Cassazione Penale, Sentenza n. 36918/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato per falsificazione e uso di documento falso (artt. 477, 482 c.p.) per avere esibito in copia una patente di guida egiziana ritenuta contraffatta. Il ricorso denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la Corte d'appello avrebbe tratto la conclusione di falsificazione da caratteristiche tecniche della copia (stampa a getto d'inchiostro) senza considerare la possibilità che si trattasse di una semplice fotocopia del documento autentico, soprattutto alla luce dell'accertamento che l'imputato risultava titolare di una patente egiziana con lo stesso numero. Inoltre, il ricorrente contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la contraddizione tra la concessione della sospensione condizionale della pena e la negazione delle attenuanti nonostante l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione della Corte distrettuale manifestamente illogica e insufficiente a provare la creazione di un nuovo documento falso, non avendo escluso la possibilità che la copia esibita fosse semplicemente una fotocopia del documento autentico posseduto dall'imputato. Alla luce di ciò, la Corte ha preso atto della maturazione del termine massimo di prescrizione (decorso il 24 maggio 2025) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre chiarito che le ipotesi di sospensione del termine di prescrizione previste dall'art. 159, comma 2, nn. 1 e 2, come modificate dalla l. 23/6/2017 n.103, non sono applicabili quando vi sia stato annullamento con riguardo alla parte relativa alla responsabilità, ai sensi del comma 3 dell'art. 159 c.p.
Norme richiamate
artt. 477, 482 cod. pen.
Norme relative ai reati di falsificazione e uso di documenti falsi; la Corte ha ritenuto che la prova della falsificazione non fosse sufficiente e quindi non ha potuto escludere la possibilità di mera riproduzione (fotocopia) del documento autentico
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di sintesi della relazione e della motivazione in Cassazione (sintesi dei motivi ai fini della decisione)
art. 159 cod. pen., comma 2 nn. 1 e 2 (l. 23 giugno 2017, n. 103)
Prevedeva sospensioni del decorso della prescrizione applicabili a reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la Corte ha ritenuto che tali sospensioni non si applicassero nel caso concreto a seguito dell'annullamento parziale relativo alla responsabilità (richiamo al comma 3)
art. 159 cod. pen., comma 3
Stabilisce che le sospensioni previste non trovano applicazione quando vi sia stato annullamento con riguardo alla responsabilità; la Corte lo ha utilizzato per escludere il prolungamento della prescrizione per le ipotesi di sospensione invocate
Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024 (giurisprudenza)
Decisione citata in tema di interpretazione dell'applicabilità delle sospensioni ex lege introdotte dalla l. 103/2017; nella sentenza è richiamata come autorevole presidio interpretativo
Massime di principio
- La mera analisi tecnica del supporto di stampa (es. uso di stampante a getto d'inchiostro) non è di per sé sufficiente a provare la falsificazione: il giudice deve valutare e confrontare la possibilità che si tratti di una fotocopia del documento originale, specialmente se emerge che l'imputato è titolare di un documento autentico con lo stesso numero seriale
- Quando la motivazione di merito risulta manifestamente illogica o contraddittoria sulla responsabilità, la Cassazione può accogliere il ricorso e, se nel frattempo è maturata la prescrizione, annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato
- Le sospensioni del termine di prescrizione previste dall'art. 159, comma 2 (l. 103/2017) non si applicano se è intervenuto un annullamento relativo alla responsabilità (comma 3): è fondamentale verificare l'effettiva operatività delle sospensioni nel singolo caso
- In procedimenti per reati documentali, l'onere probatorio circa la creazione di un documento nuovo o la manomissione grava sulla parte che sostiene la falsificazione; l'esibizione di una copia può costituire reato di falso solo se è provato che è stata presentata come originale o come copia autentica
- Sull'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito devono motivare coerentemente rispetto ad altri provvedimenti (es. concessione di sospensione condizionale): incongruenze possono essere censurate in Cassazione
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