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Sentenza

Sentenza n. 641/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 21 febbraio 2025 recante “Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale - Regione Emilia Romagna”, pubblicato sul portale istituzionale dell’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna in pari data, all’esito della correzione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in relazione al concorso “per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”; - del Decreto a firma del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Emilia Romagna, pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale in data 18 aprile 2025; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto alla ricorrente, quali, tra gli altri: - il verbale n. -OMISSIS- - approvazione della griglia di valutazione del 27 dicembre 2024, acquisito dalla ricorrente mediante istanza di accesso agli atti del 25 marzo 2025; - il verbale n. -OMISSIS- - Correzioni del 22 gennaio 2025, acquisito dalla ricorrente mediante istanza di accesso agli atti del 25 marzo 2025; per la condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio della ricorrente, ovvero, in particolare, a consentire alla medesima: a) con l’auspicato accoglimento dei motivi di ricorso n. I, II, III di ripetere la prova scritta, anche a mezzo di rinnovazione della stessa procedura concorsuale indetta con Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023; b) ovvero in ogni caso con l’auspicato accoglimento del motivo n. IV, di essere ammessa alla prova orale, previa convocazione di una nuova seduta della Commissione giudicatrice all’uopo nominata.

Giustizia amministrativa202500565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici, nonché graduatoria finale e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, avendo ottenuto 59/100 nella prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, a fronte della soglia minima di 70/100 necessaria per l'ammissione alla prova orale, ha impugnato l'elenco degli ammessi, la graduatoria finale e gli atti presupposti. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 del bando e dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e mancata trasparenza, sostenendo che la griglia di valutazione non sarebbe stata predeterminata prima dell'inizio delle correzioni e non sarebbe stata pubblicata sul sito istituzionale; 2) violazione dell'art. 7, comma 6, del bando e dell'art. 10, comma 2, lett. d), d.m. 13 ottobre 2022, n. 194, per la mancata pubblicazione dei quadri di riferimento prima della prova scritta; 3) violazione dell'art. 7 del bando ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta nella predisposizione degli indicatori e descrittori della griglia; 4) violazione del bando ed eccesso di potere per illogicità manifesta, omessa e contraddittoria motivazione nella valutazione della prova, con specifico riferimento all'inquadramento normativo e alla correttezza ortografica e sintattica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che la griglia fosse stata elaborata nella seduta del 27 dicembre 2024, dalle ore 9.00 alle 9.30, prima della correzione dell'elaborato della ricorrente, avvenuta il 22 gennaio 2025. Il breve intervallo temporale e la sottoscrizione del verbale da parte del presidente con pochi minuti di differenza non dimostrano una mancata predeterminazione dei criteri né una manifesta irragionevolezza. La mancata pubblicazione della griglia sul portale istituzionale non incide sulla legittimità della valutazione, poiché la funzione di trasparenza è assicurata dalla predisposizione e verbalizzazione dei criteri prima della correzione. La seconda censura è stata respinta perché i quadri di riferimento risultavano pubblicati sul sito del Ministero e sulla piattaforma INPA, rendendoli conoscibili ai partecipanti. La terza censura è stata respinta in quanto la Commissione dispone di ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri e gli indicatori e descrittori risultavano coerenti con gli obiettivi del bando; non emergeva alcuna manifesta illogicità o irragionevolezza. Anche il quarto motivo è stato respinto: il punteggio di 59/100 era significativamente inferiore alla soglia di 70/100 e, secondo la prova di resistenza, anche l'attribuzione del punteggio massimo per l'indicatore relativo all'inquadramento normativo non avrebbe consentito il superamento della soglia. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato la manifesta irragionevolezza delle valutazioni relative alla correttezza ed efficacia linguistica, rientranti nella discrezionalità tecnica della Commissione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 7 d.m. n. 2788 del 18 dicembre 2023

    Disciplina le modalità della prova scritta, la definizione dei quesiti, i criteri di attribuzione dei punteggi e la soglia minima per l'ammissione alla prova orale.

  • art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove

    La predeterminazione e verbalizzazione dei criteri prima dell'inizio della correzione è sufficiente ad assicurare la trasparenza della valutazione; non è necessaria, secondo il giudice, la pubblicazione della griglia sul sito istituzionale.

  • art. 7, comma 6, decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023

    Prevede la pubblicazione dei quadri di riferimento relativi alla prova; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adempiuto l'obbligo mediante la pubblicazione sul sito del Ministero e sulla piattaforma INPA.

  • art. 10, comma 2, lett. d), d.m. 13 ottobre 2022, n. 194

    È richiamato quale fonte dei quadri di riferimento della prova scritta, ritenuti comunque conoscibili dai candidati per effetto della pubblicazione effettuata dal Ministero e sulla piattaforma INPA.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere l'adozione di misure idonee alla tutela della posizione dedotta, comprese la ripetizione della prova scritta o l'ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, l'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è assolto quando la commissione elabora e verbalizza i criteri prima dell'inizio della correzione degli elaborati interessati; la mancata pubblicazione della griglia sul sito istituzionale non determina, di per sé, l'illegittimità della procedura se la trasparenza valutativa è comunque garantita dalla verbalizzazione preventiva.
  • La sottoscrizione del verbale di approvazione della griglia con uno scarto temporale di pochi minuti rispetto all'orario della seduta non dimostra la mancata predeterminazione dei criteri quando la correzione dell'elaborato del candidato sia avvenuta molti giorni dopo e non siano forniti elementi concreti di alterazione della sequenza procedimentale.
  • La mancata pubblicazione dei quadri di riferimento sul sito dell'ufficio periferico non pregiudica la posizione dei candidati quando i medesimi quadri siano stati pubblicati dal Ministero o su una piattaforma istituzionale accessibile ai partecipanti.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione di concorso costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà.
  • In materia di valutazioni concorsuali, il candidato deve superare la prova di resistenza dimostrando che l'eliminazione dei vizi dedotti avrebbe potuto condurre al raggiungimento della soglia di ammissione; se anche l'attribuzione del punteggio massimo per l'indicatore contestato non consentirebbe di raggiungere tale soglia, la censura è priva di utilità concreta.
  • Le valutazioni della commissione concernenti la correttezza, chiarezza ed efficacia linguistica degli elaborati rientrano nella discrezionalità tecnica e non sono sindacabili in giudizio in assenza di prova della loro manifesta irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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