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Sentenza

Sentenza n. 1644/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura di-OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione sulla richiesta di convocazione per primo ingresso di lavoratori stranieri, e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla predetta richiesta entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni.

Giustizia amministrativa202600386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di convocazione per il primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, cittadini stranieri entrati in Italia in forza di nulla osta al lavoro e visto d'ingresso, lamentavano che l'istanza presentata dal datore di lavoro il 28 febbraio 2025 per la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nonché la successiva diffida del 18 dicembre 2025, fossero rimaste senza riscontro. Deducevano l'illegittimità del silenzio-inadempimento, ritenendo che l'inerzia amministrativa impedisse il perfezionamento della procedura necessaria al rilascio dei permessi di soggiorno. Chiedevano l'accertamento dell'obbligo della Prefettura di provvedere entro trenta giorni e, in particolare, di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha stabilito che, per le istanze successive alla riforma introdotta dal d.l. n. 145/2024, la convocazione fisica del lavoratore e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico non costituisce più una fase necessaria del procedimento: il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto direttamente dalle parti, anche con modalità digitale, e trasmesso telematicamente dal datore di lavoro. Pertanto non poteva essere ordinata la convocazione richiesta. Tuttavia, l'eliminazione della convocazione non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, lo Sportello Unico avrebbe dovuto riscontrare l'istanza, anche con provvedimento semplificato, spiegando che la convocazione non era più prevista e indicando le fasi procedimentali applicabili. Il silenzio è stato quindi dichiarato illegittimo e la Prefettura è stata ordinata a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stata disposta immediatamente la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis. [...] Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

    La disposizione ha sostituito la convocazione fisica presso lo Sportello Unico con la sottoscrizione diretta del contratto di soggiorno e la sua trasmissione telematica.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

    La mancata sottoscrizione del contratto non determina automaticamente l'impossibilità di lavorare nelle more del perfezionamento degli adempimenti.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se [...] il contratto di soggiorno [...] non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine [...] salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

    La revoca del nulla osta non può fondarsi automaticamente sulla mancata trasmissione del contratto, ma richiede l'accertamento dell'imputabilità dell'omissione al lavoratore e un'adeguata istruttoria.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    Il datore di lavoro [è] invitato a confermare il proprio interesse all'assunzione del lavoratore straniero prima del rilascio del visto d'ingresso.

    La verifica della persistenza dell'interesse del datore di lavoro è stata anticipata alla fase precedente il rilascio del visto.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    Anche quando la domanda si fonda su una disciplina superata e non può essere accolta nel contenuto richiesto, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata, spiegando le ragioni del mancato accoglimento.

  • art. 31 c.p.a.

    Rilevante quale base processuale dell'azione avverso il silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Rilevante quale disciplina processuale del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il TAR lo richiama in relazione alla necessità di instaurare il contraddittorio prima dell'eventuale revoca del nulla osta quando la mancata trasmissione del contratto possa non essere imputabile al lavoratore.

Massime di principio

  • Dopo la riforma della disciplina dell'ingresso per lavoro subordinato, la convocazione fisica del lavoratore straniero e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non costituisce più una fase necessaria del procedimento, essendo stata sostituita dalla sottoscrizione diretta del contratto e dalla trasmissione telematica allo Sportello Unico.
  • Quando un interessato presenta un'istanza volta a ottenere un adempimento non più previsto dalla normativa sopravvenuta, l'Amministrazione non è tenuta a eseguire l'attività richiesta, ma deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata, indicando il mutato quadro normativo e le fasi procedimentali applicabili.
  • La mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno non determina automaticamente la revoca del nulla osta al lavoro: l'Amministrazione deve accertare le ragioni dell'omissione e verificare se essa sia imputabile al lavoratore oppure dipenda dal datore di lavoro o da circostanze estranee alla volontà dello straniero.
  • Prima di revocare il nulla osta per mancata trasmissione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio con il lavoratore, consentendogli di dimostrare la non imputabilità dell'omissione e valutando, ove pertinente, la possibilità di salvaguardare il suo affidamento e la prosecuzione del procedimento.
  • Il giudizio avverso il silenzio può essere accolto limitatamente all'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, anche quando il contenuto specifico richiesto dall'interessato non sia più giuridicamente dovuto: il giudice non può ordinare l'adozione dell'adempimento abrogato, ma può imporre una pronuncia espressa sull'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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