Direttiva 2011/38
Direttiva di esecuzione 2011/38/UE della Commissione, dell' 11 aprile 2011 , che modifica l’allegato V della direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica un allegato tecnico della direttiva 2004/33/CE relativo ai requisiti di qualità dei concentrati piastrinici. Sulla base di dati scientifici ed esperienza pratica, elimina il valore massimo di pH pari a 7,4, ritenuto non necessario ai fini di qualità e sicurezza. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 30 giugno 2011.
Eliminazione del valore massimo di pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione, modificando l'allegato V della direttiva 2004/33/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto atto di esecuzione che modifica i requisiti tecnici relativi al sangue umano e agli emocomponenti previsti dalla direttiva 2002/98/CE e dalla direttiva 2004/33/CE. Incide in particolare sui concentrati piastrinici elencati nell'allegato V, punto 2.4, nelle categorie "Piastrine, aferesi", "Piastrine, aferesi, deleucocitate", "Piastrine, recuperate, in pool", "Piastrine, recuperate, in pool, deleucocitate", "Piastrine, recuperate, singola unità" e "Piastrine, recuperate, singola unità, deleucocitate". Non introduce esclusioni ulteriori, ma elimina il limite massimo di pH precedentemente applicabile a tali emocomponenti alla fine del periodo di conservazione.
Eliminazione del limite massimo di pH per i concentrati piastrinici
La direttiva di esecuzione 2011/38/UE della Commissione interviene su un profilo tecnico della disciplina europea del sangue umano e degli emocomponenti. Essa modifica l'allegato V della direttiva 2004/33/CE, relativo ai requisiti di qualità per i concentrati piastrinici, eliminando il valore massimo di pH pari a 7,4 alla fine del periodo massimo di conservazione.
Finalità e contesto scientifico
La misura è motivata da dati scientifici recenti e dall'esperienza pratica richiamati nei considerando. La Commissione osserva che valori di pH superiori a 7,4 non incidono sulla qualità e sulla sicurezza delle piastrine conservate, mentre valori inferiori a 6,4 provocano sistematicamente danni alle piastrine. Di conseguenza, non è ritenuto necessario mantenere un valore massimo di pH per tali emocomponenti.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato V della direttiva 2004/33/CE conformemente all'allegato della direttiva di esecuzione. Per le seguenti categorie:
- "Piastrine, aferesi"
- "Piastrine, aferesi, deleucocitate"
- "Piastrine, recuperate, in pool"
- "Piastrine, recuperate, in pool, deleucocitate"
- "Piastrine, recuperate, singola unità"
- "Piastrine, recuperate, singola unità, deleucocitate"
il criterio di accettabilità del pH è sostituito da un solo requisito minimo: "6,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione". Viene quindi eliminato il precedente limite massimo di 7,4.
Implicazioni pratiche
Secondo la Commissione, lo scarto delle unità con pH superiore a 7,4 determinava perdite significative di prodotto. Il problema è destinato potenzialmente ad ampliarsi con l'introduzione di nuovi metodi di raccolta e di nuove sacche di conservazione, che possono produrre valori di pH più elevati al termine della conservazione. La modifica riduce quindi lo spreco di unità idonee senza incidere negativamente su qualità e sicurezza.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2011 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È inoltre richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali e di una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva.
Le norme nazionali di recepimento devono contenere un rinvio alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla disciplina interna. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Si tratta dunque di un atto di esecuzione di natura tecnica, che vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento entro il termine stabilito.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato V della direttiva 2004/33/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato V della direttiva 2004/33/CE secondo l'allegato della direttiva di esecuzione. Per le categorie di concentrati piastrinici indicate, il risultato accettabile per il pH è sostituito dal solo valore minimo di "6,4 corretto per 22 °C, alla fine del periodo di conservazione".
Ragioni della modifica tecnica
I considerando precisano che il precedente intervallo di pH (minimo 6,4 e massimo 7,4) comportava lo scarto di unità con pH superiore a 7,4. La Commissione rileva, sulla base di dati scientifici recenti e dell'esperienza sul campo, che valori superiori a 7,4 non incidono sulla qualità e sicurezza delle piastrine conservate, mentre valori inferiori a 6,4 causano danni sistematici. La soppressione del limite massimo evita perdite significative e tiene conto di nuovi metodi di raccolta e conservazione.
Obbligo di recepimento e comunicazione
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2011 e comunicarne immediatamente alla Commissione il testo, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne
L'articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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