Cassazione Penale, Sentenza n. 2289/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Siani aveva chiesto l'ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) in relazione all'esecuzione di pena di 1 anno e 6 mesi per i reati ascritti agli artt. 110 e 582 c.p.; il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza motivando con precedenti, frequentazioni ritenute ostative, la presunta genericità dell'attività di volontariato e l'inidoneità del domicilio, senza però indicare l'epoca dei precedenti né acquisire o confrontare la relazione dell'UEPE né fornire verifiche aggiornate sul domicilio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Siani, ritenendo la motivazione del Tribunale insufficiente e lacunosa: il provvedimento non distingue l'epoca dei precedenti, non ha svolto i necessari accertamenti istruttori (non ha acquisito la relazione UEPE né verifiche aggiornate sul domicilio) e non ha confrontato le informazioni di polizia con elementi probatori integrativi. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio
Norme richiamate
Codice penale
Gli articoli sono stati richiamati come norma sostanziale alla base della condanna (concorso di persone e lesioni), ma la decisione della Cassazione non verte sull'interpretazione sostanziale delle norme: si concentra invece su vizi di motivazione e di istruttoria relativi alla valutazione delle misure alternative
Massime di principio
- Il diniego di misure alternative deve essere motivato con riferimento a una prognosi attuale e specifica: non è sufficiente richiamare precedenti senza indicarne l'epoca e il nesso con il rischio concreto e attuale
- Il Tribunale ha l'obbligo di esercitare i poteri istruttori per acquisire elementi essenziali (es. relazione UEPE) quando le informazioni disponibili risultano incomplete o contraddittorie
- La verifica della idoneità del domicilio va documentata con accertamenti aggiornati; l'affermazione di inidoneità senza verifica concreta è viziata
- Le informazioni di polizia devono essere confrontate con la relazione UEPE e altri elementi istruttori prima di concludere per l'ostatività a misure alternative
- L'omissione di indagini istruttorie necessarie o la motivazione generica espone il provvedimento a annullamento in sede di impugnazione per vizio di motivazione
- In situazioni analoghe, la difesa può ottenere l'annullamento e il rinvio se dimostra che il giudice non ha compiuto gli accertamenti dovuti o non ha dato adeguata motivazione sul profilo temporale e sull'attualità dei fatti ostativi
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