Regolamento (UE) 2025/273
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/273 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell'EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente, evidenziando però rischi per gli utilizzatori e quindi la necessità di adeguate misure di protezione. L'uso è soggetto a condizioni specifiche riportate nell'allegato, tra cui dose minima, tipo di materiale vegetale, modalità di conservazione e dispositivi di protezione individuale.
Autorizzazione dell'uso del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 come additivo tecnologico per l'insilaggio nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all'immissione e all'impiego del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici e il gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio, con uso consentito solo alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell'allegato. L'allegato precisa che l'additivo deve essere impiegato soltanto con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/273 della Commissione autorizza l'impiego del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell'EFSA del 26 giugno 2024, con particolare attenzione ai profili di sicurezza e alle condizioni tecniche di utilizzo.
Contesto normativo e presupposti dell'autorizzazione
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e definisce i motivi e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. La domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento era corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. La richiesta riguardava la classificazione del prodotto nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l'insilaggio".
Valutazione scientifica e motivi dell'autorizzazione
Secondo l'EFSA, il Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 e l'additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha però rilevato che l'additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che l'esposizione cutanea e respiratoria è rischiosa. È stato inoltre osservato che il preparato non è irritante per la pelle o per gli occhi e che l'aggiunta del ceppo a un livello minimo di 1×10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati da materiale fresco con tenore di materia secca compreso tra il 30 % e il 35 %.
Contenuto dell'autorizzazione
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, con classificazione nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. L'autorizzazione è concessa alle condizioni riportate nell'allegato, che costituisce parte integrante del regolamento e disciplina gli aspetti operativi, analitici e di sicurezza.
Dati identificativi, composizione e metodi analitici
L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k20763 e lo descrive come preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 contenente almeno 4×10^11 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271. Per il controllo ufficiale e la verifica della conformità, l'allegato prevede il conteggio mediante metodo di semina su agar MRS (EN 15787) e l'identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), CEN/TS 17697, oppure metodi di sequenziamento del DNA.
Condizioni d'impiego nell'alimentazione animale
L'additivo può essere utilizzato per tutte le specie animali, ma solo con materiale vegetale fresco facile o moderatamente difficile da insilare. Se non impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, la dose minima è pari a 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. L'allegato precisa inoltre che, se utilizzato come crioprotettore, il polietilenglicole PEG 4000 deve essere impiegato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione ritiene necessario adottare misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi mettere in atto procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi di esposizione; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l'additivo e le premiscele devono essere maneggiati indossando dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Informazioni in etichetta e conservazione
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Il regolamento collega quindi l'autorizzazione non solo a requisiti sostanziali di efficacia e sicurezza, ma anche a prescrizioni informative funzionali alla corretta gestione del prodotto lungo la filiera.
Entrata in vigore, efficacia territoriale e durata dell'autorizzazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 5 marzo 2035. Il regolamento è inoltre qualificato come testo rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271, indicato nell'allegato, come additivo per l'alimentazione animale nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", alle condizioni fissate nell'allegato stesso.
Presupposti scientifici e valutazione di sicurezza
Nei considerando la Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 26 giugno 2024, secondo cui il Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 e l'additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'EFSA ha tuttavia rilevato un possibile rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori.
Condizioni d'uso e criteri tecnici
L'allegato stabilisce che l'additivo deve essere usato solo con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. La dose minima, se non impiegato con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, è pari a 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. Se usato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) può essere utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L'additivo è identificato con il numero 1k20763 ed è descritto come preparato solido contenente almeno 4×10^11 CFU/g di additivo. L'allegato prevede metodi analitici specifici per il conteggio dell'additivo (semina su agar MRS, EN 15787) e per l'identificazione del ceppo (PFGE, CEN/TS 17697, oppure metodi di sequenziamento del DNA).
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione degli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Obblighi informativi e conservazione
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele deve essere indicata le condizioni di conservazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'allegato indica anche la fine del periodo di autorizzazione al 5 marzo 2035.
Come è indicizzato
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