Sentenza n. 1085/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. del giudizio emesso dalla CSA della M.M. in sede di 3^ rinnovazione del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore di Ammiraglio Ispettore r.n. (G.N.) in spe della M.M. per l’anno 2016, nei confronti dell’allora C.A. -OMISSIS-, e di tutte le relative operazioni di scrutinio per la rinnovazione del giudizio di avanzamento de quo, ove veniva attribuito al -OMISSIS-il punteggio di p. -OMISSIS-, identico a quello della precedente valutazione dichiarata nulla dal G.A. con sent. n. -OMISSIS- del TAR Lazio - sulla base del quale l’Ufficiale è stato ricollocato al 3^ posto nella classifica finale, confermando, sostanzialmente, la precedente valutazione dichiarata nulla dal Tar con la prefata sentenza; b. della graduatoria di merito dei Contrammiragli (G.N.) r.n. in spe della M.M.I. valutati per la promozione al grado superiore per l''anno 2016, a seguito del giudizio valutativo ulteriormente rinnovato a seguito della ultima sentenza del Tar Lazio n. -OMISSIS- di accoglimento del ricorso; c. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/12/2023: per la corretta esecuzione delle statuizioni del G.A. di cui alla sentenze del TAR Lazio nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, e -OMISSIS- e per la piena e corretta ottemperanza e attuazione di quanto disposto dal G.A. con le predette sentenze. Formula nel contempo, a tutti gli effetti, anche i presenti motivi aggiunti al prefato ricorso n. 16600/23 avverso “il giudizio rinnovato”, formalmente impugnato con il presente ricorso per la nuova valutazione ai fini dell''avanzamento dell’allora C.A. -OMISSIS-al grado di Amm. Ispettore in spe, per l’anno 2016, nonché tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresa la mancata promozione al grado superiore per detto anno, ritenendo detto giudizio rinnovato altamente lesivo degli interessi di detto Ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di avanzamento rinnovato dalla Commissione Superiore di Avanzamento con verbale n. 35 dell'11 settembre 2023, che ha confermato il punteggio e la collocazione non utile del ricorrente nella graduatoria per la promozione ad Ammiraglio Ispettore per l'anno 2016
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la terza rinnovazione del giudizio di avanzamento a scelta per l'anno 2016, chiedendo sia la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi su tre precedenti sentenze del TAR, sia l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Ha dedotto, in particolare, la violazione degli artt. 710, comma 5, d.P.R. 90/2010 e 1093, comma 2, d.lgs. 66/2010, sostenendo che le proprie qualità professionali avrebbero imposto un punteggio superiore; la violazione degli artt. 1032, 1057, 1058, 1060 e 1093 d.lgs. 66/2010, delle disposizioni del d.P.R. 90/2010, della direttiva SMD FORM 001/2004 e dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza; l’elusione del giudicato, poiché la CSA avrebbe riprodotto sostanzialmente il precedente giudizio già annullato, confermando il medesimo punteggio e la medesima prevalenza del controinteressato; nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, disparità di trattamento e vizio della funzione. Il ricorrente ha inoltre contestato lo scavalcamento in graduatoria da parte del controinteressato, ritenendo non adeguatamente motivata la prevalenza di quest’ultimo, nonostante un grave precedente penale e disciplinare già evidenziato nei precedenti giudizi. La CSA, pur dichiarando di avere rivalutato l’intera carriera e di avere riconosciuto l’eccellente profilo morale del ricorrente, ha nuovamente minimizzato il precedente del controinteressato in ragione della sua risalenza, della successiva carriera e delle precedenti valutazioni, riproducendo schede motivazionali identiche e confermando il punteggio già attribuito.
La decisione
Il TAR ha qualificato il giudizio come comprendente due domande: una di ottemperanza, diretta a ottenere la declaratoria di nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato, e una di cognizione, relativa ai residui vizi di legittimità. Applicando il criterio indicato dall’Adunanza Plenaria n. 2/2013, ha esaminato prioritariamente la domanda di ottemperanza. L’ha ritenuta fondata, dichiarando nullo il verbale della CSA n. 35 dell’11 settembre 2023 ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. La Commissione era vincolata dall’effetto conformativo delle tre precedenti sentenze, che le impedivano di limitarsi a chiarire o riprodurre la valutazione già annullata, di considerare il precedente penale del controinteressato ormai privo di rilevanza perché già valutato in passato o di compensarlo genericamente con le ricompense e il successivo percorso di carriera. La nuova valutazione ha invece reiterato gli stessi errori motivazionali: ha minimizzato la gravità e la rilevanza del precedente, ha riprodotto sostanzialmente la motivazione già censurata e non ha spiegato adeguatamente perché il controinteressato dovesse prevalere, né ha dimostrato l’applicazione di un metro omogeneo rispetto ai due ufficiali. Il Collegio ha sottolineato che, dopo plurimi annullamenti, l’originaria ampia discrezionalità tecnica della CSA si era progressivamente ridotta fino a esaurirsi, sicché non residuavano ulteriori margini per una nuova valutazione sfavorevole. In applicazione degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma 4, lett. a), c.p.a., il TAR ha quindi determinato il contenuto della misura attuativa del giudicato, ordinando al Ministero della Difesa di rilasciare al ricorrente il provvedimento di promozione, ora per allora, al grado di Ammiraglio Ispettore per il quadro di avanzamento del 2016. I restanti motivi di annullamento sono stati dichiarati assorbiti per difetto di interesse, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato
La reiterazione di un giudizio amministrativo che riproduca i vizi già accertati e si ponga in contrasto con puntuali prescrizioni conformative del giudicato integra elusione del giudicato e comporta la nullità dell’atto.
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
in caso di accoglimento del ricorso il giudice ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione
Quando il giudicato e le successive riedizioni del potere hanno consumato la discrezionalità amministrativa, il giudice dell’ottemperanza può determinare direttamente il contenuto del provvedimento dovuto e ordinarne l’emanazione in favore dell’interessato.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese
La disposizione consente al giudice di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l’attuazione del giudicato, compresa la prescrizione del provvedimento finale dovuto quando non residuino margini discrezionali.
art. 1058, d.lgs. 66/2010
qualità morali, di carattere e fisiche
Le qualità morali costituiscono uno degli elementi normativamente rilevanti nella valutazione per l’avanzamento; un precedente penale deve essere considerato nel giudizio complessivo e non può essere neutralizzato mediante motivazioni generiche o attraverso il solo richiamo alla carriera successiva.
art. 1093, comma 2, d.lgs. 66/2010
possesso dei requisiti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado
Per l’avanzamento ai gradi di generale o ammiraglio i requisiti devono essere posseduti in modo eminente; la valutazione deve quindi considerare anche fatti gravi incidenti sulle qualità morali, senza ritenerli irrilevanti solo perché risalenti o già valutati in precedenti avanzamenti.
art. 31, comma 3, c.p.a.
il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità
La pronuncia sulla spettanza del bene finale è possibile quando, anche per effetto dei precedenti giudicati, non residuano ulteriori margini di discrezionalità o adempimenti istruttori amministrativi.
art. 1 c.p.a.
pienezza ed effettività della tutela
L’effettività della tutela giurisdizionale impone che il giudice dell’ottemperanza assicuri un risultato concretamente satisfattivo quando la reiterata inosservanza del giudicato abbia svuotato la discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione riedita il potere dopo un annullamento giurisdizionale, il nuovo provvedimento deve rispettare non solo il dispositivo, ma anche l’effetto conformativo derivante dalla motivazione della sentenza e dai limiti sostanziali in essa individuati.
- Sussiste elusione del giudicato, con conseguente nullità dell’atto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., quando la rinnovata attività amministrativa riproduce i medesimi vizi motivazionali già accertati, anche se formalmente presenta una motivazione più ampia o un diverso involucro procedimentale.
- Nelle valutazioni di avanzamento militare, un precedente penale rilevante per le qualità morali deve concorrere al giudizio complessivo, soprattutto per l’accesso ai gradi di generale o ammiraglio, e non può essere neutralizzato con il solo richiamo alla risalenza del fatto, alle precedenti valutazioni, alle sanzioni già subite o alle ricompense e alla carriera successiva.
- Il principio secondo cui la valutazione di avanzamento è assoluta e non comparativa non esclude l’obbligo dell’amministrazione di dimostrare l’omogeneità del metro valutativo e di motivare perché un candidato prevalga su un altro quando la posizione dei due ufficiali evidenzi elementi rilevanti di possibile disparità di trattamento.
- La reiterata riedizione del potere in contrasto con giudicati successivi può progressivamente ridurre fino ad esaurire la discrezionalità amministrativa; in tale situazione il giudice dell’ottemperanza può determinare direttamente il contenuto del provvedimento dovuto e ordinare l’attribuzione del bene finale.
- Quando il giudice dell’ottemperanza dichiara nullo il nuovo atto per violazione o elusione del giudicato, le ulteriori domande di annullamento aventi ad oggetto i vizi autonomi del medesimo atto possono essere dichiarate improcedibili o assorbite per sopravvenuto difetto di interesse, se la tutela ottenuta è integralmente satisfattiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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