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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/276

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/276 della Commissione, del 12 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione della tintura di chiodi di garofano ottenuta da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R0276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, la tintura di chiodi di garofano ottenuta da Syzygium aromaticum come additivo per mangimi, classificato tra gli additivi organolettici e nel gruppo degli aromatizzanti. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni specifiche di impiego, limiti massimi nel mangime completo, prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio. Sono inoltre previsti periodi transitori per consentire l’esaurimento delle scorte di additivo, premiscele e mangimi già immessi sul mercato secondo la disciplina previgente.

Autorizzazione della tintura di chiodi di garofano ottenuta da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, agli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, nonché ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi destinati a tutte le specie animali, con specifiche condizioni differenziate per le specie diverse dagli equidi e per gli equidi. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti; non è consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti e mangimi già fabbricati ed etichettati prima del 5 marzo 2025, con scadenze diverse a seconda che siano destinati ad animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare.

Autorizzazione della tintura di chiodi di garofano come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/276 della Commissione autorizza la tintura di chiodi di garofano ottenuta da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere favorevole dell’EFSA e stabilisce condizioni d’uso, limiti massimi, misure di sicurezza per gli utilizzatori e una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il regolamento si inserisce nel sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure di autorizzazione e prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La sostanza era già autorizzata per un periodo illimitato ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed era poi stata iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente.

L’EFSA, nel parere del 17 aprile 2024, ha concluso che, al livello d’uso proposto, la tintura non presenta rischi per le specie bersaglio ed è improbabile che comporti rischi per i consumatori e per l’ambiente. Ha però rilevato che la sostanza deve essere considerata irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Ha inoltre ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché i boccioli fiorali di Syzygium aromaticum e le relative preparazioni sono riconosciuti come aromi alimentari e la funzione nei mangimi è sostanzialmente analoga a quella negli alimenti.

Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo

L’autorizzazione riguarda la tintura di chiodi di garofano come additivo organolettico, gruppo funzionale "aromatizzanti". Il regolamento precisa che l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non prevede l’impiego degli aromatizzanti in tale forma.

L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b188-t e ne descrive la composizione: tintura ottenuta dai boccioli fiorali essiccati di Syzygium aromaticum, in forma liquida. È indicato anche il sinonimo botanico Eugenia caryophyllata Thunb.

Condizioni di autorizzazione e specifiche tecniche

L’allegato fissa le specifiche della sostanza, inclusi i valori relativi a materia secca, polifenoli totali, flavonoidi, eugenolo, acetato di eugenile, metileugenolo ed estragolo. La caratterizzazione analitica deve avvenire mediante spettrofotometria per i polifenoli e i flavonoidi totali e mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per eugenolo, estragolo, metileugenolo e acetato di eugenile.

Per l’impiego nei mangimi, l’additivo deve essere incorporato in forma di premiscela. L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Limiti massimi e specie animali

Le condizioni d’uso differiscono a seconda della categoria animale:

  • per tutte le specie animali diverse dagli equidi, il tenore massimo è pari a 50 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità;
  • per gli equidi, il tenore massimo è pari a 200 mg/kg.

Il regolamento sottolinea, in motivazione e in allegato, la necessità di contenere le sostanze che destano preoccupazione, in particolare metileugenolo ed estragolo.

Miscele con altri additivi botanici e tutela della salute degli utilizzatori

È ammessa la miscela della tintura di chiodi di garofano con altri additivi botanici, ma a condizione che le quantità di metileugenolo ed estragolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti risultino inferiori a quelle derivanti dall’uso di un singolo additivo al tenore massimo o raccomandato.

Per la tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate a prevenire i rischi. Se tali misure non bastano a eliminare i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la normativa precedente:

  • additivo e premiscele: fino a esaurimento delle scorte se prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025;
  • mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare: fino a esaurimento delle scorte se prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2026;
  • mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare: fino a esaurimento delle scorte se prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2027.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Nel preambolo si precisa che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, la domanda in tal senso è respinta e l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio non è consentito.

Condizioni tecniche e limiti di impiego

L’allegato stabilisce per tutte le specie animali diverse dagli equidi un tenore massimo di 50 mg/kg di mangime completo (al 12% di umidità) e, per gli equidi, un tenore massimo di 200 mg/kg. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Specifiche di composizione e metodo di analisi

L’allegato descrive la tintura come ottenuta dai boccioli fiorali essiccati di Syzygium aromaticum tramite estrazione con miscela acqua/etanolo, pressatura e filtrazione; indica inoltre specifiche su materia secca, polifenoli, flavonoidi, eugenolo, acetato di eugenile, metileugenolo ed estragolo, nonché i metodi analitici basati su spettrofotometria e GC-FID.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se i rischi non possono essere eliminati in altro modo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Uso in miscela con altri additivi botanici

È consentita la miscela della tintura di chiodi di garofano con altri additivi botanici, purché le quantità di metileugenolo ed estragolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restino inferiori a quelle risultanti dall’uso di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.

Periodo di validità dell’autorizzazione

L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 5 marzo 2035 per le specie diverse dagli equidi e al 5 marzo 2035 per gli equidi, secondo le righe dell’allegato riportate nel testo fornito.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte dell’additivo e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 5 settembre 2025 secondo la normativa previgente; per materie prime e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 5 marzo 2026, mentre per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 5 marzo 2027.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura e transizione normativatutela della salute degli utilizzatori

Testo integrale

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