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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22639/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una causa di determinazione del confine tra fondi confinanti, nella quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarandolo proprietario esclusivo della porzione di terreno oggetto di sconfinamento per intervenuta usucapione. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione. Il ricorrente per cassazione ha proposto sei motivi: con il primo ha contestato la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, in particolare l'assunto secondo cui prima dell'accertamento amministrativo del 17 maggio 2011 le parti ritenessero che il confine corresse lungo una capezzagna, deducendo che tale circostanza non emergeva dagli atti e che la prova della capezzagna non ne dimostrava l'anteriorità; inoltre ha sostenuto che la sola coltivazione del terreno non fosse sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem. Con il secondo ha censurato il computo del tempo utile all'usucapione, contestando la coincidenza tra il fondo acquistato nel 1983 e quello poi assegnato in divisione nel 2003, nonché la mancata allegazione di un compossesso anteriore al 2003 e l'idoneità del godimento esclusivo di una cosa comune a fondare il possesso utile. Con il terzo ha denunciato l'erronea applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che la propria domanda iniziale, con cui aveva denunciato lo sconfinamento, costituiva già contestazione del fatto estintivo allegato dal convenuto, senza necessità di una ulteriore contestazione specifica delle deduzioni avversarie. Con il quarto ha dedotto l'inammissibilità della domanda di usucapione in presenza di incertezza oggettiva del confine. Con il quinto ha ripreso le censure precedenti per sostenere che la domanda attorea avrebbe dovuto essere accolta e quella di usucapione respinta. Con il sesto ha contestato il mancato rinnovo della consulenza tecnica per la determinazione esatta del confine. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che l'attore, avendo già in citazione dedotto l'occupazione abusiva di una porzione del proprio fondo, non aveva l'onere di contestare ulteriormente le contrarie allegazioni del convenuto, perché aveva già negato il fatto estintivo poi posto a base della domanda riconvenzionale di usucapione. È stato quindi affermato che la contestazione del convenuto di fatti già esposti o già negati nell'atto introduttivo non trasferisce sull'attore l'onere di "contestare l'altrui contestazione". In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non impone all'attore di replicare specificamente alle contestazioni del convenuto quando i fatti contrari siano già stati preventivamente negati nell'atto introduttivo; non si verifica dunque un onere di "contestare l'altrui contestazione".

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, la parte che agisce in rivendica o in determinazione del confine e che abbia già allegato l'occupazione illegittima di una porzione di terreno non è tenuta a formulare ulteriori contestazioni specifiche contro la diversa ricostruzione avversaria, poiché la sua originaria allegazione vale già come negazione del fatto estintivo.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti non già specificamente introdotti o negati dalla parte: esso non può essere utilizzato per trasformare in onere probatorio o assertivo dell'attore la mera replica difensiva del convenuto.
  • La coltivazione del fondo, da sola, non basta a fondare il possesso utile ai fini dell'usucapione se non è accompagnata dagli ulteriori elementi idonei a dimostrare l'esercizio del potere di fatto uti dominus secondo le regole elaborate dalla giurisprudenza.
  • Quando si deduce l'usucapione di una porzione oggetto di controversia confinaria, il giudice deve verificare con rigore il decorso del termine e l'identità del bene posseduto, non potendo desumere tali presupposti da affermazioni non adeguatamente dimostrate.
  • La domanda di usucapione non può essere respinta o accolta sulla base di un'erronea applicazione del principio di non contestazione, che richiede sempre una valutazione coerente con il contenuto delle allegazioni iniziali delle parti.

Come è indicizzato

MateriePossessoProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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