Direttiva 2011/44
Direttiva di esecuzione 2011/44/UE della Commissione, del 13 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva azadiractina e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2011/44/UE iscrive l'azadiractina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo una nuova valutazione positiva nell'ambito della procedura accelerata, e abroga di fatto la precedente scelta di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/941/CE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 novembre 2011 e applicarla dal 1° dicembre 2011, nonché rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. L'iscrizione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e informative, con obblighi di conferma su alcuni aspetti della sostanza e con particolare attenzione agli effetti su consumatori, organismi acquatici e artropodi non bersaglio.
Iscrizione della sostanza attiva azadiractina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con conseguente modifica del regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono e soppressione della precedente decisione di non iscrizione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti azadiractina come sostanza attiva. Riguarda sia le autorizzazioni esistenti sia le nuove o future autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, con effetti anche sui fascicoli tecnici, sulla verifica dell'accesso ai dati e sul riesame dei prodotti autorizzati. Sono richiamati gli impieghi esaminati nel rapporto di riesame; per la voce iscritta è consentito solo l'uso come insetticida. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Iscrizione dell'azadiractina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva di esecuzione 2011/44/UE della Commissione interviene nel quadro della disciplina dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, iscrivendo la sostanza attiva azadiractina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'atto segue una nuova valutazione positiva della sostanza dopo la precedente decisione di non iscrizione e mira a consentire, negli Stati membri, il rilascio o il mantenimento di autorizzazioni per prodotti fitosanitari che la contengono, nel rispetto di condizioni tecniche e di sicurezza specifiche.
Contesto e iter di valutazione
La Commissione richiama il programma di lavoro previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e le modalità attuative stabilite dai regolamenti (CE) n. 1112/2002, n. 2229/2004 e dal regolamento (CE) n. 33/2008. In un primo momento, il richiedente aveva rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza, con conseguente adozione della decisione 2008/941/CE che ne prevedeva la non iscrizione. Successivamente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, è stata presentata una nuova domanda di procedura accelerata in Germania, Stato membro relatore, con esito istruttorio favorevole. La valutazione della Germania, le conclusioni dell'EFSA e l'esame nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali hanno portato alla conclusione che i prodotti fitosanitari contenenti azadiractina soddisfano, in generale, i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione, condizioni e specificazioni tecniche
L'iscrizione nell'allegato I è accompagnata da una specificazione tecnica dettagliata: la sostanza è identificata come azadiractina A, con numero CAS 11141-17-6 e numero CIPAC 627, purezza minima di 111 g/kg. L'uso autorizzabile è limitato all'impiego come insetticida. È inoltre previsto che la somma delle aflatossine B1, B2, G1 e G2 non superi 300 μg/kg del contenuto di azadiractina A. L'iscrizione decorre dal 1° giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
Obblighi degli Stati membri sul recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo e la tavola di concordanza alla Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di riferimento nell'atto nazionale di recepimento, richiedendo solo che esso sia richiamato espressamente o accompagnato da un rinvio in sede di pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
In conseguenza dell'iscrizione, gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti azadiractina. In tale verifica devono accertare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fatta eccezione per quelle contenute nella parte B della voce relativa alla sostanza, e verificare che il titolare dell'autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, in linea con l'articolo 13 della medesima direttiva.
Riesame rafforzato per i prodotti multicomponente e scadenze ulteriori
Per i prodotti contenenti azadiractina come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 30 aprile 2011, la direttiva impone un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce in allegato I. All'esito di tale valutazione, gli Stati membri devono decidere se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, l'autorizzazione va modificata o revocata entro il 31 maggio 2015; per i prodotti multicomponente, il termine può essere successivo se così previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Aspetti di sicurezza, protezione ambientale e informazioni confermative
La direttiva insiste su alcune criticità da approfondire nella fase di valutazione nazionale. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all'esposizione dei consumatori tramite la dieta, in vista di future revisioni dei livelli massimi di residui, nonché alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio, adottando misure di attenuazione del rischio se necessarie. Inoltre, gli Stati membri interessati devono richiedere al richiedente informazioni confermative sulla relazione tra azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto da semi di neem, in termini di quantità, attività biologica e persistenza, per confermare la scelta dell'azadiractina A come composto attivo principale, la specificazione della sostanza tecnica, la definizione di residuo e la valutazione del rischio per le acque sotterranee. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Effetti sulla decisione 2008/941/CE e entrata in vigore
La direttiva dispone la soppressione della voce relativa all'azadiractina nell'allegato della decisione 2008/941/CE, che viene così superata dalla nuova iscrizione. L'atto entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolto agli Stati membri, che devono darvi attuazione secondo i termini e le condizioni stabiliti.
Disposizioni principali
Iscrizione dell'azadiractina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva. L'azadiractina viene inserita con numero 350, con identificazione come azadiractina A, purezza minima pari a 111 g/kg, data di entrata in vigore dell'iscrizione al 1° giugno 2011 e scadenza dell'iscrizione al 31 maggio 2021.
Soppressione della voce nella decisione 2008/941/CE
L'articolo 2 sopprime la voce relativa all'azadiractina nell'allegato della decisione 2008/941/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento e decorrenza
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono applicarle dal 1° dicembre 2011 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti azadiractina. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per l'azadiractina, salvo quelle della parte B della voce, e controllare che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13 della stessa direttiva.
Riesame dei prodotti con azadiractina come unica o tra più sostanze attive
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga: i prodotti contenenti azadiractina come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive già iscritte entro il 30 aprile 2011 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce sull'azadiractina. In esito a tale valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni, se necessario, entro il 31 maggio 2015 oppure, per i prodotti multicomponente, entro il termine più favorevole eventualmente fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Condizioni specifiche dell'iscrizione e informazioni confermative
L'allegato prevede che l'uso possa essere autorizzato solo come insetticida. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi, gli Stati membri devono tenere conto del rapporto di riesame sull'azadiractina, in particolare delle appendici I e II approvate l'11 marzo 2011. Devono prestare particolare attenzione all'esposizione dei consumatori attraverso la dieta alimentare, in vista di future revisioni dei livelli massimi di residui, nonché alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio, adottando se necessario misure di attenuazione del rischio. Gli Stati membri interessati devono richiedere informazioni confermative sulla relazione tra azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto di semi di neem, e il richiedente deve trasmetterle alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Elementi tecnici della voce iscritta
L'allegato identifica la sostanza come azadiractina, numero CAS 11141-17-6 come azadiractina A e numero CIPAC 627 come azadiractina A. È specificato che la somma delle aflatossine B1, B2, G1, G2 non deve superare 300 μg/kg del contenuto di azadiractina A.
Entrata in vigore
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.
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