Direttiva 2004/99
Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1° ottobre 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid(Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive acetamiprid e thiacloprid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sulla base della valutazione dei rispettivi fascicoli e dei rapporti di esame della Commissione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2005 e applicarla dal 1° luglio 2005, riesaminando le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati e, se necessario, modificandole o revocandole entro termini precisi. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di utilizzo, limiti di purezza e attenzioni particolari in sede di valutazione dei rischi.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell'allegato I le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid, consentendo l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono secondo le condizioni previste.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetti sul regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acetamiprid e thiacloprid. Riguarda sia i prodotti che contengono tali sostanze come unica sostanza attiva, sia i prodotti in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano esclusi gli usi diversi da quelli autorizzabili come insetticidi, espressamente previsti nell'allegato. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Iscrizione di acetamiprid e thiacloprid nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2004/99/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE in esito alla valutazione dei fascicoli relativi alle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid. La Commissione rileva, sulla base dei rapporti di valutazione e dell'esame nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che non sono emersi profili tali da richiedere il coinvolgimento del comitato scientifico per le piante e che, in generale, i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria, per gli impieghi esaminati.
Finalità della modifica normativa
L'obiettivo è consentire l'autorizzazione nei diversi Stati membri dei prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid e thiacloprid, mediante la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'iscrizione presuppone il rispetto delle condizioni fissate nell'allegato della direttiva e tiene conto delle conclusioni dei rapporti di esame della Commissione.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sul regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le due sostanze attive. Il meccanismo copre sia i prodotti aventi acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva, sia quelli che le contengono in associazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° luglio 2005. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, nonché trasmettere le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
La direttiva impone un duplice controllo sulle autorizzazioni già in essere:
- ciascun prodotto fitosanitario contenente acetamiprid o thiacloprid deve essere riesaminato per verificare la conformità alle condizioni applicabili a tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
- se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 30 giugno 2005.
Per i prodotti già autorizzati contenenti acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze iscritte nell'allegato I entro il 31 dicembre 2004, gli Stati membri devono procedere a un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. In esito al riesame, gli Stati membri devono verificare il rispetto delle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario:
- per i prodotti con sola acetamiprid o thiacloprid, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006;
- per i prodotti con acetamiprid o thiacloprid in miscela con altre sostanze, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006, oppure entro un termine più esteso se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni specifiche di iscrizione per acetamiprid
Nell'allegato della direttiva, l'acetamiprid è inserito con:
- purezza minima pari a 990 g/kg;
- entrata in vigore dell'iscrizione il 1° gennaio 2005;
- scadenza dell'iscrizione il 31 dicembre 2014.
La disposizione specifica prevede che possano essere autorizzate solo utilizzazioni come insetticida. Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di esame, con particolare attenzione:
- all'esposizione degli operatori;
- alla protezione degli organismi acquatici.
Se necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.
Condizioni specifiche di iscrizione per thiacloprid
Per il thiacloprid, l'allegato prevede:
- purezza minima pari a 975 g/kg;
- entrata in vigore dell'iscrizione il 1° gennaio 2005;
- scadenza dell'iscrizione il 31 dicembre 2014.
Anche in questo caso, possono essere autorizzate solo utilizzazioni come insetticida. Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tener conto del rapporto di riesame, con particolare attenzione:
- alla protezione degli artropodi non bersaglio;
- alla protezione degli organismi acquatici;
- alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.
Anche per questa sostanza, ove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.
Ricadute operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico, la direttiva comporta la necessità di verificare il calendario di recepimento e, soprattutto, le revisioni delle autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti acetamiprid e thiacloprid. Le condizioni di iscrizione incidono sulla struttura dei dossier autorizzativi, sui limiti di impiego e sulle valutazioni di rischio, con particolare rilievo per gli aspetti ambientali e per la protezione degli operatori.
Disposizioni principali
Iscrizione di acetamiprid e thiacloprid nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva, con inserimento delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione a decorrere dal 1° luglio 2005. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare ogni autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid o thiacloprid per verificare la conformità alle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005.
Riesame dei prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza o in miscela
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede il riesame, secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, di tutti i prodotti autorizzati contenenti acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte nell'allegato I entro il 31 dicembre 2004. All'esito del riesame, gli Stati membri verificano il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificano o revocano le autorizzazioni entro il 30 giugno 2006; per i prodotti in combinazione con altre sostanze, il termine può essere più esteso se così previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Entrata in vigore
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Destinatari
L'articolo 5 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Condizioni specifiche per l'acetamiprid
Nell'allegato, l'acetamiprid è iscritto con purezza minima di 990 g/kg, entrata in vigore 1° gennaio 2005 e scadenza dell'iscrizione al 31 dicembre 2014. Sono autorizzabili solo usi come insetticida; gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all'esposizione degli operatori e alla protezione degli organismi acquatici e, se necessario, adottare misure di attenuazione dei rischi.
Condizioni specifiche per il thiacloprid
Nell'allegato, il thiacloprid è iscritto con purezza minima di 975 g/kg, entrata in vigore 1° gennaio 2005 e scadenza dell'iscrizione al 31 dicembre 2014. Sono autorizzabili solo usi come insetticida; gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio, degli organismi acquatici e alla possibile contaminazione delle acque sotterranee in regioni vulnerabili, adottando se necessario misure di attenuazione dei rischi.
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