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Direttiva 2004/102

Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32004L0102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo puntuale gli allegati della direttiva 2000/29/CE per rafforzare la protezione fitosanitaria della Comunità contro organismi nocivi associati al legname e alla corteccia. L’intervento allinea la disciplina europea alla norma internazionale FAO ISPM n. 15 sul materiale da imballaggio in legno e introduce/rafforza condizioni tecniche, trattamenti, certificazioni e marcature per importazioni da paesi terzi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2005 e applicarle dal 1º marzo 2005.

Modifica degli allegati della direttiva fitosanitaria 2000/29/CE per aggiornare i requisiti di importazione e circolazione di legname, corteccia e materiale da imballaggio in legno contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirne le modifiche alla direttiva 2000/29/CE. Incide sui controlli fitosanitari relativi a vegetali, legname, corteccia separata dal tronco e materiale da imballaggio in legno, in particolare per talune specie e provenienze da paesi terzi o da specifiche aree geografiche. Sono previste esclusioni e regimi differenziati per alcune lavorazioni, per il materiale da imballaggio conforme alla norma FAO ISPM n. 15, per determinati legnami scortecciati o trattati, e per alcune zone protette della Comunità; per la Svizzera opera una deroga specifica per taluni imballaggi in legno.

Direttiva 2004/102/CE della Commissione: aggiornamento delle misure fitosanitarie su legname, corteccia e imballaggi in legno

La direttiva interviene sulla direttiva 2000/29/CE per adeguare la disciplina fitosanitaria dell’Unione alle evoluzioni tecniche e alla norma internazionale FAO ISPM n. 15. L’obiettivo è ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi associati al legno, al materiale da imballaggio in legno e alla corteccia, attraverso requisiti più precisi di trattamento, certificazione e marchiatura.

Finalità e contesto normativo

La Commissione rileva che il quadro esistente va aggiornato per:

  • allineare la disciplina europea al contenuto degli orientamenti FAO sul materiale da imballaggio in legno;
  • recepire nuovi trattamenti tecnici contro organismi patogeni, in particolare contro Bursaphelenchus xylophilus;
  • rafforzare la tutela contro il rischio di introduzione di organismi nocivi tramite legname proveniente da paesi terzi;
  • adeguare le misure relative a Cryphonectria parasitica alla situazione delle zone protette della Comunità;
  • tener conto della nuova nomenclatura tariffaria e statistica.

Ambito di applicazione

La direttiva non crea un regime autonomo, ma modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. Le modifiche incidono su:

  • vegetali di specie determinate (Acer saccharum, Castanea, Quercus, Platanus);
  • legname, cippato, segatura, trucioli, avanzi e cascami;
  • corteccia separata dal tronco di conifere e di Castanea;
  • materiale da imballaggio in legno, comprese casse, cassette, gabbie, palette e strutture simili.

Sono centrali le provenienze geografiche: Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan, USA, Russia, Kazakistan, Turchia, altri paesi terzi non europei, paesi del continente americano e specifiche aree protette di alcuni Stati membri. Per il materiale da imballaggio in legno originario di paesi terzi è prevista una disciplina particolare; la Svizzera è espressamente esclusa da alcuni obblighi.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di attuazione entro il 28 febbraio 2005 e applicarle dal 1º marzo 2005. Devono inoltre:

  • trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali;
  • inviare una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
  • comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione tecnica che lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, purché sia raggiunto il risultato imposto a livello UE.

Modifiche principali agli allegati: organismi nocivi e vegetali ospiti

Tra le modifiche rilevanti figurano l’aggiornamento dell’elenco degli organismi nocivi e dei vegetali ospiti:

  • Ceratocystis virescens sostituisce la precedente denominazione Ceratocystis coerulescens;
  • le misure su Cryphonectria parasitica sono limitate alle zone protette di CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S e UK (tranne l’Isola di Man);
  • per Acer saccharum vengono rivisti i requisiti sia per il legname sia per i vegetali destinati alla piantagione;
  • per Quercus e Castanea sono aggiornate le condizioni per il materiale vegetale e legnoso destinato all’introduzione nella Comunità.

Misure tecniche sul legname di conifere e sui prodotti da esso derivati

La parte più estesa della direttiva concerne il legname di conifere (Coniferales), escluso Thuja L., soprattutto quando originario di paesi in cui Bursaphelenchus xylophilus è notoriamente presente o di altri paesi terzi ad alto rischio.

Sono previste più opzioni di conformità, tra cui:

  • scortecciatura;
  • assenza di perforazioni da insetti di diametro superiore a 3 mm in specifici casi;
  • essiccazione in forno fino a ridurre il tenore di umidità sotto il 20 %;
  • trattamento termico con temperatura minima della parte più interna di 56 °C per almeno 30 minuti;
  • fumigazione secondo specifiche approvate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;
  • impregnazione chimica sotto pressione con prodotto approvato.

Per tali trattamenti la direttiva richiede che la prova sia riportata nei certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, con indicazione, a seconda dei casi, del principio attivo, della temperatura, del dosaggio, della pressione e del tempo di esposizione. In alcuni casi è richiesto il marchio “HT” o “kiln-dried”/“K.D.” sul legno o sull’imballaggio.

Disposizioni su legname specifico: Acer saccharum, Quercus, Platanus, Populus

La direttiva dettaglia requisiti specifici per alcune essenze:

  • Acer saccharum Marsh.: per il legname originario di USA e Canada è richiesto, in linea generale, l’essiccazione in forno sotto il 20 % di umidità; per il legname destinato a fogli da impiallacciatura è richiesto che provenga da zone indenni da Ceratocystis virescens.
  • Quercus L.: per il legname originario degli USA sono previste alternative quali squadratura, scortecciatura con umidità sotto il 20 %, disinfezione mediante trattamento termico ad aria o acqua, o essiccazione in forno; per i cascami e materiali affini sono previsti trattamenti analoghi o fumigazione/termotrattamento.
  • Platanus L.: per il legname originario di USA o Armenia è richiesto l’essiccazione in forno sotto il 20 % di umidità.
  • Populus L.: per il legname originario del continente americano è richiesto che sia scortecciato o essiccato in forno sotto il 20 %.

Sono inoltre disciplinati i cascami, le particelle, la segatura e i trucioli derivati da tali essenze, con condizioni di trattamento differenziate.

Corteccia separata dal tronco

La direttiva introduce e modifica le regole sulla corteccia separata dal tronco:

  • per la corteccia di conifere originaria di paesi non europei si richiede fumigazione o trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti;
  • per la corteccia di Castanea Mill. originaria di paesi terzi europei sono previsti analoghi requisiti, in connessione con le misure contro Cryphonectria parasitica;
  • per il materiale di corteccia possono essere richiesti certificati con l’indicazione del principio attivo, della temperatura, del dosaggio e del tempo di esposizione.

Materiale da imballaggio in legno: recepimento della norma FAO ISPM n. 15

Uno dei punti più rilevanti, anche per gli operatori del commercio internazionale, è l’introduzione di una disciplina specifica per casse, cassette, gabbie, cilindri, palette e imballaggi simili di legno originari di paesi terzi, con esclusione della Svizzera.

Il materiale deve:

  • essere ottenuto da legname rotondo scortecciato;
  • essere sottoposto a una delle misure approvate dell’allegato I della norma FAO ISPM n. 15;
  • recare il marchio previsto dall’allegato II della stessa norma, con:
    • codice ISO a due lettere del paese;
    • codice del produttore;
    • codice della misura approvata;
    • aggiunta delle lettere “DB” all’abbreviazione della misura;
  • recare il logo FAO per il materiale prodotto, riparato o riciclato dal 1º marzo 2005.

Il requisito del logo non è applicabile temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 al materiale prodotto, riparato o riciclato prima del 28 febbraio 2005.

Regime delle zone protette e divieti/condizioni specifiche

La direttiva mantiene un approccio differenziato per le zone protette, in particolare per:

  • Cryphonectria parasitica su Castanea;
  • Ceratocystis fagacearum su Quercus negli USA;
  • Cronartium spp. su Castanea e Quercus originari di paesi non europei;
  • Monochamus spp., Pissodes spp. e Scolytidae spp. non europee, in relazione a determinate provenienze di conifere.

In tali casi la conformità può essere dimostrata tramite provenienza da zone indenni oppure mediante trattamenti fitosanitari e certificazioni appropriate.

Nomenclatura tariffaria e razionalizzazione degli allegati

Gli allegati V vengono riscritti anche per allineare i codici NC della tariffa doganale comune, distinguendo tra diverse categorie di legname e prodotti del legno, tra cui:

  • legna da ardere;
  • legno in piccole placche o particelle;
  • segatura;
  • avanzi e cascami;
  • legno grezzo trattato o non trattato;
  • traversine ferroviarie;
  • casse, palette e imballaggi in legno;
  • fusti, botti e lavori da bottaio;
  • costruzioni prefabbricate di legno.

Alcune disposizioni risultano soppresse, altre sostituite, per eliminare sovrapposizioni e aggiornare i riferimenti tecnici.

Impatto operativo per gli operatori

Per imprese importatrici, spedizionieri, doganalisti e professionisti del settore agroalimentare/foresta-legno, la direttiva comporta la necessità di verificare:

  • origine del materiale;
  • specie legnosa e destinazione d’uso;
  • trattamento fitosanitario effettuato;
  • corretta marcatura e documentazione certificativa;
  • compatibilità con i codici NC rilevanti.

La disciplina ha un’elevata rilevanza pratica nei flussi commerciali di legname e imballaggi, poiché la prova della conformità si fonda su elementi documentali e marchi standardizzati, con effetti diretti sui controlli in importazione e sulla circolazione intracomunitaria.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE secondo l’allegato alla direttiva 2004/102/CE, con aggiornamento degli elenchi di organismi nocivi, prescrizioni per il legname e requisiti per il materiale da imballaggio in legno.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2005 le disposizioni necessarie e di applicarle dal 1º marzo 2005. È richiesto l’invio alla Commissione del testo delle misure di recepimento e di una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 identifica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Allineamento alla norma FAO ISPM n. 15

L’allegato introduce requisiti armonizzati per il materiale da imballaggio in legno originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera, richiedendo legno scortecciato, trattamento approvato secondo la norma FAO ISPM n. 15, marchiatura con codice ISO del paese, codice del produttore, codice della misura e aggiunta delle lettere "DB"; per il materiale prodotto, riparato o riciclato dal 1º marzo 2005 è richiesto anche il logo FAO, con applicazione temporaneamente differita fino al 31 dicembre 2007 per il materiale precedente al 28 febbraio 2005.

Nuove condizioni per il legname di conifere e per Bursaphelenchus xylophilus

Sono rafforzate e riorganizzate le misure per il legname di conifere originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan, USA, Russia, Kazakistan, Turchia e altri paesi terzi, in relazione a Bursaphelenchus xylophilus. Vengono previsti trattamenti alternativi con trattamento termico, fumigazione o impregnazione chimica sotto pressione, nonché obblighi di certificazione fitosanitaria e, in taluni casi, di indicazione della provenienza da zone indenni.

Misure specifiche per Acer saccharum, Quercus, Platanus e Populus

Sono aggiornati i requisiti fitosanitari per legname e prodotti derivati di Acer saccharum Marsh., Quercus L., Platanus L. e Populus L., con distinzioni tra legname, trucioli, segatura, cascami e materiale destinato a impieghi particolari (ad esempio fogli da impiallacciatura). Le misure richiedono in diversi casi essiccazione in forno, scortecciatura, trattamenti termici o fumigazione, con specifiche attestazioni sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

Aggiornamento delle misure su Castanea e Cryphonectria parasitica

Le prescrizioni relative a Castanea Mill. e a Cryphonectria parasitica sono adattate alle zone protette di Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Irlanda, Svezia e Regno Unito (con esclusioni territoriali indicate), limitando l’applicazione alle zone in cui la presenza dell’organismo è stata esclusa e introducendo/rafforzando requisiti per legno e corteccia separata dal tronco.

Aggiornamento della nomenclatura e soppressione di disposizioni obsolete

Gli allegati sono modificati anche per tenere conto delle variazioni della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune. Alcune voci sono soppresse e altre sostituite per armonizzare l’elenco delle merci e delle condizioni fitosanitarie applicabili.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacommercio internazionaledoganemercato interno

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