Cassazione Civile, Ordinanza n. 23367/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili, in particolare spese di sponsorizzazione. La CTP rigettava il ricorso del contribuente; la CTR accoglieva solo parzialmente l’appello, annullando il recupero ai fini IRAP e contributi, ma confermando la pretesa sulle altre imposte. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e dell’art. 2728 c.c., sostenendo che le sponsorizzazioni a favore di soggetti sportivi dilettantistici, entro il limite normativo, integrassero una presunzione legale assoluta di pubblicità/deducibilità e che la CTR avesse errato nel pretendere prova ulteriore dell’effettività della spesa, senza valorizzare documentazione, pagamenti e assoluzione penale; 2) omesso esame della sentenza penale assolutoria prodotta in appello; 3) motivazione apparente o contraddittoria, perché la CTR avrebbe insieme affermato inerenza e congruità dei costi e negato la loro prova; 4) falsa applicazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, assumendo l’inapplicabilità del regime previgente e la rilevanza delle modifiche legislative sopravvenute.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la presunzione legale assoluta dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 riguarda la natura pubblicitaria e l’inerenza/congruità della sponsorizzazione, ma non esonera il contribuente dalla prova dell’effettività del costo quando l’Ufficio contesti, con presunzioni semplici, l’inesistenza delle operazioni o la mancata destinazione alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante. Ha inoltre ribadito che l’assoluzione penale non spiega automatica efficacia di giudicato nel processo tributario, potendo solo essere valutata come elemento di prova. Ha giudicato infondato anche il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e non apparente, poiché comprensibile nella parte in cui attribuiva rilievo alla mancata dimostrazione dell’effettiva esecuzione delle prestazioni. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che, nel caso concreto, operava il previgente regime del raddoppio dei termini, poiché l’avviso era stato notificato il 17 febbraio 2015, quindi prima delle modifiche del d.lgs. n. 128/2015 e della l. n. 208/2015, con conseguente irrilevanza dello ius superveniens. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Agenzia, che non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
"Il corrispettivo in denaro o in natura ... costituisce ... spesa di pubblicità ..."
Introduce, per le sponsorizzazioni verso soggetti sportivi dilettantistici entro il limite normativo, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità/inerenza, ma non esonera dalla prova dell’effettività del costo quando questa sia contestata dall’Ufficio.
art. 2728 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la presunzione legale; la Corte chiarisce però che la presunzione di cui all’art. 90, comma 8, riguarda la qualificazione fiscale del costo e non la prova dell’effettività della spesa.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
È evocato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte afferma che la motivazione della CTR è sintetica ma intellegibile e supera il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per i motivi attinenti alla deducibilità delle spese e al raddoppio dei termini.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la censura di omesso esame della sentenza penale assolutoria.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Nel testo previgente prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale; la Corte lo applica al caso concreto perché l’avviso è stato notificato prima delle riforme del 2015.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Corrispondente disciplina del raddoppio dei termini per l’IVA, ritenuta applicabile ratione temporis.
art. 331 c.p.p.
È il riferimento all’obbligo di denuncia penale che fa scattare, nel regime previgente, il raddoppio dei termini di accertamento.
d.lgs. n. 74/2000
Serve a individuare i reati tributari la cui commissione o emersione attiva l’obbligo di denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini.
art. 108 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità/progaganda e collocare le sponsorizzazioni nel corretto regime fiscale.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Indicato per evidenziare che nel processo tributario non operano i medesimi limiti probatori del processo penale e sono ammesse presunzioni semplici.
d.lgs. n. 128/2015, art. 2
Ha ristretto il raddoppio dei termini ai casi in cui la denuncia penale sia effettivamente presentata e trasmessa entro il termine ordinario; la Corte lo ritiene inapplicabile al caso per effetto della disciplina transitoria.
l. n. 208/2015, art. 1, commi 130-132
Ha eliminato o ridisegnato il raddoppio dei termini per alcuni periodi d’imposta; la Corte ritiene che la disciplina sopravvenuta non si applichi agli avvisi già notificati nel regime transitorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione verso soggetti sportivi dilettantistici, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge, sono trattate come spese di pubblicità con presunzione legale assoluta di deducibilità sotto il profilo dell’inerenza e della congruità; tale presunzione non copre però l’effettività del costo, che può restare oggetto di contestazione probatoria.
- Se l’Amministrazione finanziaria contesta l’inesistenza dell’operazione o la mancanza di destinazione promozionale della spesa, può assolvere il proprio onere mediante presunzioni semplici; in tal caso, grava sul contribuente fornire prova contraria idonea dell’effettiva esecuzione e della riconducibilità fiscale del costo.
- Nel processo tributario la sentenza penale assolutoria non produce automaticamente giudicato, neppure quando assolva con formula piena; il giudice tributario può considerarla come elemento probatorio, ma deve valutarla autonomamente alla luce del diverso regime probatorio proprio del giudizio fiscale.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se, pur sintetica, rende comprensibili le ragioni decisive della decisione e supera il minimo costituzionale.
- In materia di accertamento tributario, per i periodi e gli atti soggetti al previgente regime, il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia tardiva o non segua poi un esito penale, purché si applichi la disciplina ratione temporis e la notifica dell’atto rientri nel regime transitorio di salvaguardia.
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