Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/377

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/377 della Commissione del 5 marzo 2020 relativo all’autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il selenato di sodio come additivo per mangimi destinati ai ruminanti, dopo la valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e l’efficacia come fonte di selenio. L’autorizzazione è subordinata alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato, inclusi tenore massimo, modalità di incorporazione e prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Il testo fissa inoltre i metodi di analisi e la durata dell’autorizzazione fino al 26 marzo 2030.

Autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, con relative condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano il selenato di sodio come additivo nell’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ed è limitata ai ruminanti; l’additivo può essere usato solo alle condizioni indicate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione del selenato di sodio come additivo per mangimi destinati a ruminanti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/377 della Commissione autorizza il selenato di sodio come additivo per mangimi per ruminanti, nell’ambito della disciplina generale sugli additivi destinati all’alimentazione animale contenuta nel regolamento (CE) n. 1831/2003. La scelta della Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 3 luglio 2019, che ha escluso effetti negativi per salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte.

Presupposti normativi e valutazione scientifica

La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione richiama anche l’articolo 5 del medesimo regolamento, ritenendo soddisfatte le condizioni generali per l’autorizzazione. Nel parere EFSA, il selenato di sodio è stato qualificato come efficace fonte di selenio per i ruminanti; non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

L’autorizzazione riguarda un additivo appartenente alla categoria degli "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale dei "composti di oligoelementi". L’impiego è circoscritto ai ruminanti, con condizioni tecniche specifiche riportate nell’allegato. Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o impiegano il prodotto nell’Unione.

Condizioni di impiego e limiti quantitativi

L’allegato individua il selenato di sodio con il numero di identificazione 3b803 e ne descrive la composizione come polvere con tenore minimo di selenio del 41 %. La sostanza attiva è indicata con formula chimica Na2SeO4 e numero CAS 13410-01-0. Il limite massimo per i ruminanti è pari a 0,50 mg/kg di selenio totale nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Il testo precisa inoltre che:

  • il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato;
  • l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela;
  • l’uso è subordinato al rispetto delle condizioni tecniche stabilite nell’allegato.

Misure di tutela per gli utilizzatori

La Commissione evidenzia che l’additivo è irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie. Per questo gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e della premiscela. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.

Metodi di analisi

Il regolamento recepisce i metodi di analisi verificati dal laboratorio di riferimento ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare, l’allegato prevede:

  • titolazione per la quantificazione del tenore totale di selenio nell’additivo per mangimi;
  • spettrometria di assorbimento atomico (AAS) secondo EN ISO 6869:2000 o spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) secondo EN 15510:2007 per il tenore totale di sodio nel selenato di sodio;
  • spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione a microonde secondo EN 16159:2012 per il tenore totale di selenio in premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia nel tempo

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 marzo 2030. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Ai sensi dell’articolo 1, la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "composti di oligoelementi", è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione prende atto che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che l’EFSA, nel parere del 3 luglio 2019, ha concluso che il selenato di sodio non ha effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA lo considera anche una fonte efficace di selenio per i ruminanti e non ritiene necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Poiché l’additivo è considerato irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e della premiscela deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.

Condizioni tecniche di impiego e specie target

L’allegato limita l’uso ai ruminanti e prevede un tenore massimo di 0,50 mg/kg di selenio totale nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Il selenato di sodio può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato e deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi

L’additivo è identificato con il numero 3b803; è descritto come selenato di sodio in polvere con tenore minimo di selenio del 41 %. La sostanza attiva ha formula chimica Na2SeO4 e numero CAS 13410-01-0. Sono indicati i metodi di analisi per il selenio e il sodio: titolazione per il tenore totale di selenio nell’additivo, AAS secondo EN ISO 6869:2000 o ICP-AES secondo EN 15510:2007 per il sodio, e HGAAS dopo digestione a microonde secondo EN 16159:2012 per il selenio in premiscele, materie prime e mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 26 marzo 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimisalute e sicurezza sul lavoroagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.