Cassazione Civile, Ordinanza n. 19909/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti della società committente per il pagamento dei contributi previdenziali omessi dall'appaltatrice, rimasta infruttuosamente escussa, in base alla responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. La società ha proposto opposizione al decreto, poi rigettata dalla Corte d'appello in parziale riforma della decisione di primo grado. In cassazione ha dedotto sei motivi: (1) nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e della sola copia autentica; (2) erronea qualificazione del contratto come appalto di servizi di trasporto anziché contratto di trasporto, con omesso esame di fatti decisivi; (3) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per l'inapplicabilità del termine biennale di decadenza anche all'INPS; (4) omessa valutazione di prove sulla insussistenza del rapporto di committenza e sull'asserita pluricommittenza dell'appaltatrice, oltre a censura ex art. 2697 c.c. sull'attendibilità del verbale ispettivo; (5) violazione dell'art. 29 per l'estensione della responsabilità solidale ai periodi di assenza di prestazione lavorativa; (6) contestazione della condanna ai contributi anche per periodi di sospensione, aspettativa e trasferta, ritenuti dalla Corte d'appello frutto di pattuizioni elusive del minimale contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione sulla notifica del decreto ingiuntivo non era decisiva in cassazione, poiché il giudizio monitorio si era comunque trasformato in giudizio a cognizione piena e la responsabilità solidale della committente era stata accertata nel merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere un riesame del merito e perché colpito dalla doppia conforme. Ha respinto il terzo motivo, affermando che il termine biennale di decadenza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 riguarda l'azione del lavoratore verso il responsabile solidale e non l'azione degli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per commistione di censure di violazione di legge, vizio motivazionale e riesame del merito. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, perché sollecitavano una nuova valutazione dei fatti, mentre la Corte d'appello aveva già escluso la pluricommittenza e accertato l'intento elusivo delle pattuizioni su trasferte e sospensioni rispetto all'imponibile contributivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dell'appaltatore opera nel rapporto di appalto genuino; il termine biennale di decadenza previsto dal comma 2 si applica all'azione del lavoratore verso il responsabile solidale e non all'azione dell'ente previdenziale, che resta soggetta alla sola prescrizione
art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
i motivi di ricorso che mescolano in modo indistinto violazione di legge, vizi motivazionali e richiesta di riesame del merito sono inammissibili
art. 2697 cod. civ.
la deduzione sull'onere della prova non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio quando la censura, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello
art. 380 bis1, secondo comma cod. proc. civ.
è richiamato solo in relazione al termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare cumulativamente e indistintamente censure eterogenee, perché il giudice di legittimità non può essere chiamato a ricostruire d'ufficio il contenuto giuridico delle doglianze.
- La qualificazione del contratto compiuta dal giudice di merito, se sorretta da argomentazione chiara e coerente e non scalfita da specifiche violazioni di legge, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
- Il termine biennale di decadenza previsto per la responsabilità solidale nell'appalto non si estende all'azione proposta dall'ente previdenziale per il recupero dei contributi omessi dall'appaltatore; per tale azione opera il regime ordinario di prescrizione.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
- La responsabilità solidale del committente può estendersi anche a pattuizioni relative a trasferte, assenze o sospensioni quando il giudice di merito accerti che tali accordi siano stati predisposti in funzione elusiva della disciplina sul minimale contributivo.
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