Sentenza n. 189/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di non idoneità alla prova scritta di un concorso unico regionale per dodici posti di collaboratore professionale sanitario-ostetrica, elenco degli ammessi alle prove successive e atti della commissione relativi ai quesiti e alla correzione della prova
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato, in primo luogo, la composizione della commissione di concorso, deducendo la violazione dell'art. 35, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 165/2001, poiché uno dei componenti era Presidente del Consiglio direttivo dell'Ordine della Professione Ostetrica di Matera. Ha inoltre dedotto l'erroneità del punteggio attribuito alla prova scritta, sostenendo che erano state erroneamente valutate le risposte ai quesiti n. 6, n. 17 e n. 23. Il quesito n. 6 chiedeva quale fosse la natura della ghiandola mammaria: la ricorrente aveva indicato la risposta 'esocrina', mentre la commissione aveva ritenuto corretta quella relativa alla ghiandola 'alveolare semplice'. Il quesito n. 17 riguardava i livelli di attribuzione della competenza dell'ostetrica/o: la ricorrente aveva scelto l'opzione relativa ai titoli di studio, mentre la commissione aveva indicato la distinzione tra ostetrica junior e senior. Il quesito n. 23 riguardava i fattori di rischio e infortunistici: la ricorrente aveva indicato la movimentazione manuale dei carichi, mentre la commissione aveva indicato incendi ed esplosioni. Il TAR ha disposto una verificazione sul quesito n. 6. La ricorrente aveva inizialmente conseguito 19/30, a fronte della soglia di 21/30.
La decisione
Il TAR ha respinto la censura sulla composizione della commissione, rilevando che gli Ordini professionali sono enti pubblici e non sono assimilabili alle associazioni professionali ai fini dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Ha dichiarato inoltre inammissibile per genericità l'ulteriore profilo relativo alla presunta sovraordinazione gerarchica del componente della commissione. Ha invece accolto le censure relative alla prova scritta. Quanto al quesito n. 6, la verificazione ha accertato che la risposta corretta era 'esocrina', poiché la ghiandola mammaria secerne il latte attraverso dotti che sboccano all'esterno; il TAR ha ritenuto corretta la metodologia della verificazione e ne ha condiviso gli esiti. Quanto al quesito n. 23, ha respinto la censura, distinguendo tra fattori di rischio lavorativo e fattori specificamente riconducibili all'infortunio sul lavoro: la movimentazione manuale dei carichi, pur rientrando tra i fattori di rischio lavorativo ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 81/2008, è stata ritenuta non pertinente alla nozione specifica utilizzata nel quesito. Quanto al quesito n. 17, il TAR ha rilevato che la stessa ricorrente aveva ammesso l'erroneità della risposta fornita, ma ha ritenuto il quesito obiettivamente non chiaro e privo di una risposta univocamente corretta. In particolare, la distinzione tra ostetrica junior e senior non risultava fondata su alcun parametro normativo e la prassi organizzativa invocata dall'Amministrazione non aveva valore normativo. Il quesito è stato quindi neutralizzato ai fini del punteggio. Il punteggio soglia è stato rideterminato in 20/30. Considerata la risposta corretta al quesito n. 6, la ricorrente ha conseguito la sufficienza ed è stata correttamente ammessa alla prosecuzione della procedura; avendo poi superato le ulteriori prove, il TAR ha confermato la sua posizione nella graduatoria definitiva. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate; l'Azienda Sanitaria di Matera è stata condannata al pagamento del compenso del verificatore, liquidato in euro 400 oltre IVA.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001
La disposizione non impedisce la partecipazione alla commissione di concorso del Presidente di un Ordine professionale, poiché gli Ordini professionali sono enti pubblici e non associazioni professionali.
art. 167 d.lgs. n. 81/2008
La movimentazione manuale dei carichi rientra tra i fattori di rischio lavoro-correlati, ma ciò non implica necessariamente che costituisca la risposta pertinente a un quesito riferito specificamente ai fattori di rischio infortunistico.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare la correttezza specialistica della risposta a un quesito concorsuale.
art. 189 d.lgs. n. 66/2010
È stato richiamato quale base normativa per la designazione del Presidente del Collegio Medico Legale della Difesa quale verificatore.
art. 2 decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002
È stato richiamato per la liquidazione del compenso spettante al verificatore.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, un quesito a risposta multipla è legittimo solo se presenta una risposta univocamente corretta sulla base di parametri normativi o tecnico-scientifici verificabili; una prassi organizzativa priva di valore normativo non può fondare, da sola, la correttezza dell'opzione individuata dalla commissione.
- Quando un quesito concorsuale è obiettivamente ambiguo o non presenta alcuna risposta univocamente corretta, gli effetti del quesito devono essere neutralizzati ai fini del punteggio, senza attribuire il relativo vantaggio o svantaggio ai candidati.
- La correttezza specialistica della risposta a un quesito concorsuale può essere accertata mediante verificazione; il giudice può recepirne gli esiti quando la metodologia utilizzata e i criteri tecnici applicati non presentino anomalie manifeste.
- La valutazione della pertinenza di una risposta concorsuale deve essere compiuta in relazione alla specifica nozione impiegata nel quesito: la riconducibilità di un'opzione a una categoria generale di rischio non la rende necessariamente corretta se la domanda si riferisce a una categoria più specifica.
- Gli Ordini professionali, in quanto enti pubblici, non sono assimilabili alle associazioni professionali ai fini delle incompatibilità previste per i componenti delle commissioni di concorso dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
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