Sentenza n. 766/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n.-OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza del Tribunale di Milano che riconosce il beneficio annuale della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata il 17 aprile 2025, era passata in giudicato e, alla scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, risultava ancora ineseguita. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo all'attribuzione del beneficio della carta docente entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di adottare gli atti necessari entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 2, lettera e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato, salva la possibilità di provvedervi in caso di persistente inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso inutilmente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica
È la base normativa del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
, in combinato disposto con gli articoli 26 e 39 c.p.a.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in materia di applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione l'attribuzione di un beneficio economico rimane ineseguita, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento documentalmente allegato e non contestato dall'amministrazione costituita può essere posto a fondamento dell'accertamento dell'inottemperanza e dell'ordine di esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, assegnando al commissario un termine decorrente dalla comunicazione dell'ordine di attivazione da parte del ricorrente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando, valutate le circostanze concrete e l'esiguità dell'importo dovuto, non ne ricorrano allo stato i presupposti; essa può essere applicata successivamente in caso di persistente inottemperanza.
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