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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/275

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/275 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli diversi dai conigli lattanti e da riproduzione (titolare dell’autorizzazione: S. I. Lesaffre) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012

Normativa europea32025R0275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo zootecnico per mangimi destinati a conigli diversi dai lattanti e da riproduzione. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che conferma la sicurezza dell’additivo per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso vigenti, e introduce prescrizioni di protezione per gli utilizzatori. È inoltre previsto l’abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 334/2012 e un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte e etichettate secondo le norme precedenti.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi per conigli diversi dai lattanti e da riproduzione, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore mangimistico nell’Unione europea, con riferimento all’additivo zootecnico Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (titolare S. I. Lesaffre) e ai mangimi destinati ai conigli diversi dai conigli lattanti e da riproduzione. Riguarda l’immissione sul mercato e l’uso dell’additivo, delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi che lo contengono, nonché le condizioni di etichettatura, sicurezza d’uso e misure transitorie. Non disciplina altre specie animali né altre categorie di additivi; prevede un regime transitorio per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2025 o del 5 settembre 2025, a seconda della tipologia di prodotto.

Rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo zootecnico destinato ai conigli diversi dai conigli lattanti e da riproduzione. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 27 giugno 2024.

Contesto e motivazione del rinnovo

La Commissione richiama che il preparato era già autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012. La domanda di rinnovo è stata presentata conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è stata corredata della documentazione richiesta dal paragrafo 2 dello stesso articolo. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, l’additivo continua a essere sicuro per specie bersaglio, consumatori e ambiente; ha inoltre qualificato il prodotto come non irritante per pelle e occhi, ma sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Poiché la domanda non comportava modifiche delle condizioni di autorizzazione idonee a incidere sull’efficacia, non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione di efficacia né prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Ambito di applicazione e identificazione dell’additivo

L’autorizzazione rinnovata riguarda il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". L’additivo è identificato con il numero 4b1702, titolare S. I. Lesaffre, e consiste in un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 contenente almeno 5 × 10^9 CFU/g in forma solida. La sostanza attiva è descritta come cellule essiccate di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407.

Condizioni tecniche di impiego e requisiti di sicurezza

Per i conigli diversi dai lattanti e da riproduzione è previsto un tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore mangimistico devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.

Metodi di analisi e ruolo del laboratorio di riferimento

Il regolamento precisa che il laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, ha ritenuto applicabili all’istanza di rinnovo le conclusioni e raccomandazioni già formulate in sede di precedente autorizzazione. In base all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è quindi richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. I metodi di analisi indicati sono il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti mediante semina per inclusione o spatolamento superficiale con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789), nonché l’identificazione tramite PCR (CEN/TS 15790).

Abrogazione del precedente regolamento e disciplina transitoria

A seguito del rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 è abrogato. Tuttavia, per evitare interruzioni commerciali e consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento introduce misure transitorie:

  • l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025, secondo le norme previgenti applicabili prima del 5 marzo 2025, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026 secondo le regole precedenti, possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, nell’ambito della categoria degli "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Le condizioni applicabili sono quelle indicate nell’allegato del regolamento, con scadenza del periodo di autorizzazione fissata al 5 marzo 2035.

Base giuridica e valutazione tecnica

Il rinnovo è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, ed è stata accompagnata dalla documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA ha confermato la sicurezza dell’additivo per specie bersaglio, consumatori e ambiente; ha ritenuto l’additivo non irritante per pelle e occhi, ma sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Metodi di analisi e laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento ha considerato valide le conclusioni già formulate in occasione della precedente autorizzazione e, in base all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata ritenuta necessaria una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. I metodi analitici indicati nell’allegato comprendono il conteggio mediante semina per inclusione o spatolamento superficiale su agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789) e l’identificazione mediante PCR (CEN/TS 15790).

Condizioni d’uso e misure di protezione

Per i conigli diversi dai lattanti e da riproduzione è previsto un tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore mangimistico devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Abrogazione del precedente regime

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012, che aveva originariamente autorizzato l’additivo per i conigli da ingrasso e per i conigli non destinati alla produzione alimentare.

Misure transitorie

L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025, in conformità alle norme applicabili prima del 5 marzo 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026 secondo le regole previgenti, possono parimenti essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute e benessere animale

Testo integrale

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