Regolamento (UE) 2020/376
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/376 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all’autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo autorizza la norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione recepisce il parere scientifico dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per gli animali alle condizioni d’uso proposte, efficace come colorante e non bisognosa di monitoraggio post-immissione specifico, ma corrosiva e quindi rischiosa per gli utilizzatori. Sono quindi fissate condizioni tecniche di impiego, prescrizioni di protezione per gli operatori e un regime transitorio per le scorte esistenti.
Autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo organolettico colorante per mangimi destinati a gatti e cani, con misure transitorie di commercializzazione e uso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea per la produzione, l’etichettatura, l’immissione sul mercato e l’utilizzo della norbissina (annatto F) e delle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti che la contengono, limitatamente alle specie gatti e cani. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti". Sono previste esclusioni/limitazioni implicite: l’additivo è autorizzato per animali non destinati alla produzione di alimenti; il regolamento non disciplina altri impieghi o altre specie. Sono inoltre previste condizioni specifiche di sicurezza per gli utilizzatori e un periodo transitorio per prodotti già fabbricati ed etichettati prima delle date indicate.
Autorizzazione della norbissina (annatto F) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Il regolamento esecutivo della Commissione autorizza la norbissina (annatto F) come additivo per l’alimentazione animale, dopo la rivalutazione degli additivi già presenti nel quadro della direttiva 70/524/CEE e nel sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 22 marzo 2017 e conclude per la conformità ai requisiti di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito di applicazione e inquadramento giuridico
L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi destinati a gatti e cani, quindi animali non destinati alla produzione di alimenti. La sostanza è collocata nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale dei "coloranti". Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo, le premiscele e i prodotti finali che lo contengono.
Presupposti della decisione e valutazione del rischio
La Commissione richiama il meccanismo di rivalutazione previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha ritenuto che, alle condizioni d’uso proposte, la norbissina (annatto F) non pregiudichi la salute degli animali e sia efficace nel conferire colore ai mangimi. In sede di valutazione ambientale, la sostanza è stata esentata da ulteriori approfondimenti in fase I, poiché improbabile un effetto significativo sull’ambiente e senza elementi di preoccupazione basati su prove scientifiche.
Rischi per gli utilizzatori e misure preventive
L’EFSA ha qualificato la sostanza come soluzione alcalina forte, quindi corrosiva e nociva per l’utilizzatore. Per tale ragione il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato fornisce le specifiche dell’additivo: preparazione liquida di annatto F con tenore di sale di potassio di norbissina pari al 2,3-2,7 %, descrizione chimica come sale di potassio di norbissina (dipotassio 6,6’-diapo-psi,psi-carotenedioato), formula C24H26K2O4 e numero CAS 33261-80-2. Sono indicati anche i metodi di analisi: spettrofotometria a 482 nm per la quantificazione nell’additivo e RP-HPLC-DAD per la quantificazione nei mangimi.
Condizioni d’impiego per le specie destinatarie
Per gatti e cani l’allegato stabilisce tenori massimi di 13 mg/kg e 16 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Regime transitorio
Il regolamento prevede una disciplina transitoria per evitare effetti immediati sulle scorte già presenti sul mercato. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 settembre 2020, conformemente alle norme precedenti, possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2022 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La norbissina (annatto F), classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti", è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni riportate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda i mangimi per gatti e cani.
Fondamento della rivalutazione e valutazione scientifica
La Commissione richiama l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non ha effetti negativi sulla salute degli animali, è efficace nel conferire colore ai mangimi e non richiede prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Poiché la sostanza è qualificata come soluzione alcalina forte e quindi corrosiva, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.
Specifiche tecniche e metodo di analisi
L’allegato descrive la composizione dell’additivo come preparazione liquida di annatto F con tenore di sale di potassio di norbissina del 2,3-2,7 %, la caratterizzazione chimica del sale di potassio di norbissina (formula C24H26K2O4, CAS 33261-80-2) e i metodi analitici: spettrofotometria a 482 nm per l’additivo e RP-HPLC-DAD per i mangimi.
Condizioni d’uso per gatti e cani
Per gatti e cani l’allegato indica i tenori massimi pari a 13 mg/kg e 16 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Sono inoltre previste istruzioni in etichetta sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità al trattamento termico.
Misure transitorie
La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 settembre 2020, conformemente alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2022 secondo la normativa precedente, possono anch’essi continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le nuove regole di autorizzazione sono collegate alla data di applicazione del 26 marzo 2020 richiamata nelle misure transitorie.
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