Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-163/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019. — Abubacarr Jawo contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Nozione di “fuga” – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro. — Causa C-163/17

Giurisprudenza europea62017CJ0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la nozione di "fuga" nel sistema Dublino III e conferma che la proroga del termine di trasferimento può essere disposta unilateralmente dallo Stato richiedente, purché comunichi tempestivamente la fuga allo Stato competente. Sul piano dei diritti fondamentali, precisa che il divieto di trasferimento opera solo in presenza di un rischio reale e grave di trattamento inumano o degradante, desumibile da una situazione di estrema deprivazione materiale. Le semplici differenze di condizioni sociali o l’insufficienza dei programmi di integrazione non bastano, di per sé, a impedire il trasferimento.

Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: nozione di "fuga" ai fini della proroga del termine di trasferimento e limiti del trasferimento verso lo Stato membro competente alla luce dell’articolo 4 della Carta

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede, in sintesi: 1) se il richiedente possa essere considerato "fuggito" ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III solo in caso di sottrazione deliberata al trasferimento, oppure anche quando si allontani dal luogo di accoglienza senza informarne le autorità; e se possa far valere tale circostanza nel ricorso contro la decisione di trasferimento; 2) se la proroga del termine di trasferimento fino a diciotto mesi richieda un accordo tra gli Stati membri o basti una comunicazione unilaterale dello Stato richiedente; 3) se l’articolo 4 della Carta osti al trasferimento verso lo Stato competente quando, dopo il riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti per le prevedibili condizioni di vita, e quali criteri debbano essere usati per tale valutazione.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, un richiedente "è fuggito" quando si sottrae deliberatamente alle autorità competenti per evitare il trasferimento; tale situazione può presumersi se lascia il luogo di residenza assegnato senza avvisare, purché sia stato informato dei relativi obblighi, restando salva la prova contraria di valide ragioni. Nel ricorso contro la decisione di trasferimento il richiedente può invocare la scadenza del termine di sei mesi deducendo che non era fuggito. La proroga del termine fino a diciotto mesi richiede solo che lo Stato membro richiedente informi, prima della scadenza dei sei mesi, lo Stato competente della fuga e indichi il nuovo termine. Inoltre, l’articolo 4 della Carta osta al trasferimento solo se il giudice accerta, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, che il richiedente correrebbe, per effetto del trasferimento, un rischio reale di trovarsi, indipendentemente dalla sua volontà, in una situazione di estrema deprivazione materiale tale da integrare trattamenti inumani o degradanti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 2, lettera n), regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 4, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento di esecuzione (CE) n. 1560/2003
  • Articolo 9 del regolamento di esecuzione (CE) n. 1560/2003
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 34 della direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Articoli 5 e 7 della direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3 CEDU

Rinvio pregiudiziale in materia di sistema di Dublino e diritti fondamentali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg concernente il trasferimento del sig. Abubacarr Jawo dalla Germania all’Italia ai sensi del regolamento Dublino III. La Corte è chiamata a interpretare le regole sul termine di trasferimento, sulla nozione di "fuga" e sulla compatibilità del trasferimento con l’articolo 4 della Carta.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Jawo, cittadino gambiano, aveva presentato domanda di asilo in Germania dopo essere transitato in Italia. Le autorità tedesche avevano chiesto la ripresa in carico dell’interessato all’Italia e, successivamente, avevano respinto la domanda come inammissibile disponendo il trasferimento verso l’Italia. Il primo tentativo di trasferimento non era riuscito perché il richiedente non si trovava nella struttura di accoglienza; il secondo era fallito per il suo rifiuto di salire sull’aereo. Nel frattempo il ricorso proposto dal sig. Jawo aveva ottenuto effetto sospensivo solo dopo la scadenza del termine ordinario di sei mesi.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, gli articoli 3, 27 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013, nonché l’articolo 2, lettera n), sulla nozione di rischio di fuga. Sono inoltre rilevanti il regolamento di esecuzione (CE) n. 1560/2003, articolo 9, la direttiva 2013/33/UE sugli obblighi di informazione e sugli obblighi di residenza dei richiedenti, la direttiva 2011/95/UE sull’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, e gli articoli 4, 47, 51 e 52 della Carta.

Prima questione: nozione di "fuga" e tutela giurisdizionale

La Corte afferma che la nozione di "fuga" di cui all’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III va intesa in modo autonomo e uniforme: occorre una sottrazione deliberata alle autorità competenti al fine di impedire il trasferimento. Tuttavia, tale intenzione può essere presunta quando il richiedente lascia il luogo di residenza assegnato senza informare le autorità, a condizione che sia stato previamente informato degli obblighi a suo carico; resta comunque possibile dimostrare che la mancata comunicazione è giustificata da valide ragioni.

La Corte precisa inoltre, in continuità con la sentenza Shiri, che il richiedente può far valere in sede di ricorso contro la decisione di trasferimento la scadenza del termine di sei mesi, sostenendo che non ricorrevano i presupposti della proroga per fuga.

Seconda questione: modalità di proroga del termine di trasferimento

La Corte interpreta l’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, nel senso che la proroga fino a diciotto mesi non richiede un accordo tra gli Stati membri. È sufficiente che lo Stato membro richiedente, prima della scadenza del termine di sei mesi, informi lo Stato competente della fuga dell’interessato e comunichi contestualmente il nuovo termine di trasferimento. L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione conferma questa impostazione, attribuendo al solo Stato richiedente l’onere della comunicazione.

Terza questione: trasferimento e rischio di trattamento inumano o degradante dopo il riconoscimento della protezione

La Corte afferma anzitutto che la questione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, poiché il trasferimento Dublino costituisce attuazione del sistema europeo comune di asilo ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Ribadisce poi che il principio di fiducia reciproca non opera in modo assoluto: un trasferimento è vietato quando esistono motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di subire un trattamento contrario all’articolo 4 della Carta.

Tale rischio può derivare non solo da carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza, ma, in generale, da qualunque situazione che esponga il richiedente, in occasione del trasferimento o dopo di esso, a un trattamento inumano o degradante. Tuttavia, la soglia richiesta è molto elevata: occorre una situazione di estrema deprivazione materiale, indipendente dalla volontà e dalle scelte personali del soggetto, tale da impedirgli di soddisfare i bisogni elementari, come nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio.

La Corte esclude che le semplici difficoltà di integrazione, l’assenza o l’insufficienza dei programmi di integrazione o il fatto che le condizioni sociali siano migliori nello Stato richiedente bastino per bloccare il trasferimento. Spetta al giudice nazionale verificare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, se nel caso concreto sussista una simile situazione di estrema deprivazione materiale.

Dispositivo e portata pratica

La Corte risponde che: 1) il richiedente è "fuggito" solo se si sottrae deliberatamente al trasferimento, anche se tale intento può essere presunto in caso di assenza non comunicata dal luogo di residenza assegnato; 2) la proroga del termine di trasferimento avviene con semplice comunicazione dello Stato richiedente; 3) l’articolo 4 della Carta osta al trasferimento solo in presenza di un rischio reale e grave di estrema deprivazione materiale. Per gli operatori, la sentenza rafforza l’importanza della prova sull’informazione data al richiedente, sulla corretta gestione dei termini Dublino e sulla documentazione concreta del rischio di trattamento inumano o degradante.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalesistema di dublinodiritti fondamentalitrasferimento dei richiedenti asilocondizioni di accoglienza e integrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.