Ordinanza n. 5452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione III, 13 febbraio 2025, n. 217, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 1599 del 2 marzo 2026, limitatamente all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Esito
La controversia
Il difensore del Comune di Polignano a mare ha chiesto la correzione di un errore materiale della sentenza del Consiglio di Stato n. 1599 del 2 marzo 2026, sostenendo l'omessa integrazione del dispositivo con la formula di distrazione delle spese legali in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha rilevato che l'istanza di correzione riguardava sia il soggetto passivo della condanna alle spese, ossia il Comune, sia il soggetto attivo in favore del quale il difensore aveva esercitato il proprio ministero. Per tale ragione, l'istanza avrebbe dovuto essere notificata a entrambi i soggetti interessati. Poiché risultava notificata all'appellato e alla Regione Puglia, ma non al Comune appellante, il contraddittorio non era integro.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che il difensore sia legittimato a proporre il ricorso o l'istanza per la distrazione delle spese, ma che, quando la correzione incide tanto sulla posizione del soggetto condannato alle spese quanto su quella del soggetto in favore del quale il difensore ha prestato la propria attività, l'istanza debba essere notificata a entrambi, a pena di inammissibilità. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica al Comune di Polignano a mare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la decisione sull'istanza alla camera di consiglio del 29 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 99 c.p.a.
Non richiamato nel testo decisorio per disciplinare il procedimento; la pronuncia riguarda invece la correzione dell'errore materiale e l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Il difensore che si sia dichiarato antistatario è legittimato a proporre l'istanza di correzione della sentenza per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese legali.
- Quando la correzione richiesta per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese incide sia sulla posizione del soggetto condannato alle spese sia su quella del soggetto in favore del quale il difensore ha esercitato il proprio ministero, l'istanza deve essere notificata a entrambi, a pena di inammissibilità.
- La mancata notifica dell'istanza di correzione a uno dei soggetti necessari impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio prima di decidere sulla richiesta.
Come è indicizzato
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