Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13279/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva agito per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per i familiari di soggetti equiparati alle vittime del dovere. La domanda era stata respinta in primo grado e l’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello perché ritenuto meramente riproduttivo delle difese di primo grado, senza una specifica parte argomentativa idonea a censurare la decisione appellata. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere il merito; (2) violazione degli artt. 112, 414 e 432 c.p.c. e 1362 ss. c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per asserita errata individuazione della causa petendi dell’atto introduttivo; (3) violazione degli artt. 2087 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere accolto la domanda conformemente a un precedente di legittimità richiamato dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorso non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente aveva trascritto solo brevi stralci dell’atto di appello, senza riportare in modo completo il contenuto della sentenza di primo grado e senza indicare dove tali atti fossero reperibili nel fascicolo, impedendo così il controllo sull’asserito error in procedendo. Di conseguenza è stato dichiarato assorbito il terzo motivo, poiché inerente al merito della controversia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rinnovare la notificazione e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 564, L. n. 266/2005

    invocato dal ricorrente come base sostanziale per i benefici richiesti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente; non viene applicato nel merito, ma il giudice di legittimità ribadisce gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non esamina il merito della doglianza per carenza di autosufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta il merito della denunciata violazione.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare in modo specifico gli elementi e i riferimenti degli atti processuali rilevanti e dove essi siano reperibili, pena l’inammissibilità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non esamina il merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; non scrutinato nel merito per inammissibilità.

  • art. 432 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; non scrutinato nel merito per inammissibilità.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati nel secondo motivo per l’interpretazione della causa petendi; la Corte non esamina il merito.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato nel terzo motivo; non esaminato nel merito perché il motivo è assorbito.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per escludere la rinnovazione della notificazione in nome della ragionevole durata del processo e dell’evitamento di formalità superflue.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma processuale relativa alla decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti presuppone comunque l’ammissibilità del motivo: il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti e indicare dove essi si trovino nel fascicolo, così da consentire il controllo senza generiche ricerche d’ufficio.
  • Quando si censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita mancata critica alla sentenza di primo grado, è necessario trascrivere puntualmente sia la decisione appellata sia i motivi di gravame, evidenziando la loro concreta idoneità a confutare la prima.
  • La mera riproposizione di stralci dell’atto di appello, senza una ricostruzione completa e localizzazione degli atti processuali, non soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso e comporta l’inammissibilità dei motivi.
  • L’inammissibilità dei motivi che attengono alla correttezza processuale della decisione può assorbire i motivi che investono il merito della controversia.
  • In nome della ragionevole durata del processo, la Corte può evitare la rinnovazione di formalità processuali inutili quando il ricorso debba comunque essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.