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direttiva

Direttiva 2011/46

Direttiva di esecuzione 2011/46/UE della Commissione, del 14 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva exitiazox e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive la sostanza attiva exitiazox nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo in linea di principio l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono. Stabilisce condizioni speciali, obblighi di conferma su alcuni profili di rischio e un termine per il recepimento al 30 novembre 2011, con applicazione dal 1 dicembre 2011. Modifica inoltre la decisione 2008/934/CE sopprimendo la precedente non iscrizione della sostanza.

Iscrizione della sostanza attiva exitiazox nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e soppressione della precedente decisione di non iscrizione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'autorizzazione, revisione, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti exitiazox come sostanza attiva. Incide anche sul regime di valutazione della sostanza ai fini dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulla decisione 2008/934/CE, di cui sopprime la voce relativa a exitiazox. L'ambito temporale rileva dalla data di entrata in vigore (1 giugno 2011) e prevede termini specifici di trasposizione e revisione delle autorizzazioni. Non disciplina altri settori né prevede esclusioni generali, salvo le condizioni speciali e le verifiche imposte per l'uso autorizzabile.

Iscrizione dell'exitiazox nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva di esecuzione 2011/46/UE della Commissione interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva exitiazox nell'allegato I. L'intervento segue una nuova domanda presentata dal richiedente dopo la precedente decisione di non iscrizione adottata nel 2008, ed è fondato sull'esito positivo della nuova valutazione scientifica effettuata con procedura accelerata.

Contesto procedurale e motivi dell'intervento

Il testo richiama il programma di lavoro della terza fase di valutazione delle sostanze attive e la successiva rinuncia del notificante alla precedente iscrizione, che aveva portato alla decisione 2008/934/CE di non iscrizione. Successivamente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di valutazione accelerata ai sensi del regolamento (CE) n. 33/2008. La Finlandia, in qualità di Stato membro relatore, ha predisposto una relazione supplementare; l'EFSA ha espresso le proprie conclusioni il 7 settembre 2010 e il riesame in comitato permanente si è concluso l'11 marzo 2011.

Esito della valutazione e portata dell'iscrizione

La Commissione ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti exitiazox possano, in linea di massima, soddisfare le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi considerati nel rapporto di riesame. Per questo motivo la sostanza viene iscritta nell'allegato I, così da consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per prodotti contenenti exitiazox conformemente alla direttiva.

Condizioni particolari dell'iscrizione e limiti d'impiego

L'iscrizione non è incondizionata. L'allegato della direttiva prevede che exitiazox possa essere autorizzato solo come acaricida. Inoltre, ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II, e prestare particolare attenzione:

  • alla tutela degli organismi acquatici, imponendo se del caso misure di attenuazione dei rischi;
  • alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, imponendo se del caso misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni integrative richieste

La direttiva mantiene aperta la valutazione su alcuni profili specifici, chiedendo informazioni di conferma su quattro punti:

  • rilevanza tossicologica del metabolita PT-1-3;
  • potenziale presenza del metabolita PT-1-3 nei prodotti trasformati;
  • possibili effetti negativi di exitiazox sulle larve delle api;
  • impatto del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per lavoratori, consumatori e ambiente. Le informazioni relative ai punti a), b) e c) devono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 maggio 2013; quelle relative al punto d) entro due anni dall'adozione di istruzioni specifiche.

Effetti sulle autorizzazioni nazionali esistenti

Gli Stati membri devono rivedere le autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti exitiazox. Entro il 30 novembre 2011 devono, se necessario, modificarle o revocarle verificando:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo la parte B della voce relativa a exitiazox;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II o comunque accessibile ai sensi dell'articolo 13.

Per i prodotti che contengono exitiazox come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. All'esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e procedere alla modifica o revoca entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con exitiazox come unica sostanza attiva; per i prodotti combinati, il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, quello fissato dalla direttiva di iscrizione dell'altra sostanza.

Recepimento e applicazione

La direttiva deve essere trasposta dagli Stati membri entro il 30 novembre 2011 e applicata dal 1 dicembre 2011. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il 1 giugno 2011 ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione di exitiazox nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Nell'allegato viene inserita la voce n. 343 relativa a exitiazox, con identificazione CAS 78587-05-0 e CIPAC 439, purezza minima ≥ 976 g/kg, data di entrata in vigore dell'iscrizione il 1 giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021.

Soppressione della precedente non iscrizione

L'articolo 2 sopprime la voce relativa all'exitiazox nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento da parte degli Stati membri

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1 dicembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se del caso, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti exitiazox, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo la parte B della voce relativa alla sostanza, e la disponibilità di un fascicolo conforme all'allegato II o l'accesso ad esso ai sensi dell'articolo 13.

Riesame dei prodotti con exitiazox e termini finali

L'articolo 4, paragrafo 2, prevede in deroga un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI per i prodotti contenenti exitiazox come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze iscritte entro il 31 maggio 2011. Sulla base del fascicolo dell'allegato III e tenendo conto della parte B della voce sull'exitiazox, gli Stati membri devono decidere sulla conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con exitiazox unica sostanza attiva, ovvero entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva di iscrizione della/e altra/e sostanza/e per i prodotti combinati.

Condizioni speciali dell'iscrizione e misure di mitigazione

Nell'allegato, parte A, l'uso autorizzabile è limitato all'impiego come acaricida. Nella parte B si richiede di prestare particolare attenzione alla tutela degli organismi acquatici e alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, prevedendo se del caso misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni di conferma richieste

La parte B impone agli Stati membri interessati di richiedere al richiedente informazioni di conferma sulla rilevanza tossicologica del metabolita PT-1-3, sulla sua potenziale presenza nei prodotti trasformati, sui possibili effetti negativi di exitiazox sulle larve delle api e sull'impatto del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per lavoratori, consumatori e ambiente. Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere fornite alla Commissione entro il 31 maggio 2013; quelle di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione di istruzioni specifiche.

Data di entrata in vigore

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1 giugno 2011.

Destinatari

L'articolo 6 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisalute e sicurezza alimentaretutela dell'ambientevalutazione del rischioautorizzazioni amministrative

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