Direttiva 2004/104
Direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchiTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli, sostituendone integralmente gli allegati e coordinando le modifiche alla direttiva quadro 70/156/CEE. Introduce requisiti tecnici aggiornati, metodi di prova, limiti di emissione e immunità, nonché regole specifiche per l’omologazione di veicoli e di unità elettriche/elettroniche (UEE). Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 dicembre 2005 e applicarle dal 1° gennaio 2006.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore e delle unità elettriche/elettroniche, con aggiornamento delle procedure di omologazione e dei limiti di prova.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, nonché alle componenti e alle singole unità tecniche elettriche/elettroniche destinate a essere montate sui veicoli, ai fini dell’omologazione CE e della circolazione nel mercato interno. Riguarda in particolare la compatibilità elettromagnetica, le emissioni irradiate e condotte, e l’immunità alle perturbazioni elettromagnetiche, includendo anche alcuni trasmettitori di radiofrequenze installati sui veicoli. Sono previste esclusioni e semplificazioni per taluni ricambi, UEE non legate alle funzioni di immunità, sistemi passivi, dispositivi antieffrazione/immobilizzatori e situazioni specificamente indicate negli allegati.
Adeguamento tecnico della disciplina sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli
La direttiva interviene sulla direttiva 72/245/CEE per aggiornarne il contenuto al progresso tecnico in materia di compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore. Il provvedimento tiene conto dell’evoluzione dell’elettronica di bordo, dell’aggiornamento delle norme CISPR/ISO e dell’esigenza di coordinare la disciplina speciale automobilistica con il sistema generale di omologazione di cui alla direttiva 70/156/CEE.
Finalità e contesto normativo
La ratio è duplice: da un lato assicurare che i veicoli e le UEE non subiscano perturbazioni elettromagnetiche che compromettano funzioni essenziali di controllo e sicurezza; dall’altro limitare le emissioni indesiderate che possano disturbare il corretto funzionamento di altri dispositivi a bordo o nelle vicinanze. La direttiva, essendo di adeguamento tecnico, sostituisce gli allegati della direttiva 72/245/CEE e modifica anche talune parti della direttiva quadro 70/156/CEE per rendere coerente la documentazione di omologazione.
Ambito di applicazione
L’allegato I chiarisce che la disciplina si applica ai veicoli di cui all’articolo 1, compresi i rimorchi, nelle condizioni in cui sono forniti dal costruttore, e alle componenti e singole unità tecniche destinate a essere montate sui veicoli.
In particolare, vengono ricomprese:
- le emissioni radiate e condotte dei sistemi elettrici/elettronici del veicolo;
- l’immunità alle perturbazioni che incidono sul controllo diretto del veicolo, sulla protezione di conducente, passeggeri e altri utenti della strada, o che possano confondere l’utenza;
- il controllo delle emissioni indesiderate, anche da accessori montati successivamente;
- i trasmettitori di radiofrequenze installati sul veicolo, con obbligo di fornire informazioni su frequenze, potenza, posizione dell’antenna e condizioni di installazione.
Sono previste semplificazioni o esclusioni per alcune UEE e ricambi, in particolare per i ricambi non legati a funzioni di sicurezza, per le UEE vendute come ricambi e chiaramente marcate come tali, e per le componenti commercializzate nell’assistenza post vendita che non intervengono nelle funzioni legate all’immunità.
Definizioni rilevanti
La direttiva definisce in modo puntuale i concetti tecnici centrali:
- "compatibilità elettromagnetica", come capacità di funzionare senza generare perturbazioni inaccettabili;
- "perturbazione elettromagnetica", come fenomeno che peggiora il funzionamento di veicoli o componenti;
- "immunità elettromagnetica", come capacità di resistere senza peggioramenti a specifiche perturbazioni;
- "UEE" e "sistema elettrico/elettronico", distinguendo tra componenti integrati nel veicolo e unità omologabili come componente o unità tecnica;
- "tipo di veicolo" e "tipo di UEE", con criteri di sostanziale identità tecnica;
- "alberi di cablaggio", rilevanti ai fini delle prove;
- "funzioni legate all’immunità", che comprendono, tra le altre, motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, airbag, sistemi di ritenuta, sistemi di segnalazione ottica e acustica, bus dati e dispositivi come tachigrafo e contachilometri.
Domanda di omologazione CE
La procedura distingue tra omologazione di un tipo di veicolo e omologazione di un tipo di UEE.
Per il veicolo:
- la domanda è presentata dal costruttore;
- deve essere allegato l’elenco di tutti i sistemi elettrici/elettronici o UEE rilevanti, con indicazione di carrozzeria, materiali, configurazione dei circuiti, tipi di motore, guida destra/sinistra e passo;
- il costruttore e l’autorità competente scelgono un veicolo rappresentativo da sottoporre a prova;
- il costruttore può allegare verbali di prova, che possono essere utilizzati dall’autorità per la scheda di omologazione;
- se il servizio tecnico effettua direttamente le prove, il veicolo rappresentativo deve essere fornito dal costruttore.
Per l’UEE:
- la domanda può essere presentata dal costruttore del veicolo, dal fabbricante dell’UEE o da un rappresentante autorizzato;
- il costruttore può allegare verbali di prova e, per dispositivi destinati all’installazione su veicoli, dichiarazioni di conformità ai sensi delle direttive 99/5/CE o 89/336/CEE, oltre alle istruzioni di montaggio;
- il campione deve essere marcato con nome o marchio del fabbricante e designazione del tipo;
- ove necessario, vanno indicati limiti d’uso specifici.
La direttiva disciplina anche un regime transitorio di 4 anni dall’entrata in vigore per taluni prodotti dell’assistenza post vendita: il responsabile della commercializzazione deve presentare informazioni e/o un campione a un servizio tecnico, che valuta se il componente è o meno legato all’immunità; l’esito deve essere disponibile entro 3 settimane e il servizio tecnico rilascia un documento secondo l’allegato III C.
Procedure di omologazione
La direttiva consente, per il veicolo, tre modalità principali:
- omologazione della configurazione del veicolo, senza prove singole dei sistemi, se il veicolo soddisfa direttamente il punto 6;
- omologazione mediante prove su singole UEE già omologate e installate secondo le condizioni previste;
- omologazione senza prove se il veicolo è privo di dispositivi soggetti a prove di immunità o di irradiazione.
Per le UEE, la direttiva distingue tra omologazione come componente, applicabile a tutti i tipi di veicoli, e omologazione come entità tecnica, riferita a uno o più tipi di veicoli specifici.
Marcatura di omologazione
Le UEE conformi devono riportare il marchio di omologazione CE. Il marchio consiste in un rettangolo con la lettera minuscola "e" seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione e dal numero di omologazione di base, preceduto da due cifre indicanti l’ultima importante modifica tecnica; per la presente direttiva il numero d’ordine è 03.
La marcatura va apposta sulla parte principale dell’UEE in modo indelebile e leggibile. Non è necessaria per i sistemi elettrici/elettronici montati su tipi di veicoli già omologati ai sensi della direttiva, né per i ricambi di cui al punto 3.2.8. Inoltre, la marcatura non deve necessariamente essere visibile una volta installata l’UEE sul veicolo.
Requisiti tecnici e prove sui veicoli
L’allegato I impone che veicoli, sistemi elettrici/elettronici e UEE siano progettati, costruiti e montati in modo da soddisfare i requisiti in normali condizioni di impiego. Per i veicoli sono richieste prove sulle emissioni irradiate e sull’immunità alle perturbazioni irradiate; non sono invece necessarie, per l’omologazione del veicolo, prove sulle emissioni per conduzione o sull’immunità alle perturbazioni per conduzione.
I limiti di emissione per i veicoli sono differenziati per banda larga e banda stretta e per distanze di misura di 10 m e 3 m. A titolo esemplificativo:
- emissioni a banda larga: 32/43 dB μV/m a 10 m e 42/53 dB μV/m a 3 m, con andamento crescente fra 75 e 400 MHz e valore costante da 400 a 1 000 MHz;
- emissioni a banda stretta: 22/33 dB μV/m a 10 m e 32/43 dB μV/m a 3 m, con schema analogo;
- il veicolo è conforme se i valori misurati sono inferiori ai limiti.
Per l’immunità del veicolo, la prova si svolge nella banda 20-2 000 MHz con livelli indicati nel punto 6.4.2.1; la conformità sussiste se non si riscontra degradazione delle funzioni legate all’immunità.
Requisiti tecnici e prove sulle UEE
Per le UEE, la direttiva richiede prove sulle emissioni irradiate e condotte e sull’immunità alle perturbazioni irradiate e condotte.
Sono previsti limiti specifici:
- emissioni a banda larga delle UEE: da 62 a 52 dB μV/m nella banda 30-75 MHz, poi crescita logaritmica fino a 63 dB μV/m e valore costante oltre 400 MHz;
- emissioni a banda stretta: da 52 a 42 dB μV/m nella banda 30-75 MHz, poi crescita fino a 53 dB μV/m e valore costante oltre 400 MHz;
- immunità alle radiazioni elettromagnetiche: livelli di prova fino a 60 V/m con stripline da 150 mm, 15 V/m con stripline da 800 mm, 75 V/m nella cellula TEM, 60 mA con BCI e 30 V/m in campo libero sul 90% della banda, con soglie minime inferiori riportate nel testo;
- immunità ai transitori condotti da linee di alimentazione: prove secondo ISO 7637-2:DIS2002 e livelli della tabella 1;
- emissione di perturbazioni condotte: prove secondo ISO 7637-2:DIS2002 e limiti della tabella 2, differenziati per veicoli a 12 V e a 24 V.
La conformità si basa sull’assenza di degradazione delle funzioni legate all’immunità e sul rispetto dei limiti di emissione. Le UEE non legate a funzioni di immunità non sono soggette alle prove di immunità irradiata, e le UEE non commutate non sono sottoposte alle prove di emissione condotta.
Conformità della produzione
La direttiva rinvia all’articolo 10 della direttiva 70/156/CEE per la conformità della produzione. La verifica avviene sulla base dei dati riportati nelle schede di omologazione e, se l’autorità non è soddisfatta del controllo del costruttore, si applicano ulteriori controlli.
Per i controlli di produzione, la conformità si considera rispettata se:
- per le emissioni irradiate, i livelli misurati non superano di oltre 4 dB i limiti di omologazione;
- per l’immunità irradiata, non si registrano perdite di prestazione delle funzioni legate all’immunità entro l’80% dei limiti di prova;
- per immunità ed emissioni condotte, non si registrano degradazioni fino ai livelli del punto 6.8.1 e non si superano i livelli del punto 6.9.1.
Eccezioni e precisazioni operative
Sono previste diverse deroghe pratiche:
- i veicoli, sistemi o UEE privi di oscillatore elettronico con frequenza operativa superiore a 9 kHz sono considerati conformi ai punti relativi alle emissioni a banda stretta;
- i veicoli privi di sistemi elettrici/elettronici con funzioni legate all’immunità non devono essere provati quanto all’immunità irradiata;
- le UEE prive di funzioni legate all’immunità sono parimenti esentate dalle prove di immunità irradiata;
- per le scariche elettrostatiche sui veicoli con pneumatici non sono richieste prove specifiche di omologazione;
- la perdita di funzione del ricevitore durante la prova di immunità non comporta automaticamente fallimento se il segnale di prova ricade nella banda di esclusione definita dalle norme armonizzate;
- per i trasmettitori RF, le emissioni desiderate entro e fuori banda necessaria non sono considerate ai fini della direttiva, mentre le emissioni spurie vi rientrano; tuttavia, non occorre prova se esiste una dichiarazione di conformità basata su norma armonizzata ai sensi della direttiva 1999/5/CE.
Norme tecniche richiamate
Gli allegati richiamano espressamente norme CISPR e ISO, tra cui CISPR 12, CISPR 16-1, CISPR 25, ISO 7637-1 e 7637-2, ISO 11451, ISO 11452 e ISO 17025, oltre ai Regolamenti delle radiocomunicazioni ITU. Tali riferimenti sono essenziali per l’esecuzione delle prove e per l’accreditamento dei laboratori, con rilevanza pratica diretta nella documentazione tecnica e nelle procedure di omologazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 72/245/CEE
L’articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati della direttiva 72/245/CEE con quelli della presente direttiva, che contengono requisiti tecnici, metodi di prova, limiti e modelli documentali aggiornati.
Effetti di mercato e date di applicazione
L’articolo 2 stabilisce una scansione temporale: dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri non possono rifiutare omologazioni né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione per veicoli/componenti/UT conformi; dal 1° luglio 2006 non rilasciano più omologazioni CE per tipi non conformi e possono rifiutare quelle nazionali; dal 1° gennaio 2009 cessano di considerare validi i certificati di conformità per veicoli nuovi non conformi e possono rifiutarne immatricolazione, vendita e messa in circolazione.
Modifiche alla direttiva quadro 70/156/CEE
L’articolo 3 integra l’allegato I e l’allegato III, sezione A, della direttiva 70/156/CEE con ulteriori informazioni da riportare nelle domande di omologazione, tra cui il nominativo dell’eventuale rappresentante autorizzato e la tabella relativa a trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo.
Recepimento nazionale
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2005 le disposizioni necessarie e di applicarle dal 1° gennaio 2006; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
Ambito tecnico e definizioni
L’allegato I definisce compatibilità elettromagnetica, perturbazione elettromagnetica, immunità, ambiente elettromagnetico, radiazione a banda larga e stretta, UEE, tipi di veicolo e di UEE, alberi di cablaggio e funzioni legate all’immunità, con elencazione delle funzioni critiche per il controllo del veicolo, la protezione di occupanti e terzi e la sicurezza giuridica del veicolo.
Domanda e procedura di omologazione
L’allegato I disciplina la domanda di omologazione CE per veicoli e UEE, indicando chi può presentarla, quali informazioni e documenti allegare, il ricorso a veicoli o UEE rappresentativi, l’uso di verbali di prova e, per talune UEE di ricambio o dell’assistenza post vendita, la possibilità di sostituire l’omologazione con una dichiarazione di conformità se non intervengono nelle funzioni legate all’immunità.
Limiti tecnici di emissione e immunità
L’allegato I fissa limiti numerici per emissioni irradiate a banda larga e stretta di veicoli e UEE, nonché livelli di immunità per veicoli e UEE, comprese prove su interferenze condotte e transitorie. Sono previste soglie differenziate a seconda della distanza di prova, del tipo di misura e della banda di frequenza.
Conformità della produzione e deroghe
L’allegato I rinvia alla disciplina generale di conformità della produzione della direttiva 70/156/CEE e stabilisce criteri di verifica, tolleranze di superamento limitate per le prove di produzione, nonché eccezioni per veicoli o UEE privi di oscillatori oltre 9 kHz o privi di funzioni legate all’immunità. È prevista anche una disciplina specifica per i trasmettitori RF e per le emissioni spurie.
Marcatura di omologazione
Le UEE conformi devono recare un marchio di omologazione CE con il numero distintivo dello Stato membro e il numero d’ordine della modifica tecnica, indicato come 03 nella presente direttiva, da apporre sulla parte principale dell’UEE in modo indelebile e leggibile.
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