Cassazione Penale, Sentenza n. 12760/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis e per reati di detenzione e cessione di stupefacenti. I motivi principali di ricorso denunciavano: 1) nullità del titolo genetico per mancanza di autonoma e specifica valutazione del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), che avrebbe semplicemente recepito e riportato la richiesta cautelare del P.M. e la informativa senza valutare in modo individualizzato la posizione del ricorrente; 2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per il reato associativo e per i reati fine; 3) contestazione della rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1; 4) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari; 5) contestazioni sulla utilizzabilità delle videoriprese (motivo presentato in altro ricorso). Complessivamente la censura principale era l'assenza di una autonoma valutazione del giudice di primo grado sul singolo imputato, in violazione delle prescrizioni introdotte dalla riforma del 2015.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (che ha valore assorbente) perché il G.I.P. aveva operato una valutazione cumulativa e meramente ricettiva della richiesta cautelare e degli atti d'indagine, riportando testualmente parti dell'informativa e sovrapponendo la posizione del ricorrente a quella di un altro indagato senza un esame individualizzato. Anche il Tribunale del riesame non ha dimostrato quale autonoma valutazione fosse stata compiuta dal G.I.P. Ne è conseguita la dichiarazione di nullità dell'ordinanza del G.I.P. del 17/04/2024 e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (del Tribunale di Catanzaro del 11/06/2024), con disposizione della scarcerazione di Conforti Umberto Franco se non detenuto per altra causa. Il provvedimento è motivato richiamando i principi giurisprudenziali e la riforma del 16/4/2015 che impone l'autonoma valutazione del giudice cautelare.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alle fattispecie di traffico e detenzione: il reato principale per cui era indagato il ricorrente.
Codice penale - art. 416-bis
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Aggravante per il reato associativo di tipo mafioso: contestata dal P.M. e valutata nel quadro dell'accusa principale.
Codice di procedura penale - art. 292
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
Imposta l'obbligo di motivazione e l'autonoma valutazione del giudice cautelare rispetto agli indizi e alle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato che detta autonoma valutazione è essenziale e non può essere mero recepimento delle tesi del P.M.
Codice di procedura penale - art. 309
Attribuisce al tribunale del riesame il potere di annullare l'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione; la riforma ha limitato la possibilità che il giudice di impugnazione possa surrogare completamente la funzione motivazionale mancante del G.I.P.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha rafforzato l'obbligo motivazionale e l'autonoma valutazione del giudice della cautela, con l'intento di evitare il semplice recepimento delle richieste del P.M. e di rendere effettivo il controllo giurisdizionale.
Massime di principio
- La motivazione del G.I.P. sulle misure cautelari deve contenere un'effettiva autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari rispetto a ciascun indagato; il mero richiamo o la trascrizione letterale della richiesta del P.M. è vulnerabile e può determinare l'annullamento.
- Il tribunale del riesame non può sanare una motivazione 'radicalmente assente' o meramente apparente del G.I.P. mediante una valutazione surrogatoria integrale; può invece correggere carenze parziali o contraddittorie, ma non supplire all'assenza di un giudizio individualizzato.
- In procedimenti complessi e 'collettivi' il giudice può adottare valutazioni cumulative per posizioni analoghe, ma deve comunque rendere evidente, anche per rimando, la ragione giustificativa della misura rispetto ai singoli soggetti e alle specifiche imputazioni.
- Se la motivazione è generica e non distingue le posizioni degli indagati (es. sovrapposizione del profilo del ricorrente a quello di un altro imputato), la nullità del titolo cautelare è probabile e la conseguenza pratica può essere l'annullamento senza rinvio e la scarcerazione se non esistono altri motivi di detenzione.
- Per l'impugnazione è strategico segnalare puntualmente nel ricorso i passaggi dell'ordinanza genetica che manifestano il mancato esame individuale (citazioni letterali delle parti recepite, mancanza di argomentazione rispetto agli elementi forniti dalla difesa), poiché il giudice della legittimità verifica se l'autonoma valutazione è attestabile dal testo.
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