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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/272

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/272 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-cistina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013

Normativa europea32025R0272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della L-cistina come additivo per mangimi per tutte le specie animali ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente, nonché delle conclusioni sui rischi per gli utilizzatori e sui metodi di analisi aggiornati. Contestualmente, abroga il precedente regolamento di esecuzione n. 1006/2013 e introduce misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte esistenti.

Rinnovo dell’autorizzazione della L-cistina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con aggiornamento delle condizioni d’uso e abrogazione del precedente regime autorizzativo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo L-cistina, le premiscele che lo contengono e i mangimi composti o le materie prime per mangimi contenenti tale additivo. Riguarda tutte le specie animali, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. Prevede specifiche misure transitorie per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2025, con finestre temporali distinte per premiscele, mangimi per animali da produzione alimentare e mangimi per animali non da produzione alimentare. È direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore.

Rinnovo dell’autorizzazione della L-cistina come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/272 rinnova l’autorizzazione della L-cistina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si colloca nel quadro del sistema UE di autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi, fondato sulla valutazione scientifica della sicurezza e sull’idoneità dei metodi di controllo ufficiale.

Contesto e motivazione

La L-cistina era già autorizzata per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013. A seguito della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha espresso parere favorevole il 18 aprile 2024, concludendo che l’uso della sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza delle specie bersaglio, dei consumatori e dell’ambiente. Per gli utilizzatori, l’Autorità ha escluso irritazione cutanea o oculare e sensibilizzazione cutanea, ma ha segnalato che non si può escludere l’esposizione per inalazione durante la manipolazione.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda la L-cistina come additivo per mangimi, classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. Le condizioni si applicano a tutte le specie animali e coinvolgono non solo l’additivo in sé, ma anche le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono. Il regolamento prevede inoltre regole transitorie differenziate per i prodotti immessi sul mercato in relazione alle date di produzione ed etichettatura anteriori al 5 marzo 2025.

Valutazione scientifica e criteri autorizzativi

La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina motivi e procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni. In base alla valutazione EFSA e alla relazione aggiornata del laboratorio di riferimento, la Commissione ritiene che la L-cistina soddisfi le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il laboratorio di riferimento ha confermato la validità delle conclusioni sui metodi analitici già espressi nella precedente autorizzazione, aggiornando però la relazione per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnologici.

Condizioni d’uso, etichettatura e tutela degli utilizzatori

L’allegato impone specifiche istruzioni per l’uso e avvertenze in etichetta. In particolare, le istruzioni devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, mentre l’etichetta deve riportare che la supplementazione con L-cistina deve dipendere dal fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello di altri aminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione.

Sul piano della sicurezza degli operatori, il regolamento richiede che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. La Commissione precisa che tali misure lasciano impregiudicate le ulteriori prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Metodi di analisi e controlli ufficiali

L’allegato conferma i metodi di analisi utilizzabili per i controlli ufficiali. Per l’identificazione della L-cistina nell’additivo si richiama la monografia "L-cystine" del Food Chemical Codex. Per la determinazione nella sostanza e nelle premiscele si fa riferimento alla cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, con varianti IEC-VIS e IEC-VIS/FLD. Per i mangimi composti è richiamata la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009.

Misure transitorie

Per agevolare il passaggio al nuovo regime autorizzativo, il regolamento consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di:

  • L-cistina e premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 secondo le norme previgenti;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2027.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 marzo 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione della L-cistina, classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, è rinnovata alle condizioni stabilite nell’allegato. Il rinnovo si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e sulla verifica che la sostanza soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.

Abrogazione del precedente regolamento

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013, che aveva autorizzato la L-cistina per 10 anni.

Misure transitorie

L’additivo L-cistina e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 5 settembre 2025 in conformità alle norme precedenti possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026, nonché quelli destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2027, possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte, purché conformi alle norme precedenti.

Condizioni specifiche di utilizzo ed etichettatura

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve indicare che la supplementazione con L-cistina deve dipendere dal fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo degli animali bersaglio e dal livello di altri aminoacidi contenenti zolfo presenti nella razione. Devono inoltre essere riportate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se i rischi non possono essere eliminati in tal modo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Metodi di analisi

Per il controllo ufficiale sono confermati e aggiornati i riferimenti ai metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione della L-cistina nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, con richiamo alla monografia del Food Chemical Codex, alla cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, nonché al regolamento (CE) n. 152/2009 per taluni campioni.

Durata dell’autorizzazione

Nel testo dell’allegato è indicato il termine di fine del periodo di autorizzazione al 5 marzo 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni e controllietichettaturabenessere e salute animale

Testo integrale

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