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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21435/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di guida senza patente. Il ricorso riproponeva censure già sollevate in appello e mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito. Il ricorrente deduceva inoltre l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e si doleva del trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e immune da manifesta illogicità la motivazione della sentenza impugnata sulla configurabilità del reato. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla contravvenzione di guida senza patente, rilevando che la condotta è punita penalmente solo in caso di recidiva nel biennio e quindi non presenta il requisito della non abitualità. Ha inoltre osservato che le attenuanti generiche erano già state concesse e applicate in sede di determinazione della pena. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. strada

    Disciplinare della guida senza patente; la rilevanza penale della condotta, per il comma 15, opera solo in caso di recidiva nel biennio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente per difetto del requisito della non abitualità del comportamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    La condotta di guida senza patente assume rilievo penale solo nel caso di recidiva nel biennio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto, della credibilità delle fonti e del materiale probatorio, salvo il sindacato sulla manifesta illogicità della motivazione.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone, tra gli altri requisiti, la non abitualità della condotta; tale causa di non punibilità non è applicabile quando la tipizzazione incriminatrice richiede già, per la punibilità, una forma di reiterazione o recidiva nel biennio.
  • Se una circostanza attenuante è già stata riconosciuta e applicata nel calcolo della pena, la relativa doglianza è infondata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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