Cassazione Civile, Ordinanza n. 13279/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per i familiari di soggetti equiparati alle vittime del dovere. La domanda era stata respinta in primo grado e l’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello perché ritenuto meramente riproduttivo delle difese di primo grado, senza una specifica parte argomentativa idonea a censurare la decisione appellata. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere il merito; (2) violazione degli artt. 112, 414 e 432 c.p.c. e 1362 ss. c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per asserita errata individuazione della causa petendi dell’atto introduttivo; (3) violazione degli artt. 2087 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere accolto la domanda conformemente a un precedente di legittimità richiamato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorso non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente aveva trascritto solo brevi stralci dell’atto di appello, senza riportare in modo completo il contenuto della sentenza di primo grado e senza indicare dove tali atti fossero reperibili nel fascicolo, impedendo così il controllo sull’asserito error in procedendo. Di conseguenza è stato dichiarato assorbito il terzo motivo, poiché inerente al merito della controversia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rinnovare la notificazione e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 1, comma 564, L. n. 266/2005
invocato dal ricorrente come base sostanziale per i benefici richiesti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente; non viene applicato nel merito, ma il giudice di legittimità ribadisce gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non esamina il merito della doglianza per carenza di autosufficienza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta il merito della denunciata violazione.
art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare in modo specifico gli elementi e i riferimenti degli atti processuali rilevanti e dove essi siano reperibili, pena l’inammissibilità del motivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non esamina il merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 414 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; non scrutinato nel merito per inammissibilità.
art. 432 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; non scrutinato nel merito per inammissibilità.
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati nel secondo motivo per l’interpretazione della causa petendi; la Corte non esamina il merito.
art. 2087 c.c.
richiamato nel terzo motivo; non esaminato nel merito perché il motivo è assorbito.
artt. 175 e 127 c.p.c.
richiamati per escludere la rinnovazione della notificazione in nome della ragionevole durata del processo e dell’evitamento di formalità superflue.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma processuale relativa alla decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti presuppone comunque l’ammissibilità del motivo: il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti e indicare dove essi si trovino nel fascicolo, così da consentire il controllo senza generiche ricerche d’ufficio.
- Quando si censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita mancata critica alla sentenza di primo grado, è necessario trascrivere puntualmente sia la decisione appellata sia i motivi di gravame, evidenziando la loro concreta idoneità a confutare la prima.
- La mera riproposizione di stralci dell’atto di appello, senza una ricostruzione completa e localizzazione degli atti processuali, non soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso e comporta l’inammissibilità dei motivi.
- L’inammissibilità dei motivi che attengono alla correttezza processuale della decisione può assorbire i motivi che investono il merito della controversia.
- In nome della ragionevole durata del processo, la Corte può evitare la rinnovazione di formalità processuali inutili quando il ricorso debba comunque essere dichiarato inammissibile.
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