Regolamento (UE) 2020/371
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/371 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/371 aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive relative alla Libia. La modifica recepisce l’aggiornamento delle informazioni effettuato il 25 febbraio 2020 dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU competente per la risoluzione 1970 (2011). In concreto, sono sostituite cinque voci dell’elenco nominativo di persone soggette a congelamento dei beni e divieto di viaggio.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 aggiornando le informazioni identificative di cinque persone soggette a misure restrittive in relazione alla Libia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione della situazione in Libia, limitatamente all’aggiornamento delle voci dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44. Incide sui soggetti già elencati nell’allegato stesso, senza introdurre nuove categorie di destinatari o nuove misure sostanziali; la modifica ha efficacia generale, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/371 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo alla Libia
Il regolamento interviene sul regime restrittivo dell’Unione europea in considerazione della situazione in Libia, disciplinato dal regolamento (UE) 2016/44. La finalità è meramente attuativa: il Consiglio recepisce l’aggiornamento disposto in sede ONU dal comitato istituito dalla risoluzione 1970 (2011), adeguando le informazioni contenute nell’elenco di persone sottoposte a misure restrittive.
Contesto normativo e presupposto dell’intervento
Nel preambolo si ricorda che il regolamento (UE) 2016/44 era stato adottato il 18 gennaio 2016. Il 25 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite competente in base alla risoluzione 1970 (2011) ha aggiornato i dati relativi a cinque persone già soggette a misure restrittive. Per coerenza con tale aggiornamento, l’Unione modifica l’allegato II del regolamento 2016/44.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione. Quest’ultimo sostituisce integralmente le voci 6, 9, 23, 25 e 27 dell’allegato II del regolamento 2016/44.
Le persone interessate sono:
- Abu Zayd Umar Dorda;
- Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar Qadhafi;
- Ahmad Oumar Imhamad al-Fitouri;
- Mohammed al Amin al-Arabi Kashlaf;
- Ibrahim Saeed Salim Jadhran.
Per ciascuna voce sono aggiornati o precisati i dati identificativi, inclusi nome completo, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, passaporti, numeri identificativi e indirizzi. In alcuni casi sono riportate anche informazioni descrittive sul ruolo attribuito alla persona, sulla data di inserimento nell’elenco e sulle basi ONU dell’inserimento, con riferimenti ai punti della risoluzione 1970 (2011) e, per alcune voci, alle risoluzioni 2174 (2014), 2213 (2015) e 2362 (2017).
Effetti pratici della modifica
Il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma mantiene e aggiorna la tracciabilità dei soggetti già colpiti dalle misure restrittive. Per gli operatori economici e i professionisti, l’effetto rilevante è la necessità di verificare l’adeguatezza dei sistemi di screening e di compliance sanzionatoria rispetto alle denominazioni aggiornate e ai dati identificativi modificati.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisata la sua piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le voci 6, 9, 23, 25 e 27 sono sostituite integralmente con le nuove informazioni identificative e descrittive delle persone interessate, incluse generalità, alias, date e luoghi di nascita, documenti di viaggio, indirizzi, date di inserimento e note aggiuntive.
Persone interessate e contenuto delle voci aggiornate
Le voci aggiornate riguardano: Abu Zayd Umar Dorda; Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar Qadhafi; Ahmad Oumar Imhamad al-Fitouri; Mohammed al Amin al-Arabi Kashlaf; Ibrahim Saeed Salim Jadhran. Per ciascuna voce sono riportati gli elementi identificativi aggiornati e, in alcuni casi, informazioni ulteriori sulla base giuridica dell’inserimento e sulle attività attribuite alle persone elencate.
Base del provvedimento e contesto ONU
Nei considerando si precisa che il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44 il 18 gennaio 2016 e che il 25 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a cinque persone soggette a misure restrittive. Il presente regolamento dà esecuzione a tale aggiornamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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