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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-647/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2019. — Skatteverket contro Srf konsulterna AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 53 – Prestazioni di servizi relativi all’accesso a manifestazioni educative – Luogo delle operazioni imponibili. — Causa C-647/17

Giurisprudenza europea62017CJ0647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che un corso/seminario di formazione in contabilità e gestione, svolto in un altro Stato membro e destinato a soggetti passivi, rientra nella nozione di servizi relativi all’accesso a manifestazioni educative di cui all’articolo 53 della direttiva IVA. Il luogo di imposizione è quindi quello in cui il seminario si svolge materialmente, non quello della sede del destinatario. La previa iscrizione e il pagamento anticipato non incidono sulla qualificazione della prestazione.

Interpretazione dell’articolo 53 della direttiva IVA: un seminario di formazione professionale di cinque giorni, riservato a soggetti passivi e soggetto a iscrizione e pagamento anticipati, rientra nei servizi relativi all’accesso a manifestazioni educative.

La questione giuridica

Se la nozione di "servizi relativi all’accesso a manifestazioni" di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprenda una prestazione consistente in un corso/seminario di cinque giorni in contabilità e gestione, erogato esclusivamente a soggetti passivi, con iscrizione e pagamento anticipati.

Principio di diritto

L’articolo 53 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che i servizi relativi all’accesso a manifestazioni educative comprendono anche un seminario di formazione professionale di cinque giorni, riservato a soggetti passivi, quando la prestazione consiste nel concedere il diritto di partecipare all’evento dietro corrispettivo; la circostanza che sia richiesto l’accesso previa iscrizione e pagamento anticipati è irrilevante. Ne consegue che il luogo di imposizione è quello in cui il seminario si svolge materialmente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 44 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

Interpretazione dell’articolo 53 della direttiva IVA e luogo di imposizione dei seminari educativi

La pronuncia resa nel procedimento pregiudiziale promosso dallo Högsta förvaltningsdomstolen svedese concerne la qualificazione IVA di seminari di formazione professionale organizzati dalla Srf konsulterna AB in altri Stati membri e destinati esclusivamente a soggetti passivi con sede o stabile organizzazione in Svezia.

Fatti e procedimento principale

La Srf organizzava attività di formazione in contabilità e gestione aziendale della durata di cinque giorni, per complessive 30 ore, svolte in un centro conferenze e precedute da iscrizione obbligatoria e pagamento anticipato. In alcuni casi tali seminari si tenevano fuori dalla Svezia, con spostamento dei formatori nello Stato membro interessato. Lo Skatteverket sosteneva che l’IVA dovesse essere applicata in Svezia ai sensi della regola generale dell’articolo 44 della direttiva IVA, mentre la Commissione tributaria svedese aveva ritenuto che la prestazione non costituisse accesso a manifestazioni ai sensi dell’articolo 53.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se la nozione di "servizi relativi all’accesso a manifestazioni" di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprenda un corso di cinque giorni in contabilità e gestione, riservato a soggetti passivi e soggetto a iscrizione e pagamento anticipati.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, quale regola generale per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi;
  • l’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, che fissa il luogo delle prestazioni relative all’accesso a manifestazioni educative nel luogo in cui tali attività si svolgono materialmente;
  • l’articolo 32, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che precisa che rientrano in tale categoria le prestazioni aventi come caratteristica essenziale il conferimento del diritto di accesso a una manifestazione, inclusi conferenze e seminari;
  • l’articolo 33 del medesimo regolamento, sui servizi accessori all’accesso. Vengono inoltre richiamati i considerando 3 e 6 della direttiva 2008/8/CE e i considerando 4 e 27 del regolamento di esecuzione, ma solo come elementi di contesto interpretativo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che gli articoli 44 e 45 della direttiva IVA contengono la regola generale, mentre gli articoli da 46 a 59 bis stabiliscono deroghe o regole specifiche: occorre quindi verificare, caso per caso, se una prestazione rientri in una di tali ipotesi. Da ciò deriva che l’articolo 53 non va interpretato come una mera eccezione da leggere restrittivamente.

Richiamando l’articolo 32 del regolamento di esecuzione, la Corte rileva che i servizi relativi all’accesso a manifestazioni educative includono le prestazioni in cui l’elemento essenziale consiste nel concedere il diritto di accesso a un seminario o a una conferenza dietro corrispettivo. I corsi della Srf, che implicavano presenza fisica in uno Stato membro diverso dalla Svezia, rientrano nella categoria delle manifestazioni educative.

La Corte respinge la distinzione proposta dalla Commissione tributaria svedese tra diritto d’ingresso in un luogo e diritto di partecipare a una formazione specifica: ai fini dell’articolo 53, l’accesso al seminario comprende necessariamente la partecipazione allo stesso. Inoltre, la finalità delle disposizioni sul luogo delle prestazioni di servizi è evitare conflitti di competenza, doppie imposizioni e mancata imposizione, assicurando quanto più possibile l’imposizione nel luogo di fruizione del servizio.

La Corte afferma anche che il considerando 6 della direttiva 2008/8 non può prevalere sul tenore della disposizione normativa e non consente di derogare all’applicazione dell’articolo 53 per ragioni di onere amministrativo. Parimenti, il fatto che la partecipazione fosse subordinata a previa iscrizione e pagamento anticipato è irrilevante, poiché la formulazione dell’articolo 53 non lo prevede come criterio rilevante.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 53 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che i "servizi relativi all’accesso a manifestazioni" comprendono un servizio come quello in causa, consistente in un’attività di formazione in contabilità e gestione della durata di cinque giorni, dispensata solo a soggetti passivi e subordinata a previa iscrizione e previo pagamento. Di conseguenza, l’IVA è dovuta nel luogo in cui il seminario si svolge materialmente, cioè nello Stato membro in cui l’attività formativa è effettivamente dispensata.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori che organizzano seminari e corsi in più Stati membri, la sentenza conferma che la qualificazione ai fini IVA dipende dalla sostanza economica della prestazione: se l’elemento principale è il diritto di accesso/partecipazione a un evento educativo, si applica l’articolo 53 e non la regola generale dell’articolo 44. Ciò comporta un possibile obbligo di assoggettamento a IVA nello Stato di svolgimento del seminario, anche quando i partecipanti sono soggetti passivi e l’evento è acquistato e pagato in anticipo.

Come è indicizzato

Materieivaluogo delle prestazioni di serviziformazione professionaleservizi relativi all’accesso a manifestazioniimposizione nel luogo di consumo

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