Direttiva 2011/39
Direttiva di esecuzione 2011/39/UE della Commissione, dell' 11 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fenazaquin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il fenazaquin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza nel rispetto delle condizioni fissate. Contestualmente sopprime dalla decisione 2008/934/CE la precedente non iscrizione del fenazaquin. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 30 novembre 2011 e l'applicazione dal 1° dicembre 2011, oltre a un riesame delle autorizzazioni esistenti entro la stessa data e, per taluni prodotti, un riesame completo con termine finale al 31 maggio 2015.
Modifica della direttiva 91/414/CEE mediante iscrizione del fenazaquin nell'allegato I e soppressione della sua non iscrizione nella decisione 2008/934/CE, con conseguenti obblighi di riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai prodotti fitosanitari contenenti fenazaquin come sostanza attiva e, in particolare, alle autorizzazioni esistenti e future per tali prodotti ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Rilevano gli utilizzi del fenazaquin come acaricida sulle piante ornamentali in serra; sono esclusi, per effetto delle condizioni specifiche dell'iscrizione, altri impieghi non autorizzati dalla voce in allegato I. La direttiva contiene anche una modifica puntuale della decisione 2008/934/CE, limitatamente alla voce relativa al fenazaquin.
Direttiva di esecuzione 2011/39/UE: iscrizione del fenazaquin nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il fenazaquin nell'allegato I. La misura segue una precedente non iscrizione disposta con la decisione 2008/934/CE e si fonda sull'esito positivo della nuova procedura accelerata di valutazione, conclusa con il riesame approvato l'11 marzo 2011.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si colloca nella terza fase del programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive non ancora incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La Commissione rileva che, sulla base degli esami effettuati, i prodotti contenenti fenazaquin possono essere considerati conformi, in generale, ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli usi esaminati nel rapporto di riesame.
Iscrizione del fenazaquin e contenuto della voce in allegato I
La direttiva modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo una nuova voce per il fenazaquin, identificato con:
- numero CAS 120928-09-8;
- numero CIPAC 693;
- denominazione IUPAC "4-tert-butilfenetil quinazolin-4-il etere";
- purezza minima ≥ 975 g/kg.
La voce prevede che l'iscrizione decorra dal 1° giugno 2011. Nell'allegato è anche indicata una scadenza dell'iscrizione al 31 maggio 2011, dato riportato nel testo allegato, insieme alle condizioni specifiche di impiego.
Limitazioni sostanziali e condizioni di valutazione
La parte A della voce in allegato I consente soltanto gli utilizzi come acaricida sulle piante ornamentali in serra. La parte B impone agli Stati membri, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, di tenere conto del rapporto di riesame sul fenazaquin e delle sue appendici I e II.
In particolare, gli Stati membri devono prestare attenzione a:
- protezione degli organismi acquatici;
- sicurezza degli operatori, con previsione di dispositivi di protezione individuale adeguati;
- protezione delle api, con misure di attenuazione dei rischi ove opportuno;
- assenza di residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.
Effetti sulla decisione 2008/934/CE
La direttiva sopprime la voce relativa al fenazaquin nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. La modifica elimina quindi la precedente disciplina di non iscrizione.
Obblighi di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove misure si applicano dal 1° dicembre 2011.
È richiesto inoltre che:
- la Commissione sia immediatamente informata del testo delle misure nazionali;
- sia trasmessa una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 novembre 2011, gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenazaquin. Nel farlo devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al fenazaquin, con esclusione di quelle della parte B;
- il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, o la possibilità di accesso a un fascicolo conforme all'allegato II;
- la conformità all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
La direttiva precisa che questo chiarimento sugli obblighi di accesso ai dati non introduce nuovi obblighi rispetto alle precedenti direttive di modifica dell'allegato I.
Deroga per i prodotti già autorizzati e riesame completo
Per i prodotti contenenti fenazaquin come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte nell'allegato I entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame completo secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al fenazaquin.
In esito a tale valutazione, gli Stati membri devono:
- per i prodotti con fenazaquin come unica sostanza attiva, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti con fenazaquin in miscela con altre sostanze attive, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 oppure, se posteriore, entro il termine stabilito dalle rispettive direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. Il provvedimento è adottato dalla Commissione ed è connesso al parere favorevole del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Disposizioni principali
Iscrizione del fenazaquin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Nell'allegato è inserita la voce n. 345 relativa al fenazaquin, con CAS 120928-09-8, CIPAC 693, denominazione IUPAC "4-tert-butilfenetil quinazolin-4-il etere", purezza minima ≥ 975 g/kg, entrata in vigore dell'iscrizione il 1° giugno 2011 e scadenza dell'iscrizione il 31 maggio 2011, con condizioni specifiche di impiego e limitazioni sostanziali.
Condizioni specifiche di impiego e valutazione del rischio
La parte A dell'allegato limita gli impieghi autorizzabili ai soli utilizzi come acaricida sulle piante ornamentali in serra. La parte B impone, per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenazaquin, in particolare delle appendici I e II approvate l'11 marzo 2011. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, alla sicurezza degli operatori con obbligo di adeguati dispositivi di protezione individuale, alla protezione delle api con eventuali misure di attenuazione dei rischi e al divieto di residui nelle colture destinate al consumo umano e animale.
Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/934/CE
L'articolo 2 sopprime la voce relativa al fenazaquin nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.
Riesame e modifica/revoca delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenazaquin. In tale verifica devono accertare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il fenazaquin, fatta eccezione per quelle della parte B della voce, e che il titolare dell'autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo per determinati prodotti e termine finale
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti fenazaquin come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte nell'allegato I entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, tenendo conto della parte B della voce relativa al fenazaquin. In esito alla valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con fenazaquin unica sostanza attiva, oppure entro il 31 maggio 2015 o, se posteriore, entro il termine previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive per i prodotti multicomp.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il 1° giugno 2011. L'articolo 6 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 11 apr 2011Direttiva 2011/38
- direttiva · 11 apr 2011Direttiva 2011/40
- direttiva · 11 apr 2011Direttiva 2011/41
- direttiva · 11 apr 2011Direttiva 2011/42
- direttiva · 13 apr 2011Direttiva 2011/45
- direttiva · 13 apr 2011Direttiva 2011/44
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →