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direttiva

Direttiva 2011/43

Direttiva di esecuzione 2011/43/UE della Commissione, del 13 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione dello zolfo calcico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo lo zolfo calcico nell’allegato I come sostanza attiva autorizzabile nei prodotti fitosanitari, limitandone l’uso al solo impiego come fungicida. Contestualmente sopprime la precedente voce di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/941/CE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 novembre 2011 e applicarla dal 1o dicembre 2011, nonché riesaminare e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti secondo i termini previsti.

Iscrizione dello zolfo calcico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva per prodotti fitosanitari, con conseguente adeguamento della precedente decisione di non iscrizione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai procedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico e ai titolari delle autorizzazioni esistenti. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico come sostanza attiva, sia come unica sostanza attiva sia in miscela con altre sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; l’iscrizione è inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con efficacia dal 1o giugno 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021. Sono richiamati obblighi di riesame e di verifica del fascicolo ai fini dell’articolo 13 e degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione dello zolfo calcico come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari

La direttiva di esecuzione 2011/43/UE interviene sulla disciplina dei prodotti fitosanitari contenuta nella direttiva 91/414/CEE, iscrivendo lo zolfo calcico nell’allegato I tra le sostanze attive autorizzabili. La modifica segue una nuova domanda presentata dal notificante iniziale nell’ambito della procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008, dopo la precedente decisione di non iscrizione adottata con la decisione 2008/941/CE.

Contesto e motivazioni

La Commissione richiama il percorso di valutazione svolto con il supporto dello Stato membro relatore, della EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Dai riesami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico possono, in generale, soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi esaminati nel rapporto di riesame.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli Stati membri, le autorità competenti per il rilascio e il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e i titolari di tali autorizzazioni. L’oggetto specifico è lo zolfo calcico, identificato nell’allegato con numero CAS 1344-81-6 e numero CIPAC 17, con denominazione IUPAC calcium polysulfide. L’iscrizione vale dal 1o giugno 2011 al 31 maggio 2021.

Obblighi e limitazioni sostanziali

L’allegato introdotto dalla direttiva stabilisce che lo zolfo calcico può essere autorizzato solo per l’uso come fungicida. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla sicurezza degli operatori, imponendo misure di protezione adeguate nelle condizioni di autorizzazione;
  • alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio, prevedendo misure adeguate di attenuazione dei rischi nelle condizioni d’impiego.

Effetti sulla decisione 2008/941/CE

L’articolo 2 sopprime la voce relativa allo zolfo calcico nell’allegato della decisione 2008/941/CE, che in precedenza ne prevedeva la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza. In tal modo la nuova disciplina supera la precedente opzione di esclusione dal mercato.

Recepimento nazionale e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure devono essere applicate dal 1o dicembre 2011 e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico. A tal fine devono verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per lo zolfo calcico, salvo quelle della parte B della voce;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

La direttiva prevede inoltre un riesame più approfondito per i prodotti contenenti zolfo calcico come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 30 aprile 2011. In questo caso il riesame deve svolgersi secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa allo zolfo calcico.

Termini per l’adeguamento delle autorizzazioni

All’esito del riesame, gli Stati membri devono:

  • per i prodotti con zolfo calcico come unica sostanza attiva, modificare o revocare, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015;
  • per i prodotti con zolfo calcico in miscela con altre sostanze attive, modificare o revocare, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalla normativa di iscrizione delle altre sostanze attive presenti.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011 e si rivolge agli Stati membri. Per i professionisti, il dato operativo centrale è la combinazione tra immediata efficacia dell’iscrizione a livello UE, recepimento nazionale entro il 30 novembre 2011 e successivo riallineamento delle autorizzazioni esistenti nei termini indicati.

Disposizioni principali

Iscrizione dello zolfo calcico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato viene aggiunta la voce n. 349 relativa allo zolfo calcico (CAS 1344-81-6; CIPAC 17; denominazione IUPAC calcium polysulfide), con purezza minima ≥ 290 g/kg, entrata in vigore il 1o giugno 2011 e scadenza dell’iscrizione il 31 maggio 2021.

Condizioni specifiche di autorizzazione e valutazione del rischio

La parte A dell’allegato stabilisce che lo zolfo calcico può essere autorizzato solo come fungicida. La parte B impone di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame approvato l’11 marzo 2011 e richiede particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio, con misure di protezione e mitigazione del rischio da prevedere nelle condizioni di autorizzazione e di impiego.

Soppressione della voce nella decisione 2008/941/CE

L’articolo 2 sopprime la voce relativa allo zolfo calcico nell’allegato della decisione 2008/941/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento e applicazione nazionale

Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1o dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti zolfo calcico. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per lo zolfo calcico, ad eccezione di quelle della parte B della voce, e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della medesima direttiva.

Riesame completo dei prodotti contenenti zolfo calcico

In deroga al paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, prevede che ciascun prodotto contenente zolfo calcico come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2011 sia oggetto di riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce. In base all’esito del riesame, gli Stati membri devono modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 per i prodotti monocomponente, oppure entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine fissato dalla normativa di iscrizione delle altre sostanze attive presenti in miscela.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1o giugno 2011. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaautorizzazioni amministrativesicurezza alimentaretutela dell'ambiente

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