Regolamento (UE) 2020/370
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 relativo alle misure restrittive adottate nei confronti di talune persone in relazione alla situazione in Ucraina. In esito al riesame, il Consiglio sopprime due voci dall’elenco e sostituisce la sezione dedicata ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva con una motivazione aggiornata e più articolata. L’atto si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, con soppressione di due nominativi e aggiornamento delle motivazioni relative ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014. Incide sulle persone fisiche elencate nell’allegato medesimo e, più in generale, sulla tenuta dell’elenco sanzionatorio collegato al presunto reato di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio: modifica delle misure restrittive in relazione alla situazione in Ucraina
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 208/2014, che prevede misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico, aggiorna l’allegato I alla luce degli elementi disponibili sui procedimenti penali nazionali e sulle garanzie processuali riconosciute nel diritto ucraino.
Contesto e finalità
L’atto si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014. Nei considerando si afferma che, all’esito del riesame, è opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni contenute nell’allegato I con riguardo ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Ambito della modifica
Il regolamento non ridefinisce l’impianto generale delle sanzioni, ma si limita a modificare l’allegato I del regolamento n. 208/2014. L’effetto pratico è duplice:
- eliminazione di due nominativi dalla sezione "A" dell’elenco;
- sostituzione integrale della sezione "B" dedicata ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.
Soppressione di due voci dall’elenco
Nella sezione "A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2" sono soppresse le voci riferite a:
- Mykola Yanovych Azarov;
- Edward Stavytskyi.
Diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva
La nuova sezione "B" richiama il quadro processuale ucraino, in particolare:
- l’articolo 42 del codice di procedura penale, che riconosce al sospettato o imputato il diritto a essere informato del reato, dei propri diritti, a farsi assistere da un avvocato sin dalla prima richiesta, a presentare istanze e a contestare decisioni, atti e omissioni;
- l’articolo 306, che prevede l’esame dei ricorsi contro decisioni, atti o omissioni dell’inquirente o del procuratore da parte di un giudice istruttore presso un tribunale locale, alla presenza del ricorrente o del suo difensore o rappresentante legale;
- l’articolo 308, che consente il ricorso per il mancato rispetto di un termine ragionevole durante l’indagine preliminare e impone l’esame entro tre giorni;
- l’articolo 309, che individua le decisioni del giudice istruttore impugnabili e ammette il controllo giurisdizionale di altre decisioni nella fase preprocessuale;
- la necessità, per vari atti procedurali nella fase d’indagine, di una decisione del giudice istruttore o di un tribunale, inclusi sequestri di beni e provvedimenti di detenzione.
Valutazione delle singole persone ancora in elenco
Per le persone ancora menzionate nella sezione B, il Consiglio precisa che i procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici sono ancora in corso e che, sulla base del fascicolo, le garanzie difensive risultano rispettate. Tra gli elementi richiamati figurano notifiche scritte di sospetto, autorizzazioni a indagini speciali in contumacia, decisioni giudiziarie sul trattenimento per comparizione in tribunale, sequestri di beni, decisioni impugnabili e accesso della difesa agli atti.
Le persone indicate sono:
- Viktor Fedorovych Yanukovych;
- Vitalii Yuriyovych Zakharchenko;
- Viktor Pavlovych Pshonka;
- Viktor Ivanovych Ratushniak;
- Oleksandr Viktorovych Yanukovych;
- Artem Viktorovych Pshonka;
- Serhiy Vitalyovych Kurchenko;
- Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;
- Serhiy Hennadiyovych Arbuzov;
- Oleksandr Viktorovych Klymenko.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per questo tipo di atti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sull’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive.
Soppressione di due nominativi dall’elenco sanzionatorio
Nella sezione "A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2" dell’allegato I sono soppresse le voci relative a Mykola Yanovych Azarov e Edward Stavytskyi.
Aggiornamento della sezione sui diritti della difesa
La sezione "B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva" è sostituita integralmente. Il testo riepiloga le garanzie previste dagli articoli 42, 306, 308 e 309 del codice di procedura penale ucraino, inclusi il diritto a essere informati del reato contestato, di avere un avvocato sin dalla prima richiesta, di impugnare decisioni e omissioni, nonché la possibilità di ricorso e controllo giurisdizionale nella fase preprocessuale.
Valutazione individuale delle persone ancora elencate
Per ciascuna delle persone elencate nella sezione B, il Consiglio afferma che il procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso e che, sulla base degli elementi nel fascicolo, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva risultano rispettati. Vengono richiamate, a seconda dei casi, notifiche di sospetto, autorizzazioni a indagini speciali in contumacia, decisioni giudiziarie sul trattenimento per comparizione in tribunale, sequestri di beni, provvedimenti impugnabili e accesso della difesa alla documentazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 mar 2020Regolamento (UE) 2020/377
- Regolamento · 5 mar 2020Regolamento (UE) 2020/371
- Regolamento · 5 mar 2020Regolamento (UE) 2020/376
- Regolamento · 5 mar 2020Regolamento (UE) 2020/378
- Regolamento · 5 mar 2020Regolamento (UE) 2020/379
- Regolamento · 4 mar 2020Regolamento (UE) 2020/354
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →