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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/378

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/378 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all’autorizzazione della L-leucina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, in due diverse categorie funzionali: additivi nutrizionali e additivi organolettici. L’autorizzazione è subordinata a condizioni tecniche e di sicurezza, tra cui misure per ridurre il rischio di inalazione per gli utilizzatori, prescrizioni di etichettatura e limiti connessi all’esposizione alle endotossine. Per la funzione aromatizzante è previsto un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo (al 12% di umidità) e non è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio. L’allegato fissa inoltre la scadenza dell’autorizzazione al 26 marzo 2030.

Autorizzazione della L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, sia come additivo nutrizionale sia come additivo organolettico.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai relativi utilizzatori nell’Unione europea, con riferimento alla L-leucina prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE BP-02351 e destinata a tutte le specie animali. Copre sia l’impiego nei mangimi e nelle premiscele, sia, per la categoria degli additivi nutrizionali, l’uso anche nell’acqua di abbeveraggio; per la categoria degli additivi organolettici l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato. Sono fissate condizioni specifiche di etichettatura, sicurezza per gli utilizzatori, livelli massimi di esposizione alle endotossine e metodi di analisi. L’autorizzazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e, per le condizioni dell’allegato, scade il 26 marzo 2030.

Autorizzazione della L-leucina come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/378 autorizza la L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 2 aprile 2019, che ha escluso effetti negativi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, segnalando però un possibile rischio di inalazione per gli utilizzatori.

Ambito dell’autorizzazione e categorie funzionali

L’autorizzazione copre due categorie: da un lato gli "additivi nutrizionali", nel gruppo funzionale degli "aminoacidi, loro sali e analoghi"; dall’altro gli "additivi organolettici", nel gruppo delle "sostanze aromatizzanti". La sostanza è descritta come polvere con un tenore minimo di L-leucina del 98% sulla sostanza secca e un tenore massimo di acqua dell’1,5%.

Impiego come additivo nutrizionale

Per la funzione nutrizionale, la L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato e può essere impiegata anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso devono riportare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Inoltre, l’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve contenere un’avvertenza a tenere conto dell’apporto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, al fine di evitare squilibri nutrizionali, in particolare in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio.

Impiego come sostanza aromatizzante

Per la funzione di sostanza aromatizzante, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’uso nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato. L’etichetta dell’additivo deve indicare un tenore massimo raccomandato della sostanza attiva di 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Se tale livello viene superato nel mangime completo, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori, endotossine e misure preventive

Il regolamento recepisce il rischio di inalazione evidenziato dall’EFSA e impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione. Se il rischio non può essere eliminato o ridotto al minimo, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi di protezione respiratoria. Inoltre, il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.

Controlli analitici e durata dell’autorizzazione

L’allegato disciplina i metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione della L-leucina in additivo, premiscele, mangimi composti, materie prime e acqua, con rinvio a tecniche di cromatografia a scambio ionico e, per l’identificazione, al Food Chemical Codex. Il periodo di autorizzazione termina il 26 marzo 2030.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione della L-leucina

L’articolo 1 autorizza la L-leucina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02351, come specificata nell’allegato, quale additivo per mangimi nella categoria "additivi nutrizionali" (gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi") e nella categoria "additivi organolettici" (gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti").

Ambito oggettivo e specie animali interessate

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. La formulazione è una polvere con tenore minimo di L-leucina del 98% sulla sostanza secca e tenore massimo di acqua dell’1,5%.

Condizioni di impiego come additivo nutrizionale

Per la categoria nutrizionale, la L-leucina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato ed è utilizzabile anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Deve essere riportata l’avvertenza di considerare l’apporto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, per evitare squilibri nutrizionali, in particolare in caso di impiego nell’acqua di abbeveraggio.

Condizioni di impiego come sostanza aromatizzante

Per la categoria organolettica, l’additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato come preparato incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo deve indicare un tenore massimo raccomandato di sostanza attiva pari a 25 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Etichettatura delle premiscele

Quando il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12% supera 25 mg/kg, l’etichetta delle premiscele deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori e protezione dall’inalazione

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Limite di esposizione alle endotossine

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.

Valutazione EFSA e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il parere EFSA del 2 aprile 2019, secondo cui la sostanza non ha effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni proposte, ma può comportare un rischio di inalazione per gli utilizzatori. È inoltre riconosciuta l’efficacia come fonte di L-leucina per tutte le specie animali; nei ruminanti, per una piena efficacia, la L-leucina supplementare dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine.

Metodi di analisi e controllo

L’allegato indica i metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione della L-leucina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua, includendo in particolare la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica/fotometrica, nonché il riferimento al Food Chemical Codex per l’identificazione.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato riporta come fine del periodo di autorizzazione il 26 marzo 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleautorizzazioni e additivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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