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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00660/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2004 nei confronti di una società di persone e dei relativi soci, con cui l’Ufficio contestava il fittizio acquisto di macchinari e, quindi, l’indeducibilità della quota di ammortamento e l’indetraibilità dell’IVA relativa. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo sostanzialmente decisiva la documentazione prodotta dai contribuenti e non contestata, svalutando le presunzioni dell’Ufficio e richiamando anche risultanze del procedimento penale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per avere la CTR definito l’appello "ai limiti dell’inammissibilità" per difetto di specificità dei motivi; (2) violazione dell’art. 654 c.p.c. per avere attribuito rilevanza al processo penale nel giudizio tributario; (3) nullità per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, poiché la CTR avrebbe fatto riferimento a fatture non oggetto di discussione e non avrebbe spiegato le ragioni del rigetto dell’appello; (4) violazione dell’onere della prova e delle norme tributarie sostanziali sui costi deducibili, per avere escluso la fondatezza delle contestazioni dell’Ufficio; la sentenza menziona anche un ulteriore motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente e quindi nulla perché non consentiva di comprendere la ratio decidendi. Sono stati rigettati il primo e il secondo motivo per difetto di interesse/inammissibilità, mentre i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente come parametro di specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante la censura perché l'appello non era stato dichiarato inammissibile

  • art. 654 c.p.c.

    invocato contro il richiamo al processo penale; la Corte ha ribadito che nel giudizio tributario la sentenza penale non ha automatica autorità di giudicato e può valere solo come elemento di prova liberamente valutabile

  • art. 116 c.p.c.

    usato dalla Corte per affermare che il giudice tributario valuta liberamente il materiale probatorio, compresa l'eventuale sentenza penale

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sua violazione è stata ravvisata dalla Corte sotto il profilo della motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità processuali e motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella contestazione della deducibilità dei costi

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale norma sull'accertamento induttivo e sulla contestazione dei costi

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato in tema di deducibilità dei componenti negativi e requisito di inerenza/certezza

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    norma processuale su cui si fonda la censura di nullità per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale su cui si fonda la censura di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    norma processuale su cui si fonda la censura di omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale, anche irrevocabile, non ha efficacia automatica di giudicato, ma costituisce un elemento di prova liberamente valutabile insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • Una decisione di merito è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette di individuare la ratio decidendi.
  • La motivazione è apparente quando si limita ad affermazioni generiche o inconferenti rispetto alla specifica contestazione, senza chiarire quali fatti siano stati ritenuti provati e per quali ragioni.
  • In tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA, il giudice deve confrontarsi con la specifica contestazione dell’Amministrazione e non può limitarsi a richiami generici a documentazione o presunzioni senza spiegare il nesso con i fatti accertati.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando investe una statuizione non decisiva o non contenuta nella reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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