Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/379

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione del 5 marzo 2020 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

Normativa europea32020R0379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione istituisce un dazio compensativo provvisorio dell’8,7 % sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni avviata nel 2019. L’istruttoria ha accertato, in via provvisoria, l’esistenza di sovvenzioni specifiche, di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e di un nesso causale tra i due. Sono disciplinati anche gli obblighi procedurali successivi, la cessazione della registrazione delle importazioni e i termini per osservazioni e audizioni.

Istituzione di un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati tagliati ("chopped strands") di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione ("rovings") di fibra di vetro, esclusi i rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % (ISO 1887), e di feltri ("mats") costituiti da filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro, classificati nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 e relativi codici TARIC indicati. Il regolamento riguarda i prodotti originari dell’Egitto e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Prevede una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio per l’immissione in libera pratica. Restano ferme, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Istituzione di un dazio compensativo provvisorio sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

Il regolamento costituisce un intervento di difesa commerciale adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037. L’atto si fonda su un’inchiesta antisovvenzioni avviata il 7 giugno 2019 e conclusa, in questa fase, con conclusioni provvisorie circa l’esistenza di sovvenzioni compensabili, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale tra le importazioni sovvenzionate dall’Egitto e tale pregiudizio.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta riguarda i prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, in particolare:

  • filati tagliati ("chopped strands") di lunghezza non superiore a 50 mm;
  • filati accoppiati in parallelo senza torsione ("rovings"), esclusi quelli impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % secondo ISO 1887;
  • feltri ("mats") costituiti da filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro.

Il prodotto è indicato anche come GFR (glass fibre reinforcements) ed è classificato nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00, con i codici TARIC specificati nel dispositivo. Il regolamento si applica alle importazioni originarie dell’Egitto e opera direttamente in tutti gli Stati membri.

Quadro procedurale

La Commissione ha aperto l’inchiesta dopo una denuncia presentata il 24 aprile 2019 dall’associazione europea dei produttori, sostenuta da operatori rappresentativi di oltre il 25 % della produzione dell’Unione e, in concreto, del 71 % della produzione totale del prodotto. Il governo egiziano è stato consultato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, ma ha rifiutato le consultazioni.

Nel corso dell’istruttoria:

  • è stata condotta una modifica dell’avviso di apertura il 12 febbraio 2020 per includere ulteriori elementi di prova su alcune pratiche sovvenzionatorie;
  • è stata disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 per il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane;
  • sono stati sentiti produttori dell’Unione, importatori, utilizzatori e il produttore esportatore egiziano, con verifiche in loco presso soggetti pubblici egiziani e operatori economici interessati.

Sovvenzioni esaminate e conclusioni provvisorie

La Commissione ha esaminato diversi regimi di sovvenzione, tra cui prestiti agevolati, agevolazioni fiscali, esenzioni IVA e daziarie, nonché forniture a condizioni favorevoli di energia e terreni. In questa fase ha formulato conclusioni provvisorie positive soprattutto per tre regimi:

  • esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per apparecchiature importate nella zona economica speciale del Canale di Suez, considerate una rinuncia a entrate pubbliche con vantaggio specifico; sovvenzione provvisoria: 0,78 %;
  • esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per materiali importati nella medesima zona, qualificati come remissione in eccesso di dazi e come esenzione di fatto dall’IVA; sovvenzione provvisoria: 7,42 %;
  • regime fiscale sul reddito connesso alle differenze di cambio, dal quale il produttore esportatore ha tratto un vantaggio specifico; sovvenzione provvisoria: 1,68 %.

Per il produttore esportatore Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. il margine complessivo di sovvenzione provvisorio è stato fissato all’8,7 %; identico tasso è stato attribuito a tutte le altre società. Alcuni regimi ulteriori restano oggetto di istruttoria.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, composta da sette produttori, abbia subito un pregiudizio notevole. I dati evidenziano, tra l’altro:

  • forte aumento delle importazioni dall’Egitto, da 50 529 tonnellate nel 2016 a 144 169 tonnellate nel PI, con quota di mercato passata dal 5 % al 14 %;
  • andamento discendente dei prezzi all’importazione egiziani, con margine medio di prezzi inferiori del 16 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione;
  • diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione dal 64 % al 58 %;
  • calo della redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione dal 12,6 % nel 2016 al 5,2 % nel PI, a fronte di aumento dei costi di produzione.

La Commissione ha quindi concluso che il pregiudizio notevole è riconducibile alle importazioni sovvenzionate dall’Egitto.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha escluso che altri fattori rompano il nesso causale, pur esaminando importazioni da paesi terzi ed export dell’industria dell’Unione. Le importazioni da Malaysia, Cina, Norvegia e altri paesi non sono risultate idonee, da sole o complessivamente, a spiegare il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Anche l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato ritenuto non significativo ai fini del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’Unione. Ha considerato:

  • l’esigenza di ripristinare condizioni di concorrenza effettiva e rimuovere le distorsioni dovute alle sovvenzioni;
  • la posizione dell’industria dell’Unione, che opera a livelli elevati di utilizzo degli impianti e necessita di capacità aggiuntiva;
  • l’impatto sugli importatori e sugli utilizzatori, giudicato non tale da escludere l’adozione delle misure, anche per la presenza di fonti alternative di approvvigionamento.

Misure provvisorie e applicazione

Il dazio compensativo provvisorio è stato fissato all’8,7 % per tutte le importazioni interessate. Il regolamento precisa che la società può chiedere l’applicazione dell’aliquota individuale in caso di cambio di denominazione, previa domanda alla Commissione con la documentazione pertinente.

Fase successiva del procedimento

Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore e chiedere audizioni entro 5 giorni. La registrazione delle importazioni viene cessata al momento dell’entrata in vigore del regolamento; i dati raccolti per le tre settimane precedenti restano conservati in vista di eventuali misure definitive. Le risultanze sono provvisorie e potranno essere confermate, modificate o superate nella fase finale dell’inchiesta.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio compensativo provvisorio

È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni dei prodotti GFR originari dell’Egitto. L’aliquota è pari all’8,7 % per Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. (codice TARIC aggiuntivo C540) e all’8,7 % per tutte le altre società (codice TARIC aggiuntivo C999). Il dazio si applica al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Garanzia all’immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica nell’Unione dei prodotti interessati è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento. Le richieste di audizione presso la Commissione e presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario.

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/199. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’Unione non oltre 3 settimane prima dell’entrata in vigore del regolamento sono conservati fino all’eventuale adozione di misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Durata e natura provvisoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le risultanze sono espressamente provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialesovvenzionidazi compensativicommercio internazionaleunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.