Regolamento (UE) 2025/284
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/284 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49755, di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49754 e di poligalatturonasi prodotta con Aspergillus fijiensis CBS 589.94 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e all’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione: AVEVE BV), e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo enzimatico già approvato per i suinetti svezzati e autorizza il medesimo preparato anche per i suinetti lattanti. La Commissione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia, nonché sulle conclusioni del laboratorio di riferimento in merito ai metodi di analisi. Il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011 è abrogato, ma sono previste disposizioni transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento degli operatori.
Rinnova e amplia l’autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi per suinetti svezzati e ne autorizza l’uso anche per suinetti lattanti, abrogando il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore mangimi e ai titolari/utenti dell’additivo AVEVE BV per l’immissione sul mercato e l’utilizzo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi e poligalatturonasi destinato a suinetti svezzati e suinetti lattanti. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con diretta applicabilità in tutti gli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Prevede un regime transitorio per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima delle date indicate nell’articolo 4.
Rinnovo e nuova autorizzazione di un preparato enzimatico per suinetti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/284 della Commissione disciplina il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato costituito da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49755, endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49754 e poligalatturonasi prodotta con Aspergillus fijiensis CBS 589.94, nonché la sua autorizzazione per un nuovo impiego nei suinetti lattanti. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, richiamando il parere favorevole dell’EFSA del 5 giugno 2024 e le valutazioni del laboratorio di riferimento.
Contesto normativo e valutazioni scientifiche
Il regolamento si fonda sulla disciplina generale di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola le autorizzazioni e i rinnovi degli additivi per mangimi. Il preparato era già autorizzato per i suinetti svezzati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011 per un periodo di 10 anni. A seguito della domanda presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e, per il nuovo uso, dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha concluso che il preparato resta sicuro per i suinetti svezzati, per i consumatori e per l’ambiente, e che tale conclusione vale anche per i suinetti lattanti. L’Autorità ha inoltre evidenziato che il prodotto, in forma solida e liquida, non è irritante per pelle e occhi, ma deve essere considerato sensibilizzante per pelle e vie respiratorie in ragione della sua natura proteica.
Ambito di applicazione e categorie interessate
L’autorizzazione riguarda il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il destinatario dell’autorizzazione è AVEVE BV. L’uso autorizzato riguarda i suinetti svezzati, per i quali l’autorizzazione è rinnovata, e i suinetti lattanti, per i quali viene introdotta una nuova autorizzazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Specifiche del prodotto e livelli di impiego
L’allegato riporta la composizione dell’additivo, con una formulazione solida e una liquida, e indica le attività minime per ciascun enzima. Per il mangime completo con umidità al 12%, il livello minimo di impiego è fissato a:
- 2 140 XU/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi;
- 1 230 BGU/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
- 46 PGLU/kg per la poligalatturonasi. L’allegato precisa anche i metodi di analisi da utilizzare per la determinazione degli enzimi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti.
Obblighi degli operatori e misure di protezione
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Regime transitorio e abrogazione del precedente atto
Per evitare effetti immediati sulle imprese, il regolamento prevede un periodo transitorio. L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025, secondo le norme precedenti al 5 marzo 2025, possono restare in commercio e essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026. Contestualmente, il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento produce effetti vincolanti in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione per suinetti svezzati
L’autorizzazione del preparato a base di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi e poligalatturonasi, classificato come "additivo zootecnico" nel gruppo funzionale "promotori della digestione", è rinnovata per i suinetti svezzati alle condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).
Nuova autorizzazione per suinetti lattanti
Il medesimo preparato è autorizzato come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, sempre alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 2).
Abrogazione del precedente regime
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 527/2011, che aveva autorizzato il preparato per i suinetti svezzati (articolo 3).
Misure transitorie
L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025, in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026 possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte (articolo 4).
Condizioni di impiego e requisiti di sicurezza
L’allegato impone un tenore minimo di attività per kg di mangime completo al 12% di umidità pari a 2 140 XU per l’endo-1,4-beta-xilanasi, 1 230 BGU per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e 46 PGLU per la poligalatturonasi. Devono essere indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; inoltre gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori e, se necessario, far uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 5).
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