Corte di giustizia, Sentenza C-195/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 marzo 2019. — Procedimento penale a carico di B. S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 2 – Nozione di “birra” – Bevanda prodotta a partire da un mosto ottenuto da una miscela contenente più glucosio che malto – Nomenclatura combinata – Voce 2203 (birre di malto) o 2206 (altre bevande fermentate). — Causa C-195/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai fini delle accise, la nozione di birra di malto non dipende da una percentuale minima di malto nel mosto né dall’assenza di glucosio prima della fermentazione. Ciò che conta è che il prodotto presenti caratteristiche oggettive, in particolare organolettiche, corrispondenti a quelle della birra. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se il prodotto intermedio in causa soddisfi tale requisito.
Interpretazione della nozione di "birra di malto" ai fini delle accise: rilevanza della composizione del mosto e delle caratteristiche organolettiche del prodotto intermedio
La questione giuridica
Se l’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con la nomenclatura combinata del regolamento n. 2658/87, debba essere interpretato nel senso che può qualificarsi come birra di malto (voce NC 2203) un prodotto intermedio destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche, ottenuto da un mosto con prevalenza di ingredienti non maltati rispetto a quelli maltati e con aggiunta di sciroppo di glucosio prima della fermentazione; in particolare, quali criteri rilevino per stabilire la proporzione tra ingredienti maltati e non maltati.
Principio di diritto
L’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE deve essere interpretato nel senso che un prodotto intermedio destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche, ottenuto da un mosto contenente meno ingredienti maltati che non maltati e con aggiunta di sciroppo di glucosio prima della fermentazione, può rientrare nella nozione di "birra di malto" della voce NC 2203 solo se le sue caratteristiche organolettiche corrispondono a quelle della birra; non esiste nella nomenclatura combinata una soglia minima di malto o un divieto di aggiunta di glucosio prima della fermentazione, ma la verifica finale spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/83/CEE
- Articolo 2 della direttiva 92/83/CEE
- Articolo 26 della direttiva 92/83/CEE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CEE) n. 2587/91
Interpretazione della nozione di "birra di malto" ai fini delle accise
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalski in un procedimento penale a carico di B.S., accusato di aver fornito all’amministrazione tributaria polacca dichiarazioni non veritiere sulle accise dovute per una bevanda alcolica. La questione centrale era se un prodotto intermedio, ottenuto da un mosto con prevalenza di glucosio rispetto al malto e destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche, potesse essere qualificato come "birra di malto" ai fini della direttiva 92/83/CEE e della voce NC 2203.
Fatti e procedimento principale
B.S. produceva, tra il 2011 e il 2013, una bevanda alcolica dichiarata come miscela di birra e bevande non alcoliche, applicando il regime fiscale previsto per la birra. L’amministrazione doganale polacca ha contestato tale qualificazione, ritenendo che il prodotto dovesse rientrare nella voce NC 2206, con conseguente imposizione di un’aliquota più elevata. Le decisioni amministrative sono state confermate dai giudici amministrativi polacchi, mentre nel processo penale B.S. è stato condannato in primo grado e ha proposto appello.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE, che definisce "birra" i prodotti della voce NC 2203 e le miscele di birra e bevande non alcoliche della voce NC 2206, purché il titolo alcolometrico superi lo 0,5% vol;
- l’articolo 26 della direttiva 92/83/CEE, che rinvia alla versione della nomenclatura combinata vigente alla data di adozione della direttiva;
- l’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento (CEE) n. 2587/91, contenente le voci 2203 (birre di malto) e 2206 (altre bevande fermentate).
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiede se possa essere considerata birra di malto, ai fini della voce 2203, una bevanda il cui mosto sia composto da estratto di malto, sciroppo di glucosio, acido citrico e acqua, con predominanza di ingredienti non maltati, e se esista un criterio normativo per determinare la proporzione tra ingredienti maltati e non maltati.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il prodotto finale commercializzato da B.S. è una miscela di un prodotto alcolico intermedio e bevande non alcoliche; pertanto, la qualificazione rilevante è quella del prodotto intermedio. Richiamando la giurisprudenza sulla classificazione tariffaria, la Corte ribadisce che il criterio decisivo è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, lette alla luce del testo della voce NC e delle note esplicative.
Sul piano letterale, la Corte rileva che la voce 2203 parla di "birre di malto", ma da tale espressione non può inferirsi l’esistenza di una percentuale minima di malto nel mosto. Le note esplicative del SA ammettono l’uso di quantità di cereali non maltati nella preparazione del mosto e non escludono l’aggiunta di glucosio. Ne consegue che la sola presenza prevalente di ingredienti non maltati, o l’aggiunta di sciroppo di glucosio prima della fermentazione, non escludono di per sé la classificazione nella voce 2203.
Tuttavia, per rientrare in tale voce, il prodotto deve presentare caratteristiche oggettive corrispondenti a quelle della birra, in particolare sul piano organolettico. La Corte sottolinea che, se il prodotto intermedio non assomiglia visivamente alla birra o non ha il suo specifico sapore, esso non può essere classificato come birra di malto. La verifica di tali elementi spetta al giudice nazionale.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE deve essere interpretato nel senso che un prodotto intermedio, destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche, ottenuto da un mosto con meno ingredienti maltati rispetto a quelli non maltati e con aggiunta di sciroppo di glucosio prima della fermentazione, può essere qualificato come "birra di malto" di cui alla voce NC 2203, a condizione che le sue caratteristiche organolettiche corrispondano a quelle della birra.
Principio affermato
Non esiste, ai fini della voce NC 2203, una soglia minima di ingredienti maltati nel mosto né un divieto generale di aggiunta di glucosio prima della fermentazione; ciò che rileva è che il prodotto intermedio conservi le caratteristiche oggettive della birra, soprattutto sotto il profilo organolettico. La classificazione finale richiede dunque una valutazione concreta da parte del giudice nazionale.
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