Direttiva 2004/103
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva disciplina quando i controlli di identità e fitosanitari su determinati prodotti di origine non comunitaria possono essere svolti fuori dal punto di entrata, in un luogo di ispezione riconosciuto. Stabilisce le condizioni per il riconoscimento del luogo, gli obblighi dell'importatore, i requisiti minimi dei controlli e le modalità di cooperazione tra autorità fitosanitarie e doganali. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità per introdurre requisiti supplementari, purché non discriminatori e giustificati dall'esigenza di ispezioni efficaci.
Controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, eseguibili in un luogo diverso dal punto di entrata o in un luogo vicino, con fissazione delle condizioni operative e documentali.
Ambito di applicazione
Si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Riguarda i casi in cui, in deroga al principio del controllo nel punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino, gli Stati membri possono autorizzare l'esecuzione dei controlli di identità e fitosanitari in un luogo di ispezione riconosciuto, compresa la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, un luogo vicino o, in talune ipotesi, il luogo di destinazione. Il regime dipende da condizioni specifiche, dalla previa autorizzazione del richiedente e dalla cooperazione tra organismi ufficiali e autorità doganali. Non si desumono esclusioni espresse ulteriori rispetto alla limitazione ai prodotti dell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE e ai casi previsti dalla direttiva stessa.
Direttiva 2004/103/CE: controlli fitosanitari in luogo diverso dal punto di entrata
La direttiva interviene nel quadro della direttiva 2000/29/CE per consentire, in casi determinati, che i controlli di identità e fitosanitari su taluni prodotti provenienti da paesi terzi siano eseguiti non nel punto di entrata nella Comunità, ma in un luogo di ispezione riconosciuto. La ratio è conciliare esigenze di controllo fitosanitario, esigenze logistiche e cooperazione doganale, riducendo al contempo il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto.
Obiettivi e logica della disciplina
La direttiva prende atto che, in linea generale, i prodotti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE sono sottoposti a controlli al punto di entrata o in un luogo vicino. Tuttavia, in alcune situazioni, il controllo può essere più efficiente e accurato se svolto presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione o presso il luogo di destinazione stesso. Per questo il testo definisce condizioni tecniche, documentali e organizzative che devono essere soddisfatte prima di autorizzare la deroga.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi e compresi nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Le ipotesi contemplate sono quelle di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, con particolare attenzione al transito di merci non comunitarie e ad altri casi in cui il controllo possa avvenire nel luogo di destinazione, ad esempio un sito di produzione.
Condizioni per lo svolgimento dei controlli in un luogo diverso
L'articolo 1 subordina la possibilità di effettuare i controlli in un luogo riconosciuto a tre ordini di condizioni:
- gli organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione devono ritenere, eventualmente tramite accordi tra autorità competenti, che il controllo possa essere svolto in modo più accurato in un luogo diverso;
- l'importatore o altro responsabile del luogo deve ottenere un'autorizzazione secondo la procedura dell'articolo 2;
- devono essere assicurate adeguate garanzie per il trasporto e, se necessario, condizioni minime di immagazzinamento.
Il testo precisa che, nel caso del transito di merci non comunitarie, il luogo di ispezione riconosciuto può coincidere con la sede dell'organismo ufficiale di destinazione o con un luogo vicino scelto o riconosciuto dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale competente. Nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), il luogo può essere il luogo di destinazione riconosciuto dall'organismo ufficiale e dalle dogane territorialmente competenti.
Garanzie per il trasporto e documento fitosanitario di circolazione
Le merci devono viaggiare in condizioni tali da non provocare infestazione o infezione durante il trasporto verso il luogo riconosciuto. In particolare:
- l'imballaggio o il mezzo di trasporto devono essere chiusi o sigillati, salvo casi debitamente motivati in cui le autorità accettino spedizioni non chiuse o non sigillate se il rischio è comunque escluso;
- la spedizione deve essere inviata al luogo di ispezione riconosciuto, senza variazioni salvo autorizzazione ufficiale;
- deve accompagnarla un "documento fitosanitario di circolazione" conforme al modello allegato, redatto in almeno una lingua ufficiale della Comunità, compilato a macchina, in stampatello leggibile o elettronicamente;
- le pertinenti voci del documento devono essere compilate e firmate dall'importatore sotto la supervisione dell'organismo ufficiale del punto di entrata;
- nei casi di separazione da merci comunitarie o da spedizioni infestate/sospette, l'immagazzinamento deve garantire tale separazione.
Procedura di autorizzazione e riconoscimento del luogo di ispezione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di istituire una procedura formale di autorizzazione per valutare l'idoneità fitosanitaria dei luoghi proposti. La domanda del richiedente deve contenere un fascicolo tecnico con:
- informazioni sui prodotti da importare e sui luoghi in cui saranno immagazzinati o detenuti in attesa dell'esito definitivo dei controlli;
- indicazioni sulle modalità di separazione delle merci, ove rilevanti;
- se del caso, elementi probatori relativi alla qualifica di "destinatario autorizzato" o ad autorizzazioni doganali collegate al regolamento (CEE) n. 2454/93.
La domanda deve essere registrata. Gli organismi ufficiali devono esaminarla, valutare l'idoneità del luogo e decidere se designarlo come luogo di ispezione riconosciuto oppure respingere la domanda con decisione motivata. Il luogo deve rispettare almeno i requisiti minimi richiamati dalla direttiva 98/22/CE, fermo restando che gli Stati membri possono imporre ulteriori requisiti non discriminatori e giustificati. Gli Stati membri devono inoltre mantenere un elenco aggiornato dei luoghi riconosciuti e metterlo a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri su richiesta.
Obblighi dell'importatore
L'articolo 3 rafforza gli obblighi dell'importatore, che deve notificare con sufficiente anticipo l'introduzione della spedizione all'organismo ufficiale di destinazione. La comunicazione deve contenere almeno:
- nome, indirizzo e ubicazione del luogo di ispezione riconosciuto;
- data e ora previste di arrivo;
- se noti, numero di serie del documento fitosanitario di circolazione;
- se noti, data e luogo di compilazione di tale documento;
- nome, indirizzo e numero di registrazione ufficiale dell'importatore;
- numero di riferimento del certificato fitosanitario o del certificato fitosanitario di riesportazione, o di altro documento fitosanitario richiesto.
Ogni variazione delle informazioni deve essere tempestivamente comunicata al competente organismo ufficiale di destinazione.
Svolgimento dei controlli e requisiti minimi
L'articolo 4 stabilisce che i controlli nel luogo di ispezione riconosciuto devono rispettare almeno le condizioni minime previste dalla direttiva 98/92/CE, oppure requisiti ulteriori che gli Stati membri possono imporre, purché non discriminatori e giustificati dalla necessità di rendere efficaci le ispezioni. Questo conferma il margine di discrezionalità nazionale nella definizione degli standard organizzativi e tecnici, purché nel rispetto dell'obiettivo armonizzato.
Requisiti supplementari nazionali
L'articolo 5 consente agli Stati membri di introdurre requisiti supplementari che ritengano necessari per designare un luogo come luogo di ispezione riconosciuto. La direttiva, quindi, non realizza un'armonizzazione piena del modello organizzativo, ma fissa una base minima comune e lascia alle autorità nazionali un certo spazio regolatorio, subordinato ai principi di non discriminazione e proporzionalità funzionale all'efficacia dei controlli.
Cooperazione tra organismi ufficiali e autorità doganali
L'articolo 6 disciplina il coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti. La cooperazione riguarda in particolare:
- organismo ufficiale del punto di entrata e organismo ufficiale di destinazione;
- organismo ufficiale del punto di entrata e ufficio doganale del punto di entrata;
- organismo ufficiale di destinazione e ufficio doganale di destinazione;
- organismo ufficiale del punto di entrata e ufficio doganale di destinazione.
Lo scambio di informazioni può avvenire per iscritto o elettronicamente, utilizzando il documento fitosanitario di circolazione. Se il punto di entrata e il luogo riconosciuto si trovano in Stati membri diversi, la spedizione può essere inviata al luogo di ispezione sulla base di un accordo tra le autorità competenti degli Stati interessati; tale accordo deve risultare dal documento.
Dopo l'ispezione, l'organismo ufficiale di destinazione certifica sul documento l'avvenuto svolgimento dei controlli di identità e fitosanitari, apponendo timbro di servizio e data, e indicando nella casella "Decisione" l'esito finale. Se il risultato è "Immissione", la spedizione può essere sottoposta alla pertinente procedura doganale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. In questo caso il documento non deve più accompagnare la partita, ma deve essere conservato per almeno un anno dall'organismo ufficiale del luogo di destinazione. Se invece l'esito impone la riesportazione fuori dalla Comunità, i prodotti restano sotto sorveglianza doganale fino alla riesportazione.
Riesame, recepimento ed entrata in vigore
La direttiva prevede un riesame entro e non oltre il 1o gennaio 2007. Quanto al recepimento, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro il 31 dicembre 2004 e applicarle dal 1o gennaio 2005. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, oltre alle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Natura della direttiva e margini di discrezionalità
Trattandosi di una direttiva, l'atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi. Nel caso di specie, il nucleo vincolante è dato dall'obbligo di predisporre una procedura di autorizzazione, assicurare requisiti minimi dei luoghi e dei controlli, disciplinare la documentazione di circolazione e garantire la cooperazione con le dogane. Rimane invece agli Stati membri un margine di discrezionalità per introdurre requisiti supplementari e organizzare operativamente il sistema, purché tali misure siano non discriminatorie e coerenti con l'efficacia dei controlli fitosanitari.
Disposizioni principali
Ambito e deroga al controllo nel punto di entrata
L'articolo 1 consente agli Stati membri di stabilire che, nei casi previsti, le ispezioni di identità e fitosanitarie sui prodotti in questione possano essere svolte in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino. Per il transito di merci non comunitarie, l'ispezione può avvenire presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione o in un luogo vicino; nei casi dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, può svolgersi anche nel luogo di destinazione, ad esempio il sito di produzione, se sono rispettate le condizioni previste.
Condizioni per il luogo di ispezione riconosciuto
L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, subordina la possibilità di svolgere i controlli altrove al fatto che: gli organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione ritengano che i controlli possano essere svolti in modo più accurato in un luogo diverso; l'importatore o altro responsabile ottenga l'autorizzazione per un luogo di ispezione riconosciuto; siano fornite le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto, compresa la chiusura o sigillatura della spedizione o del mezzo di trasporto, l'invio al luogo autorizzato, il documento fitosanitario di circolazione e, nei casi applicabili, la separazione da merci comunitarie o da spedizioni infestate o sospette.
Procedura di autorizzazione e riconoscimento del luogo
L'articolo 2 impone agli Stati membri di istituire una procedura di autorizzazione per valutare e, se del caso, riconoscere l'idoneità fitosanitaria dei luoghi proposti. Il richiedente presenta una domanda con fascicolo tecnico; la domanda è registrata; gli organismi ufficiali esaminano le informazioni, valutano l'idoneità dei luoghi sulla base di requisiti minimi e rispondono con il riconoscimento o con un rigetto motivato. Gli Stati membri devono inoltre mantenere un elenco aggiornato dei luoghi riconosciuti e adottare misure in caso di irregolarità significative, informando Commissione e altri Stati membri.
Obblighi informativi dell'importatore
L'articolo 3 prevede che l'importatore notifichi con sufficiente anticipo l'introduzione dei prodotti al competente organismo ufficiale di destinazione. La notifica deve indicare almeno il luogo di ispezione riconosciuto, data e ora previste di arrivo, numero di serie e dati del documento fitosanitario di circolazione se noti, dati dell'importatore e riferimenti del certificato fitosanitario o del certificato di riesportazione, o di altro documento richiesto. Ogni variazione delle informazioni comunicate deve essere immediatamente notificata.
Standard minimi dei controlli e requisiti ulteriori
L'articolo 4 impone che i controlli svolti nel luogo di ispezione riconosciuto rispettino almeno le condizioni minime previste dalla direttiva 98/92/CE, oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificato dall'esigenza di ispezioni efficaci. L'articolo 5 consente inoltre agli Stati membri di stabilire requisiti supplementari ritenuti necessari per designare un luogo come riconosciuto.
Cooperazione tra organismi ufficiali e dogane
L'articolo 6 disciplina la cooperazione tra organismi ufficiali e uffici doganali mediante scambio di informazioni scritte o elettroniche e attraverso il documento fitosanitario di circolazione. Se il punto di entrata e il luogo di ispezione sono in Stati membri diversi, la spedizione può essere inviata al luogo riconosciuto sulla base di un accordo tra gli organismi ufficiali interessati, che va indicato sul documento. Dopo l'ispezione, l'organismo ufficiale di destinazione certifica l'esito sul documento; se l'esito è immissione, la spedizione è presentata alle autorità doganali competenti e il documento non deve più scortare la partita, pur dovendo essere conservato per almeno un anno. Se l'esito comporta riesportazione, la spedizione resta in sorveglianza doganale fino alla riesportazione.
Riesame, recepimento ed entrata in vigore
L'articolo 7 prevede un riesame della direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 2007. L'articolo 8 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2004 le disposizioni di recepimento e applicarle dal 1o gennaio 2005, con obbligo di comunicazione alla Commissione e di rinvio alla direttiva negli atti nazionali. L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 10 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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