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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/277

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/277 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R0277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza l’uso nell’Unione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione fonda la decisione sul regolamento (CE) n. 1831/2003, sul parere favorevole dell’EFSA e sulla verifica del metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio, e include condizioni specifiche di impiego e di protezione degli utilizzatori. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Autorizzazione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione/uso nell’Unione del preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345, destinato a tutte le specie animali come additivo per l’insilaggio. L’autorizzazione vale alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato, incluse prescrizioni su conservazione, dose minima, uso di crioprotettori e misure di protezione per gli utilizzatori. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione di un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione autorizza nell’Unione un preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina condizioni, motivi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed è stata corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.

La Commissione prende atto del parere dell’EFSA del 26 giugno 2024, dal quale emerge che il Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 e l’additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità evidenzia tuttavia un profilo di rischio per gli utilizzatori, qualificando l’additivo come potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e ritenendo rischiosa l’esposizione per via cutanea e respiratoria. L’EFSA conclude inoltre che l’aggiunta a un livello minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati, conservando meglio le sostanze nutritive.

Ambito di autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. L’autorizzazione vale alle condizioni specifiche riportate nell’allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato identifica l’additivo con numero di identificazione 1k21801 e ne descrive la composizione: preparato di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 contenente almeno 2 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345.

Per quanto riguarda l’impiego pratico, l’allegato richiede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Stabilisce inoltre che la dose minima, se l’additivo non è utilizzato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

È prevista anche una specifica regola per l’uso del crioprotettore: se impiegato, il polietilenglicole (PEG 4000) deve essere utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.

Sicurezza degli utilizzatori

La Commissione, richiamando le conclusioni dell’EFSA, considera necessario adottare misure di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative volte a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.

Se tali rischi non possono essere eliminati con le sole misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire indossando dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato indica i metodi di controllo analitico del prodotto autorizzato. Il conteggio del Loigolactobacillus coryniformis DSM 34345 nell’additivo per mangimi deve essere effettuato mediante metodo di semina per spatolamento o per inclusione su piastra con agar MRS, secondo la norma EN 15787.

L’identificazione del ceppo deve essere eseguita mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697, oppure mediante metodi di sequenziamento del DNA. Nei considerando si richiama anche la verifica della relazione sul metodo di analisi effettuata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 marzo 2035. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Natura giuridica del regolamento

Il provvedimento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò comporta applicazione uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato come additivo tecnologico nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, corredata della documentazione richiesta, e il parere EFSA del 26 giugno 2024 che conclude per la sicurezza del preparato per animali, consumatori e ambiente.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato prevede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. La dose minima, se l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Se utilizzato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) può essere impiegato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.

Sicurezza e protezione degli utilizzatori

L’EFSA qualifica l’additivo come potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e segnala che l’esposizione cutanea e respiratoria è rischiosa. Per questo l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e controllo

L’allegato individua i metodi di analisi per il conteggio e l’identificazione del ceppo: semina per spatolamento o inclusione su agar MRS secondo EN 15787 per il conteggio, e PFGE secondo CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA per l’identificazione. Il considerando richiama anche la verifica della relazione sul metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 marzo 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

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