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Direttiva 2011/45

Direttiva di esecuzione 2011/45/UE della Commissione, del 13 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva diclofop e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva esecutiva 2011/45/UE iscrive la sostanza attiva diclofop nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo una nuova valutazione della domanda presentata dal richiedente e l’esame dell’EFSA. Contestualmente sopprime la precedente voce di non iscrizione relativa al diclofop-metile nella decisione 2008/934/CE. La misura comporta obblighi di recepimento per gli Stati membri entro il 30 novembre 2011, applicazione dal 1o dicembre 2011 e successivo riesame delle autorizzazioni esistenti entro i termini fissati.

Iscrizione della sostanza attiva diclofop nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e conseguente adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’autorizzazione, al riesame, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diclofop/diclofop-metile come sostanza attiva. Incide inoltre sulla classificazione normativa della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sopprime la voce corrispondente nella decisione 2008/934/CE. Rilevano gli impieghi fitosanitari esaminati nel rapporto di riesame; l’autorizzazione è limitata all’uso come erbicida.

Direttiva di esecuzione 2011/45/UE: iscrizione del diclofop nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene nel quadro del programma di valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE. A seguito di una nuova procedura di esame, la Commissione ritiene che il diclofop possa essere iscritto nell’allegato I della direttiva, pur subordinando l’iscrizione a specifiche condizioni e a richieste di informazioni di conferma.

Contesto e finalità

Il provvedimento prende le mosse dal fatto che il diclofop era già stato oggetto di una precedente decisione di non iscrizione nella decisione 2008/934/CE. In seguito, il richiedente ha presentato una nuova domanda secondo la procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008; la Francia, quale Stato membro relatore, ha valutato dati aggiuntivi, l’EFSA ha formulato le proprie conclusioni e il riesame è stato approvato dal comitato permanente l’11 marzo 2011.

Iscrizione della sostanza attiva e condizioni di impiego

La direttiva modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo la voce n. 348 relativa al diclofop. La sostanza è identificata anche come diclofop-metile, con purezza minima ≥ 980 g/kg espressa come diclofop-metile, decorrenza dell’iscrizione dal 1o giugno 2011 e scadenza al 31 maggio 2021.

L’iscrizione è limitata: la parte A della voce prevede che la sostanza possa essere autorizzata solo come erbicida. La parte B richiede che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, gli Stati membri tengano conto del rapporto di riesame sul diclofop e prestino particolare attenzione:

  • alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, imponendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • al rischio per gli organismi acquatici e per le piante non bersaglio, prevedendo misure di attenuazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste

Pur procedendo all’iscrizione, la direttiva mantiene un approccio prudenziale e richiede ulteriori elementi tecnici. Gli Stati membri interessati devono chiedere al richiedente informazioni di conferma su:

  • uno studio sul metabolismo nei cereali, da fornire alla Commissione entro il 31 maggio 2013;
  • un aggiornamento della valutazione del rischio sul possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri, da fornire entro due anni dall’adozione di un documento orientativo specifico sulla valutazione delle miscele di isomeri.

Effetti sulle autorizzazioni esistenti

La direttiva disciplina anche il trattamento delle autorizzazioni già rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti diclofop-metile.

Entro il 30 novembre 2011, gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti, verificando in particolare che:

  • siano rispettate le condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per il diclofop, ad eccezione di quelle contenute nella parte B della nuova voce;
  • il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Per i prodotti fitosanitari contenenti diclofop come unica sostanza attiva, o come una delle più sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame più approfondito in base ai principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito di tale riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto rispetti le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

In base al risultato della valutazione:

  • per i prodotti con diclofop come unica sostanza attiva, le autorizzazioni vanno modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015;
  • per i prodotti con diclofop insieme ad altre sostanze attive, il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, quello fissato dalla direttiva di iscrizione della/e altra/e sostanza/e.

Recepimento, applicazione e coordinamento con il diritto interno

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le misure nazionali di recepimento e comunicarle immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali si applicano dal 1o dicembre 2011.

La direttiva precisa inoltre che, quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta nazionale.

Modifica della decisione 2008/934/CE e decorrenza

In parallelo alla modifica della direttiva 91/414/CEE, la direttiva sopprime la voce relativa al diclofop-metile nell’allegato della decisione 2008/934/CE, eliminando quindi la precedente non iscrizione e il correlato regime di revoca. La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011 ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione del diclofop nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Nella tabella è aggiunta la voce n. 348 relativa a diclofop, con purezza minima pari a ≥ 980 g/kg espressa come diclofop-metile, entrata in vigore il 1o giugno 2011 e scadenza dell’iscrizione il 31 maggio 2021.

Uso autorizzato e condizioni specifiche

La parte A della nuova voce stabilisce che la sostanza può essere autorizzata solo per l’uso come erbicida. La parte B impone agli Stati membri di tenere conto del rapporto di riesame sul diclofop, in particolare delle appendici I e II approvate l’11 marzo 2011, e di prestare particolare attenzione alla sicurezza di operatori e lavoratori, prescrivendo dispositivi di protezione individuale adeguati, nonché al rischio per organismi acquatici e piante non bersaglio, richiedendo misure di attenuazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste

La parte B impone agli Stati membri interessati di chiedere informazioni di conferma su due punti: a) uno studio del metabolismo sui cereali, da presentare alla Commissione entro il 31 maggio 2013; b) un aggiornamento della valutazione del rischio sul possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri, da presentare entro due anni dall’adozione di un documento orientativo specifico sulla valutazione delle miscele di isomeri.

Soppressione della voce nella decisione 2008/934/CE

L’articolo 2 sopprime la voce relativa al diclofop-metile nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle alla Commissione con tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1o dicembre 2011. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti diclofop-metile, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle della parte B della voce relativa alla sostanza, e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II secondo l’articolo 13 della medesima direttiva.

Riesame approfondito e termini finali

L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti diclofop come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011: tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce del diclofop. Gli Stati membri devono poi modificare o revocare le autorizzazioni, se necessario, entro il 31 maggio 2015; per i prodotti con più sostanze attive, vale il termine successivo eventualmente fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011. L’articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagrochimicaautorizzazioni amministrativesicurezza alimentareambiente

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