Direttiva 2004/98
Direttiva 2004/98/CE della Commissione, del 30 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l’allegato I al progresso tecnico(Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/98/CE modifica la direttiva 76/769/CEE per includere il pentaBDE tra le sostanze soggette a restrizione, ma prevede una deroga limitata e temporanea per il suo uso nei sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei. La deroga è giustificata dall'assenza di alternative adeguate, dalle esigenze di sicurezza aeronautica e dal limitato impatto ambientale e sanitario di tale impiego. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2005 e applicarla al più tardi da tale data.
Deroga temporanea alle restrizioni sull'etere di pentabromodifenile (pentaBDE) per il suo impiego nei sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei, mediante modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'atto, e incide sulla disciplina di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi di cui alla direttiva 76/769/CEE. L'intervento riguarda specificamente l'etere di difenile, derivato pentabromato (pentaBDE) e, in via di deroga, il suo impiego nei sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei. La deroga opera fino al 31 marzo 2006 per i sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei; restano fermi i requisiti minimi di protezione dei lavoratori derivanti dalla normativa UE richiamata nei considerando.
Direttiva 2004/98/CE: deroga al divieto/limitazione del pentaBDE per i sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei
La direttiva interviene sulla direttiva 76/769/CEE, che disciplina le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per adattarne l'allegato I al progresso tecnico. L'obiettivo è inserire il pentaBDE tra le sostanze soggette a restrizione, prevedendo però una deroga mirata e temporanea per il suo impiego in un settore ritenuto essenziale per la sicurezza aeronautica.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il pentaBDE è un ritardante di fiamma bromurato usato per proteggere materie plastiche, tessuti e altri articoli. La valutazione del rischio svolta secondo il regolamento (CEE) n. 793/93 ha portato a ritenere necessario limitarne l'immissione sul mercato; tuttavia, nuove informazioni hanno mostrato che esso è utilizzato in tessuti destinati agli scivoli e agli scivoli-battelli per l'evacuazione dei mezzi aerei e che, per tali impieghi, non esistono alternative adeguate a causa dei requisiti normativi e dei collaudi di sicurezza.
Motivi della deroga
La Commissione giustifica la deroga sulla base di tre elementi principali:
- l'applicazione del pentaBDE è limitata ai sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei;
- non sono prevedibili emissioni nell'ambiente provenienti dagli scivoli, né esposizione per le persone, salvo in caso di emergenza e per pochi secondi;
- il contributo di tale impiego ai rischi per la salute e per l'ambiente è trascurabile.
Il considerando evidenzia inoltre che la sostituzione sarebbe complessa, anche per le regole di autorizzazione dei sistemi di emergenza aeronautici, e comporterebbe gravi implicazioni socioeconomiche. La deroga consente di mantenere le condizioni di sicurezza del mezzo aereo evitando il ricorso a sistemi più antiquati.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento riguarda la disciplina del pentaBDE nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. La novità normativa non elimina la restrizione generale, ma introduce un'eccezione limitata ai sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei. L'esenzione ha durata determinata: fino al 31 marzo 2006.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 1° gennaio 2005 tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle non oltre la medesima data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri stessi. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:
- il testo delle disposizioni nazionali di recepimento;
- una tabella di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
- le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rapporti con altra normativa UE
Nei considerando si precisa che la direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 2004/37/CE. Pertanto, la deroga sul pentaBDE non incide sugli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da tali atti.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 76/769/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE conformemente all'allegato della direttiva, inserendo una specifica disciplina per l'etere di difenile, derivato pentabromato (pentaBDE).
Deroga per i sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei
Nell'allegato, al punto 44 della seconda colonna relativa all'"Etere di difenile, derivato pentabromato C12H5Br5O", è aggiunto un nuovo paragrafo 3 che stabilisce che, in deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione d'emergenza dei mezzi aerei.
Recepimento nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 1° gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le nuove misure devono essere applicate al più tardi dal 1° gennaio 2005 e devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di concordanza, nonché comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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