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Sentenza

Sentenza n. 12468/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Bando prot. n. 290773/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate Divisione Risorse ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicato in data 11.07.2025 sul Portale InPa; b) dell’avviso di convocazione alle prove, il diario delle prove, le prove stesse e ogni atto/verbale annesso; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale: 1) il Piano integrato di attività e di organizzazione 2025 – 2027, e in particolare del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nelle parti di interesse, e degli allegati nelle relative parti di interesse, e se ritenuto opportuno anche del PIAO 2024 -2026; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a veder utilizzare prioritariamente le graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali in cui sono inseriti; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad utilizzare le graduatorie già vigenti per colmare il fabbisogno di personale rilevato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.1.2026: 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Lazio e uffici centrali, Lombardia, Toscana Abruzzo, Veneto, Marche e Sardegna, anche nella parte in cui si prevede la presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza dal 18 dicembre 2025; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) delle Regioni sopra menzionate per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Degli esiti delle prove scritte; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; e. il diario d’esame, ove lesivo; f. la Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; g. calendario della prova scritta; h. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; i. esiti anonimi della prova scritta; l. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; unitamente a quanto già impugnato in sede principale; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’utilizzo delle graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali previgenti in cui sono inseriti; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad utilizzare le graduatorie già vigenti per colmare il fabbisogno di personale rilevato nei limiti di quanto di interesse. Con riserva di ulteriori mezzi istruttori. Con condanna di vittoria e spese difensive in distrazione.

Giustizia amministrativa202509880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, atti della relativa procedura concorsuale, graduatorie e atti connessi, nonché PIAO 2025-2027, per mancato scorrimento delle precedenti graduatorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, collocati come idonei non vincitori nelle graduatorie di una precedente procedura dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di funzionari destinati ad attività tributarie, hanno contestato la scelta dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso invece di utilizzare prioritariamente le graduatorie ancora vigenti. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. 82/2023; violazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001; violazione dei principi di economicità e buon andamento; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; violazione della parità di trattamento, del legittimo affidamento e dell’art. 3 Cost.; difetto di motivazione e di istruttoria. Con i motivi aggiunti è stata dedotta l’illegittimità derivata delle graduatorie e degli ulteriori atti della nuova procedura. La tesi principale era fondata sulla sostanziale sovrapponibilità delle professionalità richieste nei due concorsi e sull’obbligo dell’Amministrazione di motivare specificamente la scelta di bandire una nuova selezione anziché procedere allo scorrimento. Alcuni ricorrenti hanno successivamente rinunciato al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti dei ricorrenti che vi hanno rinunciato. Per gli altri ha respinto integralmente il ricorso principale e i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che i due concorsi non fossero sostanzialmente sovrapponibili: il nuovo bando riguardava una specifica famiglia professionale, prevedeva attività più ampie e specialistiche, richiedeva titoli di studio più rigorosi e includeva materie d’esame ulteriori, tra cui il diritto dell’Unione europea e il diritto fallimentare e della crisi d’impresa. Di conseguenza, i candidati idonei della precedente procedura non erano stati selezionati per le nuove professionalità richieste e non era possibile soddisfare il nuovo fabbisogno mediante lo scorrimento delle precedenti graduatorie. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile l’art. 4 del d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025, quale disposizione interpretativa dell’art. 4, comma 3, lett. a), d.l. 101/2013: il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento, sicché l’Amministrazione non era tenuta a fornire una puntuale motivazione sulla scelta di non scorrere graduatorie precedenti. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque non rilevante, poiché le nuove professionalità non erano state oggetto della precedente selezione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. 82/2023

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il TAR non ha ravvisato una violazione idonea a determinare l’illegittimità della nuova procedura.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    La disposizione è stata invocata a sostegno della pretesa allo scorrimento delle graduatorie, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 4, comma 3, lett. a), d.l. 101/2013, convertito dalla l. 125/2013

    Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali [...] è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio [...] di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti [...] salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

    La disciplina è stata letta alla luce della successiva norma interpretativa: non impone una generale preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto al concorso, soprattutto quando le professionalità richieste sono sostanzialmente diverse.

  • art. 4, comma 1, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, [...] si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    La disposizione interpretativa stabilisce la priorità del concorso quale modalità ordinaria di reclutamento e rende non necessaria una puntuale motivazione della scelta di bandire una nuova procedura invece di procedere allo scorrimento, fermo restando che il concorso precedente riguardava professionalità diverse.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Il concorso è considerato la modalità ordinaria di accesso agli impieghi pubblici e costituisce fondamento costituzionale della scelta legislativa che ne riconosce la priorità.

Massime di principio

  • Quando una nuova procedura concorsuale richiede professionalità sostanzialmente diverse da quelle oggetto di una precedente selezione, in ragione delle mansioni, dei requisiti di partecipazione e delle materie d’esame, gli idonei non vincitori della precedente graduatoria non possono pretendere lo scorrimento in luogo dell’indizione del nuovo concorso.
  • La comparabilità tra una nuova procedura concorsuale e una precedente graduatoria deve essere verificata considerando complessivamente le professionalità ricercate, le mansioni, i requisiti di accesso e il contenuto delle prove; la mera appartenenza alla medesima area professionale non è sufficiente a dimostrare la sovrapponibilità.
  • Alla luce dell’art. 4, comma 1, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025, il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni; pertanto, in assenza di sostanziale sovrapponibilità delle professionalità, l’Amministrazione non è tenuta a motivare puntualmente la scelta di indire una nuova procedura anziché utilizzare graduatorie precedenti.
  • La questione di legittimità costituzionale della disciplina che riconosce priorità al nuovo concorso è irrilevante e manifestamente infondata quando, anche indipendentemente da tale disciplina, le professionalità richieste dalla nuova procedura non siano state oggetto di selezione nella graduatoria precedente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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