Corte di giustizia, Sentenza C-635/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019. — E. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva – Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) – Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria – Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale – Competenza della Corte – Articolo 11, paragrafo 2 – Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari – Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili – Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini – Limiti. — Causa C-635/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che può interpretare la direttiva 2003/86 anche quando, nel caso concreto, il diritto nazionale ne estende l'applicazione ai beneficiari di protezione sussidiaria. Sul piano sostanziale, ha affermato che la mancanza di documenti ufficiali non basta da sola a respingere una domanda di ricongiungimento familiare, specie se riguarda un minore, e che l'autorità deve esaminare la situazione concreta e considerare altri mezzi di prova. Il rigetto è legittimo solo in caso di inadempimento evidente dell'obbligo di cooperazione o di domanda fraudolenta chiaramente accertata.
Ricongiungimento familiare: competenza della Corte su una disposizione della direttiva 2003/86 resa applicabile dal diritto nazionale ai beneficiari di protezione sussidiaria e limiti al rigetto per mancanza di documenti ufficiali sul vincolo familiare
La questione giuridica
1) Se la Corte sia competente, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, a interpretare l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 in una controversia concernente il familiare di un beneficiario di protezione sussidiaria, quando il diritto nazionale ha reso tale disposizione applicabile in modo diretto e incondizionato anche a tali situazioni; 2) se l'articolo 11, paragrafo 2, osti al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare per la sola mancanza di documenti ufficiali attestanti i vincoli familiari, anche quando le spiegazioni sull'impossibilità di produrli siano giudicate non plausibili, senza una valutazione individuale completa e senza considerare altri mezzi di prova.
Principio di diritto
La Corte è competente a interpretare una disposizione della direttiva 2003/86 che il diritto nazionale ha reso applicabile in modo diretto e incondizionato anche a situazioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva; inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva osta al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare del rifugiato fondato esclusivamente sull'assenza di documenti ufficiali o sulla ritenuta non plausibilità delle spiegazioni fornite, se l'autorità non ha svolto una valutazione individuale di tutti gli elementi rilevanti, non ha preso in considerazione altri mezzi di prova e non ha tenuto conto della situazione concreta, delle difficoltà specifiche e, soprattutto, dell'interesse superiore del minore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 5, paragrafi 1, 2, 4 e 5, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 11, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 16, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 17, direttiva 2003/86/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3
Ricongiungimento familiare e prova dei vincoli familiari nella direttiva 2003/86/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem, in una controversia relativa al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare presentata nei Paesi Bassi da una beneficiaria di protezione sussidiaria a favore di un minorenne eritreo residente in Sudan. La Corte si pronuncia, da un lato, sulla propria competenza a interpretare la direttiva 2003/86/CE in un contesto in cui il diritto nazionale ne ha esteso l'applicazione ai beneficiari di protezione sussidiaria; dall'altro, sui limiti del rigetto per mancanza di documenti ufficiali comprovanti il vincolo familiare.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra A., cittadina eritrea titolare di protezione sussidiaria nei Paesi Bassi, ha chiesto il ricongiungimento familiare a favore di E., minorenne eritreo che vive in Sudan. Secondo quanto dedotto, A. sarebbe zia e tutrice del minore, rimasto orfano dopo la morte dei genitori biologici. Le autorità olandesi hanno respinto la domanda perché non erano stati prodotti documenti ufficiali sulla morte dei genitori e perché le spiegazioni fornite sulla loro mancanza erano state ritenute non plausibili.
Normativa dell'Unione richiamata
La Corte richiama in particolare la direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare, e segnatamente:
- l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), che esclude dall'ambito applicativo i soggiornanti autorizzati in virtù di forme sussidiarie di protezione;
- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sui figli minorenni;
- l'articolo 5, paragrafi 2 e 5, sulla documentazione, le indagini e l'interesse superiore del minore;
- l'articolo 10, paragrafo 2, sul ricongiungimento di altri familiari a carico del rifugiato;
- l'articolo 11, paragrafo 2, che impone di considerare altri mezzi di prova in assenza di documenti ufficiali;
- gli articoli 16, paragrafo 2, e 17, sulla frode e sulla valutazione individuale;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3.
Prima questione: competenza della Corte
Il giudice olandese chiedeva se la Corte fosse competente a interpretare l'articolo 11, paragrafo 2, nonostante la sig.ra A. fosse beneficiaria di protezione sussidiaria e dunque, in linea di principio, esclusa dal campo di applicazione della direttiva. La Corte risponde in senso affermativo: quando il diritto nazionale rende una disposizione della direttiva applicabile in modo diretto e incondizionato a situazioni escluse, esiste un interesse certo dell'Unione a un'interpretazione uniforme, e la Corte può pronunciarsi ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Seconda questione: prova dei vincoli e obbligo di valutazione individuale
Sul merito, la Corte ricorda che la direttiva 2003/86 mira a favorire il ricongiungimento familiare e a proteggere i minori. Pur essendo vero che gli Stati membri dispongono di un margine di apprezzamento nell'accertare l'esistenza dei vincoli familiari, tale margine non può compromettere l'effetto utile della direttiva né i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.
La Corte afferma che il soggiornante e il familiare interessato devono cooperare con le autorità nazionali, fornendo per quanto possibile documenti, informazioni e spiegazioni. Tuttavia, se mancano documenti ufficiali, l'autorità deve prendere in considerazione anche altri mezzi idonei di prova. Il rigetto è possibile solo se emerge in modo chiaro un inadempimento grave dell'obbligo di cooperazione o un carattere fraudolento della domanda.
Limiti al rigetto basato sulla sola mancanza di documenti
La Corte sottolinea che la sola assenza di certificati ufficiali e la sola implausibilità delle spiegazioni non autorizzano a respingere automaticamente la domanda. Le autorità devono svolgere una valutazione individuale, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui:
- l'età del minore;
- la sua situazione nel paese terzo;
- il suo grado di dipendenza;
- la personalità e la situazione concreta dei richiedenti;
- le specifiche difficoltà incontrate prima e dopo la fuga dal paese d'origine;
- le informazioni aggiornate e affidabili sulla situazione nel paese di origine e sul funzionamento dei servizi amministrativi.
Nel caso di specie, la Corte osserva che non risultava che il Segretario di Stato avesse considerato adeguatamente la concreta situazione del minore, il suo interesse superiore, né la possibilità di ulteriori verifiche, come un colloquio, per escludere frodi o sottrazione di minori. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto se l'esame amministrativo sia stato conforme alla direttiva.
Dispositivo
La Corte dichiara, in sostanza, che:
- è competente a interpretare l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 in una situazione come quella controversa, perché la norma è stata resa applicabile dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato;
- l'articolo 11, paragrafo 2, osta al rigetto della domanda di ricongiungimento familiare per la sola mancanza di documenti ufficiali sulla morte dei genitori biologici del minore e sulla relazione familiare, quando la valutazione non abbia considerato la situazione concreta, le difficoltà specifiche e l'interesse superiore del minore, né altri mezzi di prova.
Principi affermati
La sentenza consolida due principi pratici di rilievo:
- l'estensione nazionale di una disposizione della direttiva a situazioni escluse può radicare la competenza pregiudiziale della Corte;
- nei procedimenti di ricongiungimento familiare, soprattutto quando coinvolgono minori e rifugiati, l'assenza di documenti ufficiali non può essere trattata come motivo sufficiente e autonomo di rigetto, dovendo l'autorità nazionale compiere un esame concreto, proporzionato e individualizzato.
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