Sentenza del 24/09/2015 n. 5019 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Equitalia - Notifica via PEC - Inesistenza - Appello - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della CTP di Roma che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva al contribuente. L'appellante sosteneva di avere notificato tale comunicazione e l'atto di appello tramite posta elettronica certificata, ritenendo la PEC equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno. La CTR ha tuttavia rilevato che, alla data della notifica, l'uso della PEC per le notificazioni degli atti processuali tributari non era ancora compiutamente regolamentato né operativo, e che il difensore non era legittimato a effettuare tale notifica secondo la disciplina applicabile al processo tributario.
La decisione
La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello di Equitalia per inesistenza della notificazione. Ha ritenuto che la notifica tramite PEC fosse stata effettuata con modalità non ancora previste e regolamentate per il processo tributario e che le ricevute depositate in semplice copia cartacea non garantissero la riferibilità tra la trasmissione e l'atto notificato. Il vizio è stato qualificato come inesistenza, non come mera nullità, con conseguente impossibilità di concedere un termine per il rinnovo o la sanatoria della notifica. È rimasta quindi ferma la decisione di primo grado favorevole al contribuente, che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva.
Norme richiamate
D.M. n. 163/2013
Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
Il decreto ha previsto l'utilizzo della PEC e del sistema informatico della giustizia tributaria per notificazioni, comunicazioni e depositi, subordinandone però l'effettiva operatività all'adozione delle regole tecniche e dei successivi provvedimenti attuativi.
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015
Specifiche tecniche per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
Ha dato attuazione tecnica al D.M. n. 163/2013 e ha disposto l'avvio graduale del processo tributario telematico, inizialmente presso le Commissioni tributarie dell'Umbria e della Toscana, per gli atti relativi a ricorsi notificati successivamente all'entrata in vigore.
Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento
Alla data della notifica esaminata dalla sentenza, la disciplina ordinaria del processo tributario prevedeva per la notifica postale la raccomandata tradizionale; la PEC era ammessa espressamente soltanto per determinate comunicazioni delle segreterie delle Commissioni tributarie.
Art. 16, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992
Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata
La norma consentiva l'uso della PEC per le comunicazioni processuali, ma rinviava a regole tecniche e provvedimenti attuativi, senza rendere automaticamente valida la PEC per tutte le notificazioni degli atti processuali tributari.
Art. 7, comma 2, lettera u-bis, del d.l. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011
In mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca
La disposizione impone una comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile prima dell'iscrizione ipotecaria. La sua omissione comporta l'illegittimità dell'iscrizione, secondo l'interpretazione richiamata dalla CTP.
Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili per debiti tributari e la relativa procedura, nel quadro della riscossione coattiva.
D.lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo posta
La disciplina generale attribuisce valore legale alla PEC, ma la CTR ha escluso che essa potesse essere applicata automaticamente al processo tributario in assenza della specifica regolamentazione tecnica prevista per quel rito.
D.P.R. n. 68/2005
La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge
Il regolamento riconosce efficacia legale alla PEC in via generale, ma tale efficacia non supera le regole speciali e le condizioni di operatività previste per le notifiche processuali tributarie.
Legge n. 53/1994
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
La facoltà di notifica diretta degli avvocati, anche tramite PEC, è stata ritenuta non applicabile agli atti del contenzioso tributario nella fase considerata, sia per l'ambito letterale della legge sia per il mancato completamento della disciplina telematica tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità di una notifica telematica non deriva soltanto dal valore legale generale della PEC, ma richiede che il rito speciale disponga di una disciplina tecnica specifica, effettivamente entrata in vigore e applicabile al giudizio e alla Commissione competente.
- Quando una normativa processuale speciale prevede modalità tradizionali di notificazione e subordina l'uso della PEC a successivi decreti attuativi, l'utilizzo anticipato della PEC può determinare l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inesistenza della notificazione, distinta dalla semplice nullità, non è normalmente sanabile mediante rinnovazione disposta dal giudice; per gli atti soggetti a termine, ciò può comportare la definitività della decisione impugnata.
- Le ricevute PEC devono essere prodotte nel formato e con le modalità richieste dalla disciplina tecnica applicabile; semplici stampe cartacee possono non essere sufficienti a dimostrare l'integrità e la riferibilità della notifica all'atto trasmesso.
- Prima di notificare un atto processuale tramite PEC occorre verificare la data della notifica, il rito applicabile, la Commissione interessata, l'entrata in vigore della disciplina telematica e l'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi previsti.
- L'omessa comunicazione preventiva è un vizio autonomo della procedura di iscrizione ipotecaria: la notifica delle cartelle non esclude necessariamente l'obbligo di un ulteriore avviso prima dell'ipoteca, quando tale obbligo sia previsto dalla legge applicabile.
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