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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-437/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2019. — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH contro EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni in base alla nazionalità – Diritto alle ferie annuali retribuite in funzione dell’anzianità di servizio del lavoratore presso il datore di lavoro – Rilevanza solamente parziale dei periodi di attività lavorativa precedentemente compiuti presso altri datori di lavoro – Normativa sociale – Disparità tra regimi e normative degli Stati membri. — Causa C-437/17

Giurisprudenza europea62017CJ0437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato una normativa austriaca sulle ferie retribuite che premia la continuità del rapporto con il medesimo datore di lavoro. Ha escluso che il limite di 5 anni per il computo dell’esperienza presso altri datori di lavoro costituisca discriminazione indiretta o ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. La disciplina è stata ritenuta compatibile con l’articolo 45 TFUE e con il regolamento n. 492/2011.

Libera circolazione dei lavoratori: compatibilità con l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 di una normativa austriaca che limita a 5 anni il computo dell’anzianità maturata presso altri datori di lavoro ai fini della sesta settimana di ferie retribuite

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 ostino a una normativa nazionale che, per attribuire a un lavoratore 6 settimane di ferie annuali retribuite dopo 25 anni di esperienza, computa integralmente solo l’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro e limita a 5 anni il computo dei periodi lavorativi precedenti svolti presso altri datori di lavoro, anche se tali periodi sono stati effettivamente superiori.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 non ostano a una normativa nazionale che, per il passaggio da 5 a 6 settimane di ferie annuali retribuite dopo 25 anni di esperienza lavorativa, consenta di computare i periodi maturati presso precedenti datori di lavoro solo fino a un massimo di 5 anni. Tale disciplina non integra né una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità né un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, poiché si applica indistintamente a tutti i lavoratori e la differenza di trattamento dipende dall’anzianità presso l’attuale datore di lavoro, non dalla cittadinanza.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 492/2011
  • Urlaubsgesetz (UrlG), articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 1-3
  • Articolo 267 TFUE

Libera circolazione dei lavoratori e computo dell’anzianità ai fini delle ferie retribuite

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof austriaco, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale sulle ferie annuali retribuite che collega l’aumento da 5 a 6 settimane al raggiungimento di 25 anni di anzianità, dando rilievo pieno ai periodi maturati presso l’attuale datore di lavoro e solo limitatamente a quelli prestati presso altri datori di lavoro.

Contesto fattuale e procedimento principale

La controversia opponeva il comitato d’azienda della EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH alla società datrice di lavoro. Il sindacato aziendale contestava la regola austriaca secondo cui, ai fini del calcolo dell’anzianità utile per la sesta settimana di ferie, i periodi di lavoro svolti in precedenza presso altri datori di lavoro possono essere computati solo fino a un massimo complessivo di 5 anni, anche se l’esperienza effettiva è superiore.

Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo l’interpretazione nazionale consolidata, tale limite si applica anche ai periodi di lavoro svolti in altri Stati membri. Ha quindi chiesto se ciò costituisca una discriminazione indiretta o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 45 TFUE, in particolare il paragrafo 2, che vieta la discriminazione basata sulla cittadinanza in materia di impiego e condizioni di lavoro;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011, quale specificazione del principio di parità di trattamento nel settore delle condizioni di lavoro;
  • gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 1-3, dell’UrlG austriaco, che disciplinano la durata delle ferie e il computo dell’anzianità.

Ragionamento della Corte: parità di trattamento e discriminazione indiretta

La Corte ha anzitutto ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite rientra nelle condizioni di impiego e di lavoro e quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011.

Ha poi precisato che una discriminazione indiretta presuppone una misura formalmente neutra che, per sua natura, colpisca in misura maggiore i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori nazionali. Nel caso esaminato, la disciplina austriaca non si fonda sulla nazionalità, ma sull’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro. Essa svantaggia tutti i lavoratori che abbiano cambiato datore di lavoro, a prescindere dalla cittadinanza.

La Corte ha inoltre rilevato che non risultava dimostrato che la normativa favorisse particolarmente i lavoratori austriaci rispetto a quelli di altri Stati membri. Non era provato, infatti, che i lavoratori nazionali restassero di regola per 25 anni presso lo stesso datore di lavoro, né che i lavoratori cittadini di altri Stati membri fossero in maggioranza quelli colpiti dal limite dei 5 anni. La Corte ha quindi escluso la discriminazione indiretta.

Ha altresì respinto il richiamo alla sentenza SALK, precisando che quella causa riguardava una logica diversa, collegata alla mobilità interna a un gruppo di datori di lavoro e non alla valorizzazione della fedeltà verso il singolo datore di lavoro. Nel caso in esame, la norma austriaca mira invece a premiare la permanenza presso il medesimo datore di lavoro.

Ragionamento della Corte: ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

La Corte ha poi verificato se la disciplina integrasse un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE.

Ha ricordato che il diritto dell’Unione non garantisce la neutralità assoluta di un trasferimento in altro Stato membro, poiché i regimi nazionali possono comportare conseguenze diverse. Ciò che il diritto dell’Unione assicura è che il lavoratore che eserciti un’attività in uno Stato membro diverso da quello di origine sia trattato alle stesse condizioni dei lavoratori di quello Stato.

Secondo la Corte, la normativa austriaca non dissuade in modo sufficientemente diretto e concreto i lavoratori dal lasciare il proprio datore di lavoro o dal rientrarvi dopo un’esperienza lavorativa all’estero. Le conseguenze addotte dal comitato d’azienda e dalla Commissione erano giudicate troppo aleatorie e indirette per configurare un ostacolo vietato dal Trattato.

Dispositivo

La Corte ha concluso che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella controversa, che limita a 5 anni il computo dei periodi lavorativi pregressi svolti presso altri datori di lavoro ai fini dell’accesso alla sesta settimana di ferie retribuite.

Principio affermato

La differenza di trattamento basata sull’anzianità presso il datore di lavoro attuale, quando si applica indistintamente a tutti i lavoratori e serve a premiare la fedeltà al datore di lavoro, non costituisce di per sé né discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza né ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratorinon discriminazione in base alla cittadinanzaferie annuali retribuitediritto del lavoro

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