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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/376

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/376 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all’autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo autorizza la norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per gli animali alle condizioni d’uso proposte, efficace come colorante e non bisognosa di monitoraggio post-immissione specifico, ma corrosiva e quindi rischiosa per gli utilizzatori. Sono quindi fissate condizioni tecniche di impiego, prescrizioni di protezione per gli operatori e un regime transitorio per le scorte esistenti.

Autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo organolettico colorante per mangimi destinati a gatti e cani, con misure transitorie di commercializzazione e uso.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea per la produzione, l’etichettatura, l’immissione sul mercato e l’utilizzo della norbissina (annatto F) e delle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti che la contengono, limitatamente alle specie gatti e cani. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti". Sono previste esclusioni/limitazioni implicite: l’additivo è autorizzato per animali non destinati alla produzione di alimenti; il regolamento non disciplina altri impieghi o altre specie. Sono inoltre previste condizioni specifiche di sicurezza per gli utilizzatori e un periodo transitorio per prodotti già fabbricati ed etichettati prima delle date indicate.

Autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

Il regolamento esecutivo della Commissione autorizza la norbissina (annatto F) come additivo per l’alimentazione animale, dopo la rivalutazione degli additivi già presenti nel quadro della direttiva 70/524/CEE e nel sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 22 marzo 2017 e conclude per la conformità ai requisiti di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito di applicazione e inquadramento giuridico

L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi destinati a gatti e cani, quindi animali non destinati alla produzione di alimenti. La sostanza è collocata nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale dei "coloranti". Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo, le premiscele e i prodotti finali che lo contengono.

Presupposti della decisione e valutazione del rischio

La Commissione richiama il meccanismo di rivalutazione previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha ritenuto che, alle condizioni d’uso proposte, la norbissina (annatto F) non pregiudichi la salute degli animali e sia efficace nel conferire colore ai mangimi. In sede di valutazione ambientale, la sostanza è stata esentata da ulteriori approfondimenti in fase I, poiché improbabile un effetto significativo sull’ambiente e senza elementi di preoccupazione basati su prove scientifiche.

Rischi per gli utilizzatori e misure preventive

L’EFSA ha qualificato la sostanza come soluzione alcalina forte, quindi corrosiva e nociva per l’utilizzatore. Per tale ragione il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Contenuto tecnico dell’allegato

L’allegato fornisce le specifiche dell’additivo: preparazione liquida di annatto F con tenore di sale di potassio di norbissina pari al 2,3-2,7 %, descrizione chimica come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6’-diapo-psi,psi-carotenedioato), formula C24H26K2O4 e numero CAS 33261-80-2. Sono indicati anche i metodi di analisi: spettrofotometria a 482 nm per la quantificazione nell’additivo e RP-HPLC-DAD per la quantificazione nei mangimi.

Condizioni d’impiego per le specie destinatarie

Per gatti e cani l’allegato stabilisce tenori massimi di 13 mg/kg e 16 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Regime transitorio

Il regolamento prevede una disciplina transitoria per evitare effetti immediati sulle scorte già presenti sul mercato. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 settembre 2020, conformemente alle norme precedenti, possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2022 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

La norbissina (annatto F), classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti", è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni riportate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda i mangimi per gatti e cani.

Fondamento della rivalutazione e valutazione scientifica

La Commissione richiama l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non ha effetti negativi sulla salute degli animali, è efficace nel conferire colore ai mangimi e non richiede prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Poiché la sostanza è qualificata come soluzione alcalina forte e quindi corrosiva, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Specifiche tecniche e metodo di analisi

L’allegato descrive la composizione dell’additivo come preparazione liquida di annatto F con tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3-2,7 %, la caratterizzazione chimica del sale di potassio di norbissina (formula C24H26K2O4, CAS 33261-80-2) e i metodi analitici: spettrofotometria a 482 nm per l’additivo e RP-HPLC-DAD per i mangimi.

Condizioni d’uso per gatti e cani

Per gatti e cani l’allegato indica i tenori massimi pari a 13 mg/kg e 16 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Sono inoltre previste istruzioni in etichetta sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità al trattamento termico.

Misure transitorie

La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 settembre 2020, conformemente alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2022 secondo la normativa precedente, possono anch’essi continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le nuove regole di autorizzazione sono collegate alla data di applicazione del 26 marzo 2020 richiamata nelle misure transitorie.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroetichettatura dei mangimi

Testo integrale

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