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Sentenza

Sentenza n. 3031/2026 - Milano, Sezione 3

Per l'esecuzione del giudicato alla sentenza n. 803/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro,

Giustizia amministrativa202504095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto un'indennità per l'illegittima reiterazione di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 803/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero il 19 aprile 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine e condannato il Ministero al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di pagamento, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Poiché il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento e non aveva contestato il credito nell'an o nel quantum, il giudice ha dichiarato l'inottemperanza e ha ordinato all'Amministrazione di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito rendevano la penalità manifestamente eccessiva e afflittiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di imporre, anche su richiesta di parte, il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma esclude tale misura quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative valutate in concreto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute in esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, l'applicazione risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, considerando anche le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna divenuta definitiva e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, la mancata corresponsione delle somme dovute integra inottemperanza e legittima l'ordine giudiziale di pagamento entro un termine assegnato dal giudice.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'esistenza e dell'entità del credito riconosciuto dal titolo giudiziale, accompagnata dall'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, con imputazione dei relativi adempimenti e costi all'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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