Direttiva 2004/96
Direttiva 2004/96/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico(Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/96/CE modifica la direttiva 76/769/CEE per rafforzare le restrizioni sul nickel negli oggetti metallici usati nelle parti perforate del corpo umano. Il criterio di controllo viene spostato da un tenore limite a un limite di migrazione, fissato a 0,2 μg/cm2 per settimana. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1 agosto 2005 e applicarle dal 1 settembre 2005.
Modifica delle restrizioni UE sulla commercializzazione e uso del nickel negli oggetti metallici destinati alle parti perforate del corpo umano, mediante introduzione di un limite di migrazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea quanto al recepimento e all’attuazione delle modifiche alla direttiva 76/769/CEE. Sul piano materiale riguarda gli oggetti metallici inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, per i quali è vietato l’uso di nickel salvo rispetto di uno specifico limite di cessione. La direttiva è adottata come misura di adeguamento al progresso tecnico e si applica fatto salvo il diritto UE in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare le direttive 89/391/CEE e 2004/37/CEE. È indicata come testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2004/96/CE: restrizioni sul nickel negli oggetti metallici per parti perforate
La direttiva 2004/96/CE della Commissione modifica la direttiva 76/769/CEE per adeguare al progresso tecnico le restrizioni sulla commercializzazione e sull’uso del nickel in specifici oggetti metallici destinati alle parti perforate del corpo umano. La misura si fonda su una nuova valutazione del rischio di sensibilizzazione da nickel e sposta il criterio di conformità da un limite di contenuto a un limite di migrazione.
Finalità e base tecnico-scientifica
I considerando evidenziano che la disciplina già vigente, introdotta e modificata dalla direttiva 94/27/CE, non viene abbandonata ma resa più precisa alla luce delle conoscenze scientifiche attuali. La valutazione dei rischi ha concluso che, per gli oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate, un limite di migrazione è più appropriato di un tenore limite. Il nuovo parametro deve essere adeguato tramite il fattore di moltiplicazione previsto dalla norma EN 1811, in attesa di una revisione della norma da parte del CEN, che viene espressamente invitato a riesaminare anche il fattore di aggiustamento.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda la voce 28 "Nickel" dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. La nuova formulazione colpisce:
- tutti gli oggetti metallici inseriti negli orecchi perforati;
- gli oggetti metallici destinati ad altre parti perforate del corpo umano.
Per tali prodotti, l’uso del nickel è consentito solo se il tasso di cessione è inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana, quale limite di migrazione. Si tratta quindi di una restrizione alla commercializzazione e all’uso di sostanze e preparati pericolosi nel mercato interno.
Obbligo di risultato per gli Stati membri
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire: essi devono assicurare che la disciplina interna rispecchi la nuova restrizione sul nickel. La forma e i mezzi del recepimento sono rimessi alle autorità nazionali, che devono tuttavia garantire l’effettiva applicazione del nuovo standard europeo.
Recepimento, decorrenza e notifiche
L’articolo 2 impone un duplice termine:
- entro il 1 agosto 2005 gli Stati membri devono adottare e mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- dal 1 settembre 2005 tali disposizioni devono essere effettivamente applicate.
È inoltre richiesto che gli Stati membri:
- trasmettano immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Rapporti con altre norme UE
La direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, in particolare:
- direttiva 89/391/CEE;
- direttiva 2004/37/CEE.
Questa clausola conferma che la misura è focalizzata sulla disciplina di prodotto e sulle restrizioni di immissione sul mercato e d’uso, senza incidere sui livelli minimi di tutela occupazionale già previsti dal diritto UE.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Indicazioni operative per il professionista
Per gli operatori economici e i consulenti, la modifica comporta la necessità di verificare che gli oggetti metallici per parti perforate rispettino il limite di cessione di 0,2 μg/cm2 per settimana. Sul piano nazionale, la disciplina rileva in quanto gli Stati membri devono assicurare che i rispettivi regimi di commercializzazione e controllo recepiscano la nuova soglia entro i termini indicati.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE conformemente all’allegato della direttiva. Nell’allegato, alla voce 28 "Nickel", il punto 1 è sostituito: negli oggetti metallici inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano l’uso è vietato, salvo che il tasso di cessione di nickel sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione).
Motivazione tecnica e scientifica
I considerando spiegano che una valutazione mirata dei rischi ha concluso che, per i metalli utilizzati nelle parti perforate, è più appropriato un limite di migrazione rispetto a un tenore limite. Il tasso di cessione deve essere adeguato mediante il fattore di moltiplicazione previsto dalla norma EN 1811, in attesa di una revisione della norma da parte del CEN. Il CSTEA ha confermato che il limite di migrazione riduce maggiormente i rischi di sensibilizzazione da nickel.
Recepimento nazionale e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 1 agosto 2005 e di applicarle dal 1 settembre 2005. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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