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Sentenza

Sentenza n. 3259/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia - del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato pratica numero -OMISSIS- prot. Nr. -OMISSIS- emesso in data 22 agosto 2022 dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad e notificato a mani del ricorrente in data 31 agosto 2022.

Giustizia amministrativa202215564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il nulla osta al lavoro subordinato, impugnava il diniego del visto, motivato dall'Ambasciata con l'"insufficiente conoscenza delle condizioni di lavoro in Italia". Deduceva che tale motivazione non trovasse riscontro nell'art. 31 d.P.R. 394/1999. Le amministrazioni resistenti contestavano la fondatezza del ricorso e sollevavano inoltre una questione preliminare relativa alla nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza legalizzazione. La procura veniva successivamente legalizzata e depositata nel termine assegnato dal giudice. Il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sanata con effetto retroattivo la nullità della procura rilasciata all'estero, poiché la procura legalizzata era stata depositata entro il termine concesso dal giudice, ed ha quindi esaminato il merito. Ha ritenuto legittimo il diniego di visto fondato sulla valutazione del cosiddetto rischio migratorio. La disciplina nazionale e unionale consente infatti all'autorità consolare di verificare lo scopo effettivo del viaggio, l'attendibilità delle dichiarazioni e della documentazione, l'assenza di rischi per la sicurezza e l'esistenza di garanzie adeguate contro l'immigrazione illegale. Nel caso concreto, l'insufficiente conoscenza, da parte del richiedente, dell'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere in Italia costituiva un elemento ragionevole per dubitare dell'effettivo scopo del viaggio e ravvisare un rischio di migrazione illegale. La valutazione consolare, pur ampiamente discrezionale, è stata ritenuta non manifestamente illogica o irragionevole e adeguatamente motivata. Il ricorso è stato pertanto respinto. La domanda cautelare era stata rinunciata; le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Il ricorrente sosteneva che la motivazione del diniego non trovasse fondamento nella disposizione; il TAR ha invece valutato la legittimità del diniego alla luce della disciplina complessiva sui requisiti dei visti.

  • art. 58 d.lgs. 71/2011

    Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto il diniego.

    Il diniego è legittimo quando l'autorità consolare accerta l'assenza dei requisiti previsti per il rilascio del visto.

  • art. 5, comma 3, d.P.R. 394/1999

    La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli esteri.

    I requisiti dei diversi visti sono determinati dalla disciplina attuativa ministeriale adottata in coordinamento con le amministrazioni competenti.

  • art. 21 regolamento CE n. 810/2009

    Impone l'esame della domanda di visto anche al fine di verificare che il richiedente non presenti un rischio di immigrazione illegale o per la sicurezza e che intenda lasciare il territorio prima della scadenza del visto.

  • art. 14, lett. d), regolamento CE n. 810/2009

    Il richiedente deve fornire informazioni che consentano di valutare l'intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

    Il richiedente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'effettiva intenzione di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del soggiorno autorizzato.

  • art. 4 decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011

    Nell'esame delle richieste di visto ... è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

    La rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare il rischio migratorio, anche attraverso la documentazione e il colloquio con il richiedente, e deve negare il visto quando riscontri inattendibilità o insufficiente affidabilità circa lo scopo del viaggio e le dichiarazioni rese.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto d'ingresso può essere fondato sulla valutazione del rischio migratorio, inteso come rischio di immigrazione illegale, anche quando tale rischio emerga da dubbi sull'effettivo scopo del viaggio o sull'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente.
  • L'autorità diplomatico-consolare può valorizzare, nella verifica del rischio migratorio, la conoscenza concreta che il richiedente dimostri di avere dell'attività lavorativa che dichiara di voler svolgere in Italia; l'inconsapevolezza sugli elementi fondamentali del rapporto di lavoro può costituire indice ragionevole di uno scopo migratorio diverso da quello dichiarato.
  • La valutazione consolare in materia di rischio migratorio è caratterizzata da ampia discrezionalità, ma resta sindacabile esternamente sotto i profili della logica e della ragionevolezza; il giudice annulla il diniego solo in presenza di valutazioni manifestamente abnormi o irragionevoli.
  • Il richiedente un visto deve fornire elementi idonei a dimostrare la finalità dichiarata del viaggio e, quando richiesto dalla tipologia del visto, l'intenzione effettiva di lasciare il territorio dello Stato alla scadenza dell'autorizzazione.
  • La nullità della procura alle liti rilasciata all'estero per difetto di legalizzazione può essere sanata con effetto retroattivo mediante il deposito della procura legalizzata entro il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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