Regolamento (UE) 2025/274
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/274 della Commissione, del 12 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sul controllo della pesca ricreativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta norme tecniche di attuazione dell’articolo 55 del regolamento sul controllo della pesca, imponendo agli Stati membri costieri specifiche modalità di trasmissione elettronica dei dati aggregati sulle catture della pesca ricreativa. Introduce inoltre regole uniformi per la marcatura degli attrezzi fissi utilizzati nella pesca ricreativa, con finalità di tracciabilità, contrasto alla pesca illegale e riduzione dell’impatto degli attrezzi abbandonati in mare. Dal punto di vista temporale, il regolamento si applica dal 10 gennaio 2026 e sostituisce le precedenti disposizioni degli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Regolamento di esecuzione che stabilisce modalità dettagliate per la raccolta e trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture della pesca ricreativa e per la marcatura degli attrezzi fissi utilizzati in tale attività.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri costieri, con obblighi operativi e di trasmissione dati relativi alla pesca ricreativa disciplinata dall’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842. Riguarda la raccolta e l’invio di dati aggregati sulle catture di determinate specie, stock o gruppi di stock effettuate da persone fisiche nell’ambito della pesca ricreativa, nonché la marcatura degli attrezzi fissi non portatili utilizzati in tale pesca. Si applica dal 10 gennaio 2026; restano escluse dal suo oggetto le attività non rientranti nella pesca ricreativa oggetto dell’articolo 55 e gli attrezzi diversi dagli attrezzi fissi ai fini della marcatura specifica prevista.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/274 sulla pesca ricreativa
Il regolamento attua l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842, introducendo prescrizioni tecniche uniformi per il controllo della pesca ricreativa. Le finalità dichiarate sono la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, l’efficacia del controllo e la tracciabilità degli attrezzi fissi, anche in funzione di contrasto alla pesca illegale e di tutela dell’ambiente marino.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni si rivolgono agli Stati membri costieri, che devono raccogliere e trasmettere alla Commissione i dati aggregati relativi alle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa di determinate specie, stock o gruppi di stock. Il regolamento disciplina inoltre la marcatura degli attrezzi fissi non portatili utilizzati nella pesca ricreativa, intesi come attrezzi fissi di cui all’articolo 1 e alle categorie dell’allegato I.
Trasmissione annuale dei dati ex articolo 55, paragrafo 2
Ai sensi dell’articolo 2, ogni Stato membro costiero deve trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 31 maggio 2027, i dati aggregati relativi all’anno civile precedente tramite il server centrale RecFishing dell’UE. I dati riguardano sia i quantitativi di ciascuna specie, con codice FAO alfa-3 ove applicabile, catturati e detenuti, espressi in tonnellate di equivalente peso vivo e, se del caso, in numero di esemplari, sia il numero di esemplari catturati e rilasciati, con eventuali stime in tonnellate di equivalente peso vivo.
La trasmissione deve avvenire con disaggregazione per:
- zona geografica;
- categoria di modalità di pesca;
- tipo di attrezzo da pesca;
- lunghezza, se del caso.
Per la classificazione degli attrezzi e delle modalità di pesca si fa riferimento agli allegati I e II. Quanto alla zona geografica, il regolamento richiede l’uso del territorio e delle acque soggette alla sovranità o giurisdizione dello Stato membro costiero, almeno per divisioni e sottodivisioni CIEM o, se applicabile, per sottozone CGPM; in mancanza, si utilizza il sistema FAO più dettagliato disponibile.
Trasmissione mensile dei dati ex articolo 55, paragrafo 3
L’articolo 3 disciplina la trasmissione mensile dei dati che i pescatori ricreativi dichiarano tramite il sistema elettronico dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sul controllo. La prima trasmissione deve avvenire entro il 15 marzo 2026 e, successivamente, entro il 15 di ogni mese. Anche in questo caso i dati sono inviati elettronicamente alla Commissione tramite RecFishing e riguardano il mese precedente.
Le informazioni da trasmettere sono analoghe a quelle annuali: quantitativi catturati e detenuti, espressi in tonnellate di equivalente peso vivo e, se del caso, in numero di esemplari; numero di esemplari catturati e rilasciati e, ove possibile, quantitativi stimati in tonnellate. La disaggregazione è richiesta per zona geografica, categoria di modalità di pesca, tipo di attrezzo da pesca e lunghezza, se del caso. Per la delimitazione geografica, il regolamento fa riferimento al riquadro statistico CIEM o all’unità geografica CGPM equivalente; in mancanza, si usa il sistema FAO più dettagliato disponibile.
Controllo qualità e rettifica dei dati
Sia per i dati annuali sia per quelli mensili gli Stati membri costieri devono verificare l’esattezza delle informazioni trasmesse. In caso di incongruenze, la rettifica deve avvenire senza indugio e, per i dati annuali, comunque entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione; per i dati mensili, entro 6 mesi dalla data di trasmissione.
Marcatura degli attrezzi fissi
L’articolo 4 introduce obblighi specifici di marcatura per gli attrezzi fissi utilizzati nella pesca ricreativa. La marcatura deve consentire di identificare l’attrezzo e di collegarlo al pescatore che lo utilizza o al proprietario. Le modalità operative variano in base al tipo di attrezzo:
- per le reti, la targhetta va fissata sulla prima fila superiore e, per le boe alle estremità, su targhette o direttamente sulle boe;
- per i palangari, la targhetta va fissata al trave e nel punto di contatto con le boe di ormeggio, oppure direttamente sulle boe;
- per trappole, nasse e cogolli, la targhetta va fissata agli attrezzi e, per le boe, su targhette o direttamente sulle boe.
La marcatura deve essere saldamente fissata, non rimovibile e realizzata con materiali inalterabili nel tempo. Inoltre, gli attrezzi devono essere contrassegnati in modo da segnalare adeguatamente la loro presenza sulla superficie dell’acqua o del ghiaccio.
Abrogazione del regime previgente
L’articolo 5 sopprime gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, sostituendo le precedenti regole con la nuova disciplina introdotta dal presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 10 gennaio 2026, in coerenza con la data di applicabilità dell’articolo 55 del regolamento sul controllo come modificato. Trattandosi di un regolamento della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di attrezzo fisso
Ai fini del regolamento, per "attrezzo fisso" si intende un attrezzo non portatile utilizzato nella pesca ricreativa, come individuato nell’allegato I, terza, quarta e quinta riga.
Trasmissione annuale dei dati sulle catture dichiarate o rilevate ex art. 55, par. 2
Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 31 maggio 2027, ciascuno Stato membro costiero trasmette alla Commissione, per via elettronica tramite il server centrale RecFishing dell’UE, i dati aggregati dell’anno civile precedente sulle catture e detenzioni, nonché sui rilasci, distinguendo per specie con codice FAO alfa-3, zona geografica, categoria di modalità di pesca, tipo di attrezzo e, se del caso, lunghezza. Sono previste regole di classificazione geografica basate su divisioni e sottodivisioni CIEM, sottozone CGPM o, in mancanza, sulle zone di pesca FAO più dettagliate disponibili.
Verifica e rettifica dei dati annuali
Gli Stati membri costieri devono verificare l’esattezza dei dati trasmessi; in caso di incongruenze, devono rettificare i dati il prima possibile e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione.
Trasmissione mensile dei dati sulle catture dichiarate ex art. 55, par. 3
Entro il 15 di ogni mese, a partire dal 15 marzo 2026, ciascuno Stato membro costiero trasmette alla Commissione, per via elettronica tramite RecFishing, i dati aggregati del mese precedente sulle catture e detenzioni, nonché sui rilasci, con le medesime disaggregazioni per specie, area, modalità di pesca, attrezzo e lunghezza, ove applicabili. Per la localizzazione geografica si fa riferimento al riquadro statistico CIEM o all’unità geografica CGPM equivalente; in mancanza, si utilizza il sistema FAO al livello più dettagliato disponibile.
Verifica e rettifica dei dati mensili
Anche per i dati mensili gli Stati membri costieri devono verificarne l’esattezza; eventuali incongruenze devono essere corrette quanto prima e comunque entro 6 mesi dalla data di trasmissione.
Marcatura degli attrezzi fissi nella pesca ricreativa
Gli attrezzi fissi devono essere chiaramente contrassegnati in modo da consentirne l’identificazione e il collegamento al pescatore utilizzatore o al proprietario. La marcatura è richiesta in modo specifico: per le reti sulle targhette fissate alla prima fila superiore e sulle boe alle estremità; per i palangari sul trave e sulle boe di ormeggio; per trappole, nasse e cogolli sugli attrezzi e sulle boe. La marcatura deve essere saldamente fissata, non rimovibile e realizzata con materiali inalterabili nel tempo. Gli attrezzi devono inoltre essere contrassegnati in modo da indicare adeguatamente la presenza sulla superficie dell’acqua o del ghiaccio.
Abrogazione delle disposizioni previgenti
Sono soppressi gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, che disciplinavano precedenti aspetti della pesca ricreativa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 10 gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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