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Direttiva 2004/97

Direttiva 2004/97/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione(Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2004/60/CE, limitatamente ai termini entro cui gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxifen. L’obiettivo è armonizzare tali termini con quelli previsti per altre nuove sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La misura non introduce un nuovo regime sostanziale, ma adegua il calendario di attuazione e di riesame delle autorizzazioni nazionali.

Modifica i termini di attuazione della direttiva 2004/60/CE per il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxifen.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in relazione ai prodotti fitosanitari autorizzati che contengono quinoxifen come unica sostanza attiva oppure come una delle più sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004. Incide sulle procedure nazionali di riesame, modifica, revoca o mantenimento delle autorizzazioni di tali prodotti, secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

Direttiva 2004/97/CE della Commissione: modifica dei termini di attuazione per il quinoxifen

La direttiva interviene sulla direttiva 2004/60/CE, che aveva inserito il quinoxifen tra le sostanze attive dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La ratio è consentire agli Stati membri un periodo congruo per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e allineare i termini di attuazione a quelli previsti per altre sostanze attive nuove.

Finalità e contesto normativo

La Commissione precisa che, dopo l’iscrizione di una nuova sostanza attiva, gli Stati membri devono poter verificare le autorizzazioni temporanee in corso e, se necessario, trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Poiché i termini originariamente previsti dalla direttiva 2004/60/CE non erano coerenti con quelli adottati per altre sostanze attive nuove, la direttiva 2004/97/CE mira a uniformare l’approccio nella fase di riesame.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti quinoxifen:

  • come unica sostanza attiva;
  • oppure come una delle più sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004.

L’intervento non modifica il quadro generale della direttiva 91/414/CEE, ma incide sulle modalità e sui tempi con cui le autorità nazionali devono riesaminare le autorizzazioni già rilasciate.

Obblighi di riesame per gli Stati membri

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 2004/60/CE. Gli Stati membri devono riesaminare i prodotti interessati conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della stessa direttiva.

All’esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità del prodotto alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Il testo lascia agli Stati membri il compito di tradurre l’esito del riesame nel provvedimento amministrativo conseguente, secondo il loro ordinamento nazionale.

Termini di modifica o revoca delle autorizzazioni

La direttiva distingue due ipotesi:

  • se il prodotto contiene quinoxifen come unica sostanza attiva, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata, se necessario, entro il 28 febbraio 2006;
  • se il prodotto contiene quinoxifen insieme ad altre sostanze attive, la modifica o revoca deve intervenire entro il 28 febbraio 2006 oppure, se posteriore, entro il termine fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004. Non è indicato un autonomo termine di recepimento nel testo fornito; il contenuto è formulato come modifica immediatamente efficace della direttiva 2004/60/CE, con effetti vincolanti per gli Stati membri destinatari.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore fitosanitario e per i consulenti legali e fiscali che assistono imprese agrochimiche, il dato centrale è la necessità di monitorare il riesame nazionale delle autorizzazioni dei prodotti contenenti quinoxifen. La direttiva non introduce nuove condizioni tecniche di autorizzazione, ma impone una scansione temporale precisa entro cui le autorità devono rivedere, modificare o revocare i titoli esistenti, con possibile impatto sulla commercializzazione dei prodotti interessati.

Disposizioni principali

Adeguamento del termine di riesame per il quinoxifen

L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 2004/60/CE. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente quinoxifen, sia come unica sostanza attiva sia come una delle sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004, deve essere riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III della medesima direttiva.

Esito del riesame e criteri di conformità

A seguito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In base a tale valutazione, l’autorizzazione può essere mantenuta, modificata o revocata secondo il diritto nazionale di recepimento.

Termine per modificare o revocare le autorizzazioni

Per i prodotti contenenti quinoxifen come unica sostanza attiva, gli Stati membri devono, ove necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 28 febbraio 2006. Per i prodotti contenenti quinoxifen come una delle più sostanze attive, il medesimo termine si applica oppure, se successivo, quello fissato dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva, che si inserisce nel quadro della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attiveautorizzazioni amministrativeagricolturaallineamento dei termini di recepimento

Testo integrale

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